Dossier verifica quantificazioni, Decreto Fiscale: “Circa 125 milioni di euro da recupero nel settore degli apparecchi illegali”

L’articolo 29 del Decreto Fiscale riguarda il potenziamento dei controlli in materia di giochi. “La norma ribadisce, con modificazioni, quanto disposto, a legislazione vigente, dall’art. 10, comma 1, del DL n. 16/2012, che viene conseguentemente abrogato. A fini espositivi, di seguito si dà conto dei principali contenuti della norma indicando le differenze rispetto alla legislazione vigente. La norma autorizza l’Agenzia delle dogane e dei monopoli (di seguito: ADM) a costituire, avvalendosi di risorse proprie, un fondo destinato alle operazioni di gioco a fini di controllo, di importo non superiore a 100.000 euro annui. Con provvedimento dell’ADM sono disciplinati la costituzione, l’utilizzo e le disposizioni contabili del fondo. Il personale appartenente all’ADM è autorizzato ad effettuare operazioni di gioco a distanza o presso locali in cui si effettuano scommesse o sono installati apparecchi da gioco, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine alle eventuali violazioni in materia di gioco pubblico, ivi comprese quelle relative al divieto di gioco dei minori. Per effettuare le medesime operazioni, la disposizione è applicabile altresì alla Polizia di Stato, all’Arma dei Carabinieri e al Corpo della Guardia di finanza, ciascuno dei quali, ai fini dell’utilizzo del fondo, agisce previo concerto con le competenti strutture dell’ADM. Le eventuali vincite conseguite nell’esercizio delle operazioni di gioco a fini di controllo sono riversate al fondo”. E’ quanto sottolineato nel Dossier sulla verifica delle quantificazioni al Decreto Fiscale. “La norma previgente – aggiunge il Dossier – faceva riferimento all’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, poi confluita nell’ADM. Inoltre, la norma previgente attribuiva a un regolamento governativo la disciplina delle modalità sulla base delle quali il personale impegnato nelle attività in parola avrebbe potuto effettuare le operazioni di gioco, nel rispetto di quanto disposto dagli articoli 51 del codice penale (esercizio di un diritto o adempimento di un dovere) e 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146 (Operazioni sotto copertura), in quanto compatibili. Secondo la relazione illustrativa, sulla base delle indagini svolte dalla magistratura e dalle forze di polizia si è appurato che molte violazioni in materia di gioco, ivi comprese quelle che riguardano la violazione del divieto di gioco per i minori di anni 18, avvengono utilizzando procedure ed accorgimenti tecnici, in rapporto ai quali è difficoltoso l’accertamento o molto complesse le procedure tecniche per risalire alle modalità illecite con cui le violazioni sono perpetrate. Ad esempio, sono diffusi sul territorio apparecchi illegali posti in pubblici esercizi che, apparentemente, servono per erogare servizi come ricariche telefoniche ed altro, ma che, mediante comandi elettronici, vengono convertiti in videopoker o slot machine illegali. Oppure, è stato appurato che talune agenzie di scommesse, anche se collegate a bookmaker in possesso di concessione, offrono in nero scommesse mediante collegamento telematico con altri bookmaker illegali, situati al di fuori del territorio dello Stato. Violazioni di questo tipo possono essere meglio accertate mediante la possibilità, per gli appartenenti all’Agenzia delle dogane e dei monopoli e alle forze di polizia, di effettuare giocate celando la propria identità”, continua. “Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica – prosegue il Dossier – afferma che la norma in esame costituisce un presidio per il contrasto ad una serie di illeciti il cui accertamento è estremamente complesso e difficoltoso e, al tempo stesso, ha un effetto deterrente che contribuisce a indirizzare il gioco sui circuiti legali. I settori in cui la possibilità di effettuare giocate da parte dell’Agenzia e delle forze dell’ordine presenterà il più alto tasso di efficacia sono quelli delle scommesse e degli apparecchi illegali situati in pubblici esercizi. A tal proposito, in relazione al solo comparto delle scommesse, in occasione delle misure adottate in relazione al DL n. 4/2019 è stato stimato un aumento del volume d’affari del 10% rispetto a quello del 2018 (circa 1,8 miliardi), con un incremento stimato del gettito di almeno 35.000.000 di euro annui, a partire dal 2019. Deve ritenersi che il riferimento della RT sia al piano straordinario di controllo e contrasto all’attività illegale di esercizio abusivo di giochi e scommesse, con l’obiettivo di determinare l’emersione della raccolta di gioco illegale, che l’articolo 27, comma 6, del decreto citato ha affidato all’ADM in collaborazione con la Guardia di finanza e le altre forze di polizia. A oggi, il trend registrato nel corso del 2019 ha confermato tale previsione, per cui, essendo la norma in esame destinata ad avere effetti di efficacia sia nel settore delle scommesse sia in quello degli apparecchi, i cui volumi sono di gran lunga superiori rispetto a quello delle scommesse (circa 25 miliardi di raccolta nel corso del 2018), secondo la relazione tecnica può stimarsi un recupero di gioco illegale al comparto legale degli apparecchi nella ragionevole misura dello 0,5%, che darebbe un totale di base imponibile emersa pari a 125 milioni che, applicando il PREU del 20%, fa stimare un maggior introito erariale di 25 milioni (si intende: annui) dal 2020. La norma in esame non comporta oneri aggiuntivi rispetto alle ordinarie spese di funzionamento dell’Agenzia, in quanto le attività previste verranno svolte con le risorse umane e materiali esistenti”, continua. “In merito ai profili di quantificazione – ha concluso -, si rileva che la disposizione in esame è sostanzialmente riproduttiva di quanto già previsto dalla legislazione previgente, in particolare dal comma 1 dell’articolo 10 del DL 16/2012, che viene ora abrogato. Pur prendendo atto, dunque, degli elementi informativi e valutativi forniti dall’attuale relazione tecnica, volti a suffragare la stima di 25 milioni annui di maggiori entrate, andrebbero esplicitate le ragioni in base alle quali si ritiene che i predetti effetti possano considerarsi aggiuntivi rispetto a quelli derivanti dalla disposizione ora abrogata: infatti, pur rilevando che a quest’ultima non era stato, a suo tempo, ascritto in via preventiva uno specifico impatto sui saldi dalla relazione tecnica, la stessa disposizione dovrebbe comunque aver esplicato i propri effetti di carattere finanziario, che dovrebbero risultare quindi già inclusi nelle previsioni di entrata. A tal proposito sarebbe pertanto utile acquisire elementi in merito ai risultati di gettito ottenuti in vigenza della disposizione ora abrogata”. cdn/AGIMEG