“La norma proroga dal 30 aprile 2020 al 29 maggio 2020 i termini per il versamento del PREU e del canone concessorio. Inoltre le somme dovute possono essere versate con rate mensili di pari importo, con debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno: la prima rata è versata entro il 29 maggio e le successive entro l’ultimo giorno del mese; l’ultima rata è versata entro il 18 dicembre 2020 (comma 1). A seguito della sospensione dell’attività delle sale bingo,48 non è dovuto il canone di cui all’articolo 1, comma 636, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 a decorrere dal mese di marzo e per tutto il periodo di sospensione dell’attività (comma 2). Si tratta del versamento della somma di euro 7.500, per ogni mese ovvero frazione di mese superiore ai quindici giorni, oppure di euro 3.500 per ogni frazione di mese inferiore ai quindici giorni, da parte del concessionario in scadenza che intenda altresì partecipare al bando di gara per la riattribuzione della concessione, per ogni mese ovvero frazione di mese di proroga del rapporto concessorio scaduto e comunque fino alla data di sottoscrizione della nuova concessione riattribuita. Sono prorogati (comma 3): – dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021) i termini per l’indizione di una gara per l’assegnazione di concessioni per apparecchi da intrattenimento (AWP VLT) – dal 30 giugno 2020 al 31 dicembre 2020 i termini per l’indizione della gara per le concessioni di raccolta delle scommesse su eventi sportivi (e la corrispondente proroga dal 30 dicembre 2020 al 30 giugno 2021); – di sei mesi il termine per la sostituzione degli apparecchi da gioco; – di sei mesi i termini per l’avvio del Registro unico degli operatori del gioco pubblico. Alla copertura dei relativi oneri si provvede ai sensi dell’articolo 126 (comma 4)”. E’ quanto sottolineato nel Dossier riguardante i profili finanziari sul DL Misure per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 cd. “Cura Italia”. “Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:
La relazione tecnica afferma che il comma 1 non produce effetti sostanziali sulle entrate erariali, in quanto il versamento dell’imposta dovuta avverrà entro l’anno 2020, con pagamento degli interessi legali. Per quanto riguarda il comma 2, si stima che il mancato versamento della proroga per il mese di marzo comporterà un mancato introito nelle casse dello Stato di 1,477 milioni/mese (euro 7.500 mensili x 197 sale attive). Per quanto riguarda il comma 3, la proroga di tre50 mesi del termine per l’indizione della gara per l’attribuzione delle concessioni in materia di scommesse consente l’indizione della stessa entro l’anno 2020; per quanto riguarda la gara per l’attribuzione delle concessioni in materia di Bingo, lo spostamento del termine per l’indizione dal mese di settembre al mese di dicembre 2020 ed il conseguente allungamento del periodo dl proroga, non comporta oneri sul bilancio dello Stato, trattandosi di proroga onerosa. Per quanto riguarda la gara apparecchi, la norma non ha previsto stime di gettito per il 2020. Considerato che la proroga prevista è di soli 3 mesi la stessa non pregiudica gli incassi attesi in quanto sarà possibile assegnare le concessioni entro il 2021 con conseguente versamento degli importi posti a base di gara nei termini previsti dalla norma. Si evidenzia che la relazione tecnica fa riferimento ad una proroga di tre mesi, mentre la norma dispone una proroga di sei mesi. La proroga dell’entrata a regime del registro unico a decorrere dall’anno 2021 comporta un minor gettito stimato di 27,92 milioni solo per il 2020. Alla proroga sull’entrata in vigore degli apparecchi che consentono il gioco da remoto, non si ascrivono effetti finanziari”, aggiunge. “In merito ai profili di quantificazione, con riferimento al comma 1, pur rilevando che le entrate di competenza restano ascritte al medesimo esercizio in corso, andrebbe chiarito se per effetto della dilazione del gettito siano attesi effetti di cassa. Con riferimento al comma 2 e al comma 4, si prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica, che risulta coerente con precedenti stime relative alle fattispecie in esame. Con riferimento al comma 3, si rileva che la disposizione prevede una proroga di sei mesi, mentre la relazione tecnica fa riferimento a una proroga di tre mesi, affermando la neutralità della disposizione in quanto le gare avrebbero luogo nel corso del medesimo esercizio 2020: tenuto conto che il termine di scadenza per l’indizione della gara Bingo era fissato, a legislazione previgente, a settembre 2020, andrebbero acquisiti elementi di valutazione circa la possibilità che i corrispettivi per l’attribuzione della concessione (minimo a base d’asta di 350.000 euro per ciascuna concessione) siano versati nel 2021, con conseguenti effetti sui saldi”, continua. Riguardo le misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, aggiunge il testo: “Il prospetto riepilogativo non considera la norma. In merito ai profili di quantificazione si evidenzia preliminarmente che la norma proroga la durata in carica del Presidente e dei componenti del Consiglio dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, fino a non oltre i 60 giorni successivi alla data di cessazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario. Inoltre, nella modifica intervenuta al Senato, per il periodo della proroga sopra indicato e fino all’insediamento del nuovo Consiglio, le funzioni degli organi sopra citati non sono limitate agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti. La RT, riferita al testo originario, afferma che le disposizioni sono prive di effetti onerosi. Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare”. cdn/AGIMEG