Dossier PNRR: “Modifiche alla disciplina della lotteria degli scontrini”

“L’articolo 18 introduce delle modifiche alla disciplina dei pagamenti elettronici, all’obbligo di fatturazione elettronica nonché al funzionamento della cosiddetta lotteria degli scontrini. Il comma 01, di cui le Commissioni propongono l’inserimento con l’emendamento approvato 18.4 (testo 2) (e dell’identico 18.6), stabilisce che i soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare i pagamenti effettuati, oltra che con le carte di pagamento, anche con carte prepagate. L’articolo anticipa al 30 giugno 2022 (rispetto al 1° gennaio 2023) l’entrata in vigore delle sanzioni per mancata accettazione dei pagamenti elettronici (comma 1). La norma estende, altresì, l’obbligo di fatturazione elettronica anche ai titolari di partita IVA in regime forfettario, finora esclusi, prevedendolo a partire dal 1° luglio 2022 per i soggetti che nell’anno precedente abbiano conseguito ricavi superiori a euro 25.000, e per tutti gli altri dal 1° gennaio 2024 (commi 2 e 3). Il comma 4, infine, introduce delle modifiche alla disciplina della trasmissione dei dati di pagamento elettronici prevedendo che gli intermediari che mettono a disposizione degli esercenti sistemi di pagamento elettronico siano tenuti a trasmettere all’Agenzia delle entrate, oltre alle commissioni addebitate, e i dati identificativi degli strumenti di pagamento, anche gli importi complessivi delle transizioni giornaliere effettuate mediante tali strumenti, sia nel caso in cui il soggetto che effettua il pagamento sia un consumatore finale (come già previsto dalla norma vigente) sia nel caso in cui si tratti di un operatore economico. In tal modo l’Agenzia sarà in grado di incrociare i dati di pagamento digitale con carta con quelli relativi agli scontrini elettronici emessi dagli esercenti, così da effettuare controlli di congruità tra scontrini emessi e pagamenti ricevuti. Con l’approvazione dell’emendamento 18.77, le Commissioni in sede referente propongono l’inserimento del comma 4-bis che stabilisce delle modifiche alla disciplina della lotteria degli scontrini. In particolare, la norma individua nella persona fisica maggiorenne che effettua il pagamento elettronico per sé, per un componente del nucleo familiare o in forza di una rappresentanza, il soggetto che può partecipare all’estrazione. Inoltre, si riconosce la possibilità di disciplinare, con provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, d’intesa con l’Agenzia delle entrate, le modalità di svolgimento di lotterie degli scontrini, sia istantanee, sia differite, differenziate anche per le operazioni di estrazione, l’entità e il numero dei premi. Infine, con l’approvazione dell’emendamento 18.76, le Commissioni in sede referente propongono l’inserimento del comma 4-bis che specifica le condizioni e i termini per avvalersi della detrazione prevista al 110 per cento (superbonus) per l’acquisto di immobili oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 (cd. sismabonus acquisti)”.

E’ quanto si legge nel Dossier del Servizio Studi per il Decreto Misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

“Il comma 4-bis, di cui le Commissioni propongono l’inserimento con l’emendamento approvato 18.77, reca delle modifiche ai commi 540 e 544, dell’articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017), in materia di lotteria degli scontrini. Si ricorda che con la pubblicazione del provvedimento congiunto dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli e dell’Agenzia delle entrate sono state fissate le regole per il funzionamento della lotteria. A partire dal 1° febbraio 2021 possono partecipare alla lotteria tutte le persone maggiorenni residenti in Italia che, fuori dall’esercizio di un’attività d’impresa, arte o professione, acquistano, pagando con mezzi elettronici, beni o servizi per almeno un euro di spesa presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi. Per partecipare è sufficiente mostrare il proprio codice lotteria al momento dell’acquisto (si tratta di un codice a barre e alfanumerico che si può ottenere inserendo il proprio codice fiscale sul Portale della lotteria (Errore. Riferimento a collegamento ipertestuale non valido.)). Se l’importo della spesa è almeno pari a 1 euro e il pagamento avviene tramite mezzi elettronici (carte di credito, carte di debito, bancomat, carte prepagate, carte e app connesse a circuiti di pagamento privativi e a spendibilità limitata), lo scontrino elettronico che l’esercente invia telematicamente produrrà un biglietto virtuale per ogni euro speso, fino a un massimo di 1.000 biglietti per ogni scontrino di importo pari o superiore a 1.000 euro. Ciascuno scontrino partecipa a una sola estrazione settimanale, a una sola estrazione mensile e a una sola estrazione annuale. Per ogni estrazione sono previsti premi sia per l’acquirente sia per l’esercente presso cui è avvenuto l’acquisto”, aggiunge.

“In particolare, la lettera a) del comma 4-bis sostituisce interamente il comma 540 e dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2021 le persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato, che effettuano, esclusivamente attraverso strumenti che consentano il pagamento elettronico, acquisti di beni o servizi, fuori dall’esercizio di attività di impresa, arte o professione, presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi, possono partecipare all’estrazione a sorte di premi attribuiti nel quadro di una lotteria nazionale. Il periodo successivo, come modificato, indica i nuovi requisiti necessari per partecipare alla lotteria. Tali requisiti rispetto al testo originario risultano più dettagliati e individuano specificatamente nella persona fisica maggiorenne che effettua il pagamento elettronico per sé stesso, per un componente del nucleo familiare o in forza di una rappresentanza, il soggetto che può partecipare all’estrazione. Nel dettaglio, per partecipare all’estrazione è necessario che le persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato associno all’acquisto effettuato con metodi di pagamento elettronico di cui sono titolari, che traggano fondi detenuti su propri rapporti di credito o debito bancari, che detti rapporti siano intestati a componenti del proprio nucleo familiare certificato dal proprio stato di famiglia e costituito antecedentemente alla data di estrazione del premio ovvero che operino in forza di una rappresentanza rilasciata antecedentemente alla partecipazione, il proprio codice lotteria, individuato dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, d’intesa con l’Agenzia delle entrate. L’esercente trasmette all’Agenzia delle entrate i dati della singola cessione o prestazione, secondo le modalità di cui ai commi 3 e 4 dell’articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127. Il testo originario del comma 540 precisava che per partecipare all’estrazione risultava necessario solamente che i contribuenti, al momento dell’acquisto avessero comunicato il proprio codice lotteria. Si segnala che nella citata Relazione per orientare le azioni del Governo volte a ridurre l’evasione fiscale da omessa fatturazione la meccanica di partecipazione (“per partecipare all’estrazione è necessario che i contribuenti, al momento dell’acquisto, comunichino il proprio codice lotteria”) veniva indicata come un elemento frenante (“barriera all’ingresso”) e, pertanto, veniva prospettato un più agile sistema di validazione attraverso una APP di gioco”, continua.

“L’ultimo periodo del comma 540, che non viene modificato, continua a prevedere che, a decorrere dal 1° marzo 2021, nel caso in cui l’esercente al momento dell’acquisto rifiuti di acquisire il codice lotteria, la persona fisica può segnalare tale circostanza nella sezione dedicata del portale Lotteria del sito internet dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Tali segnalazioni sono utilizzate dall’Agenzia delle entrate e dal Corpo della guardia di finanza nell’ambito delle attività di analisi del rischio di evasione. I premi attribuiti non concorrono a formare il reddito del percipiente per l’intero ammontare corrisposto nel periodo d’imposta e non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale. La lettera b), modificando il sopra richiamato comma 544, stabilisce che con uno o più provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, d’intesa con l’Agenzia delle entrate, sono disciplinate le modalità tecniche di tutte le lotterie degli scontrini, sia istantanee sia differite, relative alle operazioni di estrazione, l’entità e il numero dei premi messi a disposizione, nonché ogni altra disposizione necessaria per l’avvio e per l’attuazione delle lotterie. La norma, pertanto, contrariamente al vecchio regime della lotteria, contempla la possibilità di introdurre lotterie degli scontrini sia istantanee, sia differite, anche differenziate per entità e numero dei premi”, prosegue. cdn/AGIMEG