Dossier PNRR: “Proroga fino al 30 giugno 2024 del termine di scadenza previsto per le concessioni in materia di raccolta delle scommesse”

“L’articolo 18-bis proroga fino al 30 giugno 2024 il termine di scadenza previsto per le concessioni in materia di raccolta delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, compresi gli eventi simulati, confermando la misura degli oneri concessori (comma 1). Il comma 2 rinvia a un provvedimento del direttore generale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli per l’individuazione degli apparecchi meccanici ed elettromeccanici ai quali non si applicano le disposizioni riguardanti le verifica tecnica di conformità da parte del Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato. Il comma 3 integra la dotazione del Fispe e ai relativi oneri si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 1 (comma 4)”. E’ quanto si legge nel Dossier del Servizio Studi per il Decreto Misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

“L’inserimento dell’articolo 18-bis in esame è stato proposto in sede referente con l’approvazione dell’emendamento 18.0.100. In particolare, il comma 1, nelle more dell’approvazione e attuazione del disegno di legge di riordino del settore giochi, previsto dal Documento di economia e finanza (DEF) 2021 quale collegato a completamento della manovra di bilancio 2022-2024, nel rispetto delle esigenze di continuità delle entrate erariali, il termine di scadenza previsto per le concessioni in materia di raccolta delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, compresi gli eventi simulati, è prorogato a titolo oneroso fino al 30 giugno 2024. La misura degli oneri concessori dovuti, a decorrere dal 30 giugno 2022, da versare in due rate annuali scadenti il 30 aprile ed il 31 ottobre, è confermata pari a quella definita dall’articolo 1, comma 1048, della legge di bilancio 2018 (legge n. 205 del 2017). Il citato articolo 1, comma 1048, della legge di bilancio 2018 fissa la misura degli oneri concessori in euro 7.500 per diritto afferente ai punti vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, compresi i punti di raccolta regolarizzati, e euro 4.500 per ogni diritto afferente ai punti vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici. Il comma rinvia a un provvedimento del Direttore generale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli per la definizione degli obblighi, per i concessionari, di presentazione di adeguate garanzie economiche, proporzionate alla nuova definizione dei termini temporali”, aggiunge.

“Il comma 2 modifica l’articolo 110, comma 7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (regio decreto n. 773 del 1931), aggiungendo, dopo la lettera c-ter), la lettera c-quater). Il suddetto articolo 110, comma 7, del regio decreto n. 773 del 1931 elenca gli apparecchi da considerarsi per il gioco lecito: a) quelli elettromeccanici privi di monitor attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l’introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a un euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. In tal caso il valore complessivo di ogni premio non è superiore a venti volte il costo della partita; c) quelli, basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita può variare in relazione all’abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a 50 centesimi di euro; c-bis) quelli, meccanici ed elettromeccanici differenti dagli apparecchi di cui alle lettere a) e c), attivabili con moneta, con gettone ovvero con altri strumenti elettronici di pagamento e che possono distribuire tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita; c-ter) quelli, meccanici ed elettromeccanici, per i quali l’accesso al gioco è regolato senza introduzione di denaro ma con utilizzo a tempo o a scopo”, continua.

“Ai sensi della nuova lettera c-quater) del medesimo comma 7, con provvedimento del direttore generale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottare entro il 15 novembre di ogni anno, sono individuati gli apparecchi meccanici ed elettromeccanici di cui alla lettera c-bis) che non distribuiscono tagliandi e di cui alla lettera c-ter), basati sulla sola abilità, fisica, mentale o strategica, o che riproducono esclusivamente audio e/o video o siano privi di interazione con il giocatore, ai quali non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 38, commi, 3 e 4, della legge finanziaria 2001 (legge n. 388 del 2000). Il sopra menzionato articolo 38 della legge finanziaria 2001 stabilisce, al comma 3, che gli importatori e i produttori degli apparecchi e dei congegni di cui all’articolo 110, commi 6, lettera a) e 7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (regio decreto n. 773 del 1931), e successive modificazioni, presentano un esemplare di ogni modello di apparecchio o congegno che essi intendono produrre o importare al Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato per la verifica tecnica della loro conformità alle prescrizioni stabilite con l’articolo 110, commi 6 lettera a) e 7, del predetto testo unico, e della loro dotazione di dispositivi che ne garantiscono la immodificabilità delle caratteristiche tecniche e delle modalità di funzionamento e di distribuzione dei premi, con l’impiego di programmi o schede che ne bloccano il funzionamento in caso di manomissione o, in alternativa, con l’impiego di dispositivi che impediscono l’accesso alla memoria. La verifica tecnica vale altresì a constatare che la manomissione dei dispositivi ovvero dei programmi o delle schede, anche solo tentata, risulta automaticamente indicata sullo schermo video dell’apparecchio o del congegno ovvero che essa è dagli stessi comunque altrimenti segnalata. La verifica tecnica vale inoltre a constatare la rispondenza delle caratteristiche tecniche, anche relative alla memoria, delle modalità di funzionamento e di distribuzione dei premi, dei dispositivi di sicurezza, propri di ciascun apparecchio e congegno, ad un’apposita scheda esplicativa fornita dal produttore o dall’importatore in relazione all’apparecchio o al congegno sottoposto ad esame. Dell’esito positivo della verifica è rilasciata apposita certificazione. Il Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato può stipulare convenzioni per l’effettuazione della verifica tecnica. Ai sensi del comma 4, inoltre, il Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato rilascia nulla osta ai produttori e agli importatori degli apparecchi e dei congegni di cui all’articolo 110, commi 6 lettera a) e 7, del citato testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, nonché ai loro gestori”, prosegue.

“Per tali apparecchi resta fermo, comunque, l’obbligo di versamento dell’imposta sugli intrattenimenti di cui all’articolo 14-bis, comma 5, del D.P.R. n. 640 del 1972. A tal fine, con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di cui al comma 7-ter) dell’articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, sono previsti specifici obblighi dichiarativi. Il menzionato articolo 14-bis del D.P.R: n. 640 del 1972 stabilisce che per gli apparecchi e congegni per il gioco lecito di cui all’articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e successive modificazioni, il pagamento delle imposte, determinate sulla base dell’imponibile medio forfetario annuo di cui ai commi 2 e 3, è effettuato in unica soluzione, con le modalità stabilite dall’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, e successive modificazioni, entro il 16 marzo di ogni anno ovvero entro il giorno 16 del mese successivo a quello di prima installazione per gli apparecchi e congegni installati dopo il 1° marzo. A decorrere dal 1° gennaio 2004, le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano, esclusivamente, agli apparecchi e congegni per il gioco lecito di cui all’articolo 110, comma 7, del citato testo unico. Per gli apparecchi e congegni di cui all’articolo 110, comma 7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ai fini dell’imposta sugli intrattenimenti la misura dell’imponibile medio forfetario annuo è, per l’anno 2004 e per ciascuno di quelli successivi, prevista in: a) 1.800 euro, per gli apparecchi di cui alla lettera a) del predetto comma 7 dell’articolo 110; b) 2.500 euro, per gli apparecchi di cui alla lettera b) del predetto comma 7 dell’articolo 110; c) 1.800 euro, per gli apparecchi di cui alla lettera c) del predetto comma 7 dell’articolo 110. Entro il 30 giugno 2004 sono individuati, con procedure ad evidenza pubblica nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, uno o più concessionari della rete o delle reti dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per la gestione telematica degli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni e integrazioni. Tale rete o reti consentono la gestione telematica, anche mediante apparecchi videoterminali, del gioco lecito previsto per gli apparecchi di cui al richiamato comma 6. Con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, adottati ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni ed integrazioni, sono dettate disposizioni per l’attuazione del presente comma. Ai sensi del comma 5, con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, adottato entro il 31 gennaio dell’anno cui gli stessi si riferiscono, possono essere stabilite variazioni degli imponibili medi forfetari di cui ai commi 2 e 3, nonché stabilita forfetariamente la base imponibile per gli apparecchi meccanici o elettromeccanici, in relazione alle caratteristiche tecniche degli apparecchi medesimi”, sottolinea.

“Il comma 3 integra il fondo per interventi strutturali di politica economica (Fispe) di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 307 del 2004 per l’importo di euro 31.761.000 per l’anno 2022, di euro 63.522.000 per il 2023 e di euro 31.761.000 per il 2024. Il comma 4, infine, stabilisce che all’onere derivante dal comma 3, corrispondente alle somme ivi indicate, si provvede con le maggiori entrate derivanti dal comma 1”, conclude. cdn/AGIMEG