Dossier Profili Finanziari Decreto Sostegni Ter: rideterminazione dotazione organica dirigenziale del MIPAAF, disposizioni su trattamenti di integrazione salariale, risorse per sostegno società di corse per attività di organizzazione corse ippiche. I dettagli

In Aula alla Camera si sta svolgendo l’esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico (Approvato dal Senato).

“Articolo 19-bis (Rideterminazione della dotazione organica dirigenziale del Ministero delle politiche agricole) Normativa vigente. L’art. 1, comma 166, della legge n. 160/2019, ha rideterminato la dotazione organica dirigenziale del Ministero delle politiche agricole nel numero massimo di 12 posizioni di livello generale e di 61 posizioni di livello non generale. Si evidenzia che la disposizione, rispetto all’assetto precedentemente definito dall’art. 1, comma 3, del DL n. 104/2019, ha incrementato di 1 unità le posizioni dirigenziali generali, lasciando immutate quelle non generali, autorizzando la spesa di 251.000 euro a decorrere dal 2020. La norma incrementa i posti di funzione dirigenziale generale presso il Ministero delle politiche agricole di 1 unità, da destinare all’istituzione di una posizione dirigenziale di livello generale. Conseguentemente, la dotazione organica dirigenziale del suddetto dicastero43 è rideterminata nel numero massimo di 13 posizioni di livello generale e di 61 posizioni di livello non generale. A tal fine è autorizzata la spesa di 203.084 euro per il 2022 ed euro 270.778 euro a decorrere dal 2023 (comma 1). Viene demandata all’adozione44 di uno o più DPCM45 la modifica del regolamento di organizzazione e della pianta organica del Ministero delle politiche agricole (comma 2). Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari ad euro 203.084 euro per il 2022 e ad euro 270.778 a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’accantonamento di parte corrente riferito al Ministero delle politiche agricole relativo al bilancio triennale 2022-2024 (comma 3). Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

La relazione tecnica riporta in una tabella i dati e i parametri di quantificazione dell’onere recato dalla disposizione (per la sua consultazione si rinvia al testo della relazione tecnica). Viene, altresì precisato che gli oneri sono stati quantificati tenendo conto, per la prima annualità, della possibilità di ricoprire il posto dirigenziale di livello generale già dal mese di aprile 2022. Oltre a questi indicati, la disposizione non comporta ulteriori oneri di personale e funzionamento in quanto l’istituenda Direzione generale si avvarrà delle tre posizioni dirigenziali di livello non generale in essere (attuali Uffici PQAI VI, VII e VIII) e del personale non dirigenziale già in servizio presso i predetti Uffici. Per tale ragione, la disposizione non prevede ulteriori modifiche della dotazione organica dirigenziale del Ministero, né modifiche della dotazione organica del personale non dirigenziale. In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che gli oneri recati dalla disposizione (euro 203.084 euro per il 2022 ed euro 270.778 a decorrere dal 2023), relativi alla creazione di una posizione dirigenziale generale presso il MIPAAF, appaiono verificabili alla luce dei dati e dei parametri di quantificazione forniti dalla relazione tecnica. Il suddetto importo appare, altresì, coerente con quello autorizzato per le medesime finalità dall’ultimo intervento di rideterminazione della dotazione organica dirigenziale del MIPAAF disposto a normativa vigente (art. 1, comma 166, della legge n. 160/2019)”. E’ quanto si legge nel Dossier sui Profili Finanziari per il Decreto Sostegni Ter.

“Articolo 7, commi da 1 a 2 (Disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale) Le norme – modificate durante l’esame al Senato – esonerano, dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022, dal pagamento della contribuzione addizionale (connessa alla domanda relativa ai trattamenti di integrazione salariale e alle prestazioni erogate dal Fondo di integrazione salariale, di cui rispettivamente all’articolo 5 e all’articolo 29, comma 8, del D. Lgs. 148/2015) i datori di lavoro dei settori di cui ai codici ATECO indicati nell’Allegato I, il cui ambito è stato esteso con modifiche intervenute presso il Senato (comma 1). L’articolo 5, comma 1, del D. Lgs. 148/2015 prevede che a carico delle imprese che presentano domanda di integrazione salariale sia stabilito un contributo addizionale, in misura pari a: a) 9 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, relativamente ai periodi di integrazione salariale ordinaria o straordinaria fruiti all’interno di uno o più interventi concessi sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile; b) 12 per cento oltre il limite di cui alla lettera a) e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile; c) 15 per cento oltre il limite di cui alla lettera b), in un quinquennio mobile. Il successivo articolo 29, comma 8, ultimo periodo, prevede altresì una contribuzione addizionale a carico dei datori di lavoro connessa all’utilizzo delle prestazioni del Fondo di integrazione salariale pari al 4 per cento della retribuzione persa. Si prevede inoltre, con modifiche introdotte durante l’esame in prima lettura, l’incremento del Fondo per interventi strutturali di politica economica, in ragione di 7,6 milioni di euro per l’anno 2023 (comma 1-bis). Agli oneri derivanti dai commi 1 e 1-bis, pari a 104,7 milioni di euro per l’anno 2022 (84,3 milioni nel testo originario, quindi con incremento di 20,4 milioni), 7,6 milioni di euro per il 2023 (0 nel testo originario, quindi con incremento di 7,6 milioni) e a 16,1 milioni di euro per l’anno 2024 (13 milioni nel testo originario, quindi con incremento di 3,1 milioni), si provvede: a) quanto a 84,3 milioni di euro per l’anno 2022 ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto, mediante riduzione per 120,4 milioni di euro del Fondo per il sostegno al reddito dei lavoratori, di cui all’articolo 1, comma 120, della L. 234/2021; b) quanto a 7,6 milioni di euro per l’anno 2023 e a 13 milioni di euro per l’anno 2024 ai sensi del successivo articolo 32; c) quanto a 20,4 milioni di euro per l’anno 2022 e 3,1 milioni di euro per l’anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica. Il prospetto riepilogativo, riferito al testo originario, ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

Il prospetto riepilogativo, riferito al maxiemendamento, ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

La relazione tecnica afferma che la quantificazione è stata predisposta utilizzando i dati desunti dagli archivi gestionali dell’INPS relativi alla fruizione della Cassa integrazione Covid-19, concessa ai sensi degli articoli 19, 21, 22 e 22-quater del DL n. 18/2020, relativa al mese di febbraio 2021 nell’ipotesi che la recente massiccia diffusione del virus possa riproporre nei primi mesi del 2022, per i settori interessati dalla norma, un ricorso analogo al trattamento di CIG conseguenti a misure e a comportamenti individuali atti a contenere ed evitare il contagio. Si è utilizzato per ciascun settore una retribuzione media oraria pari a 11,7 euro. La tabella seguente riporta la stima delle minori entrate contributive derivanti dall’esonero del contributo addizionale di cui all’art. 5 del D. Lgs 148/2015 per i datori di lavoro appartenenti ai settori identificati, secondo la classificazione delle attività economiche ATECO 2007, con i codici riportati nell’allegato 1 che, a decorrere dalla data del 1° gennaio 2022 fino al 31 marzo 2022, sospendono o riducono l’attività lavorativa ai sensi del D. Lgs 148/2015; nella tabella vengono riportate anche le basi tecniche sulle quali sono stati effettuate le valutazioni. L’aliquota media del contributo addizionale oggetto dell’esonero è pari al 9% per le aziende rientranti nel campo di applicazione della CIGS, mentre è stato utilizzato il 4% per le aziende fino a 15 dipendenti.

Nella tabella seguente si riportano gli effetti fiscali connessi alle minori entrate contributive derivanti dall’esonero contributivo concesso ai sensi del comma 5 del presente provvedimento, stimati ipotizzando un’aliquota media fiscale del 22%.

Con riferimento all’estensione, avvenuta in Senato, dei settori cui è concessa l’agevolazione contributiva, la RT precisa che la stima è stata predisposta utilizzando i dati desunti dagli archivi gestionali INPS relativi alla CIG Covid-19, concessa ai sensi degli articoli 19, 21, 22 e 22-quater del DL 18/2020, relativa al mese di febbraio 2021, nell’ipotesi che la recente massiccia diffusione del virus possa riproporre nei primi mesi del 2022, per i settori interessati dalla norma, un ricorso analogo al trattamento di CIG conseguenti a misure e a comportamenti individuali atti a contenere ed evitare il contagio. Si è utilizzata una retribuzione media oraria pari a 11,7 euro. La RT riporta quindi nel dettaglio, settore per settore, i parametri utilizzati per la stima (numero di beneficiari, numero di settimane di CIG, numero medio di ore integrate e retribuzione oraria), distinti per aziende sotto e sopra i 15 dipendenti. Nella tabella seguente si riportano gli effetti finanziari complessivi connessi alle minori entrate contributive derivanti dall’esonero contributivo concesso agli ulteriori settori di attività. Gli effetti fiscali sono stati stimati utilizzando un’aliquota media fiscale del 22%.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la RT, riferita al testo originale, riporta nel dettaglio le categorie di imprese interessate all’esonero contributivo in esame. In base ai parametri utilizzati ai fini della quantificazione, l’onere relativo alle minori entrate contributive e ai connessi effetti fiscali risulta verificabile, anche con riferimento ai settori inclusi con le modifiche approvate al Senato. Peraltro, appare necessario acquisire conferma circa la prudenzialità dell’aliquota contributiva utilizzata ai fini del calcolo (9 per cento). Con riferimento alle modalità di copertura, a valere sul Fondo per il sostegno al reddito dei lavoratori, di cui all’articolo 1, comma 120, della L. 234/2021, si rileva che la riduzione imputata sul saldo netto da finanziare per il 2022 eccede l’onere connesso alle disposizioni in esame (120,4 milioni di euro in luogo di 84,3 milioni di euro). Tale differenza sembrerebbe imputabile al fatto che il suddetto Fondo è stato espressamente istituito al fine di finanziare i trattamenti integrativi del reddito per il periodo di emergenza COVID, finanziamento che prevede una quota riferita alla contribuzione figurativa non contabilizzata sui saldi di fabbisogno e indebitamento netto. Sul punto appare utile acquisire una conferma”, aggiunge.

“Articolo 9-bis (Risorse per il sostegno delle società di corse per le attività di organizzazione delle corse ippiche) Normativa vigente. L’articolo 1, comma 870, della legge n. 234/2021 ha istituito presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, un fondo di 3 milioni di euro per anno 2022 e 4 milioni di euro per l’anno 2023, finalizzato a garantire il funzionamento degli impianti ippici di recente apertura. Le norme, introdotte al Senato, aumentano di 1 milione di euro per il 2022 la dotazione del Fondo sopra descritto, ponendo i relativi oneri a carico del Fondo esigenze indifferibili. Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica descrive le norme In merito ai profili di quantificazione, atteso che l’onere è limitato all’entità dello stanziamento, non si hanno osservazioni da formulare”, conclude.

cdn/AGIMEG