“Il Regolamento (UE) 2024/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2024 (pubblicato in data 19 giugno 2024) introduce un corpus di norme in materia di prevenzione dell’uso del sistema finanziario ai fini del riciclaggio o finanziamento del terrorismo (AML/CFT). Si compone di 90 articoli e 4 allegati”. E’ quanto riportato nel Dossier del Servizio Studi di Camera e Senato sulla Legge di delegazione europea 2024.
“Il regolamento reca delle norme concernenti: le misure che i soggetti obbligati devono applicare per prevenire il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo; gli obblighi in materia di trasparenza della titolarità effettiva per i soggetti giuridici, i trust espressi e gli istituti giuridici affini; le misure volte a limitare l’abuso degli strumenti anonimi. Pertanto, ripropone il contento della direttiva (UE) 2015/849, apportandovi alcune modifiche che tengono conto delle novità introdotte dai più recenti regolamenti europei. Nello specifico, l’ambito applicativo definito dall’articolo 3 del regolamento è più ampio rispetto a quello della direttiva. A tale riguardo, si ricorda che, in origine, l’ambito applicativo definito, ai sensi dell’articolo 2 della direttiva (UE) 2015/849, ricomprende i seguenti soggetti: (i) enti creditizi; (ii) istituti finanziari; (iii) imprese e professioni non finanziarie designate, quali: revisori dei conti, contabili esterni, consulenti tributari, notai e avvocati in determinate circostanze, agenti immobiliari che fungono da intermediari nella locazione di beni immobili con affitto mensile superiore a 10.000 euro, commercianti di beni (ad esempio, pietre, e metalli preziosi) in caso di pagamenti effettuati in contanti per una somma almeno pari a 10.000 euro, commercianti d’arte con un valore di transazione almeno pari a 10.000 euro e prestatori di gioco d’azzardo.
In base al regolamento, le norme AML/CFT si applicano anche ai seguenti soggetti: (…) Operatori settore del calcio professionistico: a decorrere dal 10 luglio 2029, anche le società calcistiche professionistiche e gli agenti sportivi dovranno attuare misure anti-riciclaggio. Nel considerando si osserva che tra i principali settori di rischio figurano, ad esempio, le operazioni con investitori e sponsor, compresi gli inserzionisti, e il trasferimento di giocatori. Le società calcistiche professionistiche e gli agenti calcistici dovrebbero, pertanto, mettere in atto solide misure di antiriciclaggio, compresa l’adeguata verifica della clientela per quanto concerne tali operazioni”, aggiunge. cdn/AGIMEG