E’ prevista per oggi, alle 14:00, in Aula al Senato la discussione del bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027, approvato dalla Camera dei deputati. La sessione di bilancio si è avviata lunedì 23 dicembre, con le comunicazioni del Presidente, con deferimento alla 5a Commissione Bilancio che ne ha avviato l’esame nella stessa giornata con la relazione del senatore Liris.
Nel testo sono previste misure in materia di giochi volte a razionalizzare le norme sul di gioco pubblico a distanza e del Bingo, a introdurre a regime, a decorrere dall’anno 2025, l’estrazione settimanale aggiuntiva del venerdì per i giochi del Lotto e del Superenalotto e a prorogare a titolo oneroso fino al 31 dicembre 2026 alcune concessioni in materia di giochi su rete fisica. Viene ridefinita, inoltre, l’aliquota dell’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse nonché il regime fiscale dei compensi degli addetti alle corse ippiche.
Ecco tutti i dettagli contenuti nel Dossier del Servizio di Bilancio:
Commi 89-93 (Disposizioni in materia di gioco pubblico raccolto a distanza e di bingo)
Le disposizioni apportano modifiche e integrazioni alle norme vigenti in materia di gioco pubblico raccolto a distanza e Bingo. Si introduce una norma di interpretazione autentica con cui si specifica che l’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse si applica nella misura del 25 per cento oltre che ai giochi di abilità a distanza anche ai giochi di sorte a quota fissa e ai giochi di carte organizzati in forma diversa dal torneo. Si modificano le condizioni necessarie ai fini della deroga al divieto di trasferimento dei locali che ospitano le sale Bingo nel periodo di proroga della concessione. Infine, si introduce, a decorrere dall’anno 2025, il limite massimo del 75 per cento del prezzo di vendita delle cartelle ai fini della determinazione del montepremi del gioco del Bingo (resta fermo il limite minimo pari al 70 per cento). In particolare, il comma 89 reca una norma di interpretazione autentica dell’articolo 1, comma 1052, lettera a), della legge, 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), il quale prevede che ai giochi di abilità a distanza con vincita in denaro e al gioco del Bingo a distanza si applichi l’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse di cui al decreto legislativo, 23 dicembre 1998, n. 504 nella misura del 25 per cento delle somme che, in base al regolamento di gioco, non risultano restituite al giocatore. Specificamente, viene chiarito che, al fine di garantire la parità di trattamento tributario tra tipologie omologhe di gioco pubblico raccolto a distanza, l’importo del prelievo di cui sopra si applica anche ai giochi di sorte a quota fissa e ai giochi di carte organizzati in forma diversa dal torneo. Il comma 90 novella l’articolo 1, comma 636, lettera c), della legge, 27 dicembre 2013, n. 147, concernente il divieto di trasferimento dei locali che ospitano le sale Bingo nel periodo di proroga della concessione. Nello specifico, l’intervento normativo, riguardante le condizioni legittimanti la deroga al predetto divieto, prevede che questa si applichi ai concessionari che versino in una situazione di impossibilità di mantenimento della disponibilità dei locali per cause di forza maggiore, per loro comprovata diseconomia o per fatti non imputabili al concessionario medesimo. Ai fini del trasferimento è richiesta la disponibilità da parte dei concessionari di un altro immobile presso cui trasferirsi, sito nello stesso comune a una distanza minima stradale di un chilometro dalla sala Bingo più vicina, ovvero in altro comune a una distanza minima stradale di 30 chilometri dalla sala Bingo più vicina, ferma restando, comunque, la previa favorevole valutazione dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Il comma 91 modifica l’articolo 10, comma 9-septies, del decreto legge, 2 marzo 2012, n. 16 recante disposizioni volte al potenziamento dell’accertamento in materia di giochi. In particolare, si introduce la disposizione in forza della quale, a decorrere dall’anno 2025, il montepremi del gioco del Bingo è fissato in una misura compresa tra il 70 per cento e il 75 per cento del prezzo di vendita delle cartelle. Rispetto alla vigente formulazione resta fermo l’attuale limite minimo del 70 per cento, ma viene aggiunto il limite massimo del 75 per cento. Il comma 92, inserito in prima lettura, stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2025, l’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, è stabilita: a) per i giochi di abilità a distanza con vincita in denaro, compresi i giochi di carte in modalità di torneo e i giochi di carte in modalità diversa dal torneo, nonché per i giochi di sorte a quota fissa e per il gioco del bingo a distanza, nella misura del 25,5 per cento delle somme che, in base al regolamento di gioco, non risultano restituite al giocatore; b) per le scommesse sportive a quota fissa, nelle misure del 20,5 per cento, se la raccolta avviene su rete fisica, e del 24,5 per cento, se la raccolta avviene a distanza, applicata sulla differenza tra le somme giocate e le vincite corrisposte; c) per le scommesse a quota fissa su eventi simulati, di cui all’articolo 1, comma 88, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nella misura del 24,5 per cento della raccolta al netto delle somme che, in base al regolamento di gioco, sono restituite in vincite al giocatore. Il comma 93 inserito dalla Camera dei deputati prevede che il prelievo sui prodotti di cui all’articolo 4, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, e di cui all’articolo 1, comma 1053, della legge 27 dicembre2017, n. 205, è fissato, a decorrere dal 1° gennaio 2025, nella misura, rispettivamente, del 20,5 per cento per le scommesse ippiche a quota fissa raccolte su rete fisica e del 24,5 per cento per quelle raccolte a distanza, applicata sulla differenza tra somme giocate e vincite corrisposte, ferma restando la ripartizione del prelievo conseguito ai sensi dell’articolo 1, comma 1051, secondo periodo, della medesima legge n. 205 del 2017.
La RT evidenzia che la norma prevede, al comma 89, l’interpretazione autentica dell’articolo 1, comma 1052, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di chiarire l’applicabilità dell’aliquota di imposta del 25% (in luogo di quella del 20% prevista dall’articolo 12, comma 1, lettera f), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77), oltre che ai “giochi di abilità a distanza” anche ai “giochi di sorte a quota fissa” e ai “giochi di carte organizzati in forma diversa dal torneo”, ricomprendendo la norma interpretata anche tali fattispecie nel suo campo applicativo. L’interpretazione autentica si rende necessaria per garantire la chiarezza del diritto e prevenire l’eventuale contenzioso che l’indeterminatezza interpretativa potrebbe generare. Sotto il profilo strettamente finanziario, evidenzia che la disposizione in esame non determina oneri a carico del bilancio dello Stato, tenuto conto che la quasi totalità degli operatori ha già aderito all’interpretazione accolta dalla previsione in disamina. Al comma 90 si prevede la modifica dell’articolo 1, comma 636, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, lettera c), intervenendo sul divieto di trasferimento dei locali dove sono ubicate le sale Bingo nel periodo di proroga della concessione. In particolare, la modifica riguarda le condizioni in presenza delle quali è consentita la deroga al divieto suddetto, la quale viene ora prevista nel caso di impossibilità di mantenere la disponibilità dei locali per cause di forza maggiore, per comprovata diseconomia o per fatti non imputabili al concessionario estesa all’ipotesi di comprovate diseconomie di scala. Ai fini del trasferimento i concessionari dovranno avere la disponibilità di un altro immobile nel quale trasferirsi, situato nello stesso comune ad una distanza minima stradale di 1.000 metri dalla sala bingo più vicina, ovvero in altro comune a una distanza minima stradale di 30.000 metri dalla sala bingo più vicina, ferma, comunque, la previa favorevole valutazione dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli. L’articolo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica essendo neutrale sotto il profilo degli effetti finanziari. Il comma 91 stabilisce, in luogo dell’attuale limite minimo (almeno il 70%), un limite massimo (75%) e minimo (70%) per la fissazione della misura del montepremi del gioco del bingo al fine di evitare che una eccessiva flessibilità nella fissazione delle percentuali di raccolta da destinare ai singoli premi costituisca un mezzo per realizzare forme di concorrenza sleale tra le sale bingo. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, trattandosi di previsione neutrale sotto il profilo degli effetti finanziari; ciò in quanto la previsione di un limite minimo e massimo della misura del montepremi del gioco del Bingo incide unicamente sulla misura variabile del compenso dei concessionari, mentre il prelievo erariale, ai sensi del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 44 del 26 aprile 2012, è determinato in maniera fissa nella misura del 12% del prezzo di vendita delle cartelle di gioco. Rileva che le norme di cui ai commi 92 e 93 sono finalizzate all’ottimizzazione della rete fisica di raccolta delle scommesse e alla promozione di una raccolta integrata che favorisca il rilancio delle scommesse ippiche. Di seguito ne descrive gli effetti finanziari. L’aumento dello 0,5 per cento dell’aliquota dell’imposta unica su scommesse sportive a quota fissa (su rete fisica e a distanza) e sui giochi di abilità a distanza produce gli effetti finanziari riassunti nella tabella che segue:
Come emerge dalla Tabella, l’aumento dello 0,5 per cento genera un gettito annuo, a decorrere dal 2025, pari a circa 28 milioni di euro. Pur agendo su una tassazione già elevata, si stima che la portata minima dell’aumento e la sua modulazione su tutti i giochi non dovrebbe produrre riduzione della raccolta (e del conseguente gettito), in quanto si ritiene che l’aumento si tramuti, in parte, in una seppur minima possibile riduzione della restituzione in vincita e, in parte, dei margini dei concessionari, senza produrre un allontanamento dei giocatori dal gioco legale. L’aumento di 2,5 punti percentuali dell’aliquota dell’imposta unica per le scommesse a quota fissa su simulazioni di eventi di cui all’articolo 1, comma 88, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, riguarda un settore in forte aumento, essendo cresciuto solo fra il 2022 e il 2023 del 23 per cento e, addirittura del 115 per cento rispetto al 2021 e generando un introito erariale pari a 123 milioni di euro. Anche per il 2024, la raccolta è stimata in aumento di un ulteriore 19 per cento, con uno stimato gettito erariale pari a circa 146 milioni di euro. Per tali scommesse a quota fissa su eventi simulati, l’imposta è fissata nella misura del 22 per cento della raccolta al netto delle somme che, in base al regolamento di gioco, sono restituite in vincite al giocatore. L’aumento del 2,5 per cento dell’aliquota dell’imposta unica sulle scommesse virtuali genera, dunque, un gettito annuo, a decorrere dal 2025, pari a 16,5 milioni di euro. Sul comma 93 evidenzia che la norma riduce, inoltre, il prelievo sui prodotti di cui al comma 3, dell’articolo 4, del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, e di cui all’art. 1, comma 1053, della legge 27 dicembre 2017, n. 205; tale misura ha l’obiettivo di equiparare il prelievo sulle scommesse ippiche a quota fissa (attualmente pari al 43 per cento della spesa dei giocatori per il canale fisico e 47 per cento della stessa per il canale a distanza) a quello sulle scommesse sportive (sulla base della presente norma fissate al 20,5 per cento della spesa dei giocatori per il canale fisico e al 24,5 per cento della stessa per il canale a distanza), al fine di assicurare maggiore equilibrio e sostenibilità dei diversi giochi pubblici evitando sperequazioni nonché di rilanciare il settore dell’ippica le cui risorse sono collegate all’andamento del gioco. raccolta (sia su rete fisica che a distanza) per il 2024 per le scommesse ippiche a quota fissa è stimata in circa 528 milioni di euro, mentre il margine netto, su cui viene calcolato il prelievo è stimato in 76,2 milioni di euro. Applicando le aliquote attualmente vigenti e considerando che per il 2025 la raccolta rimanga allo stesso livello (anche come ripartizione fra raccolta fisica e a distanza), si otterrebbe una imposta unica pari a 11,2 milioni di euro (il prelievo totale sarebbe, invece, pari a 34 milioni di euro). Applicando alle aliquote previste dalla presente proposta normativa, l’imposta unica sarebbe pari a 5,45 milioni di euro (il prelievo totale, invece, 16,4 milioni di euro), pertanto, vi sarebbe, considerando prudenzialmente una raccolta invariata, una differenza negativa per il bilancio dello stato di circa 5,7 milioni di euro, cui si farà fronte mediante utilizzo di corrispondente quota delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 92. Complessivamente, pertanto, si determina un maggiore gettito complessivo stimabile in circa 38,8 milioni di euro su base annua a decorrere dal 2025. Una quota di tale maggior gettito, pari a 7,7 milioni di euro è destinata al finanziamento della filiera ippica e, per il solo anno 2025, una quota pari a 30 milioni di euro è destinata ad alimentare il “Fondo Dote Famiglia”.
Al riguardo, si rileva preliminarmente che le disposizioni recano una norma di interpretazione dell’articolo 1, comma 1052, lettera a), della legge di bilancio per il 2019, che ha fissato l’aliquota dell’imposta unica sui giochi al 25%, per i giochi di abilità a distanza con vincita in denaro e per il gioco del Bingo a distanza, stabilendo che la norma si interpreta nel senso che l’importo riguarda altresì i giochi di sorte a quota fissa e i giochi di carte organizzati in forma diversa dal torneo (per i quali un’altra disposizione aveva consentito di fissare un’aliquota del 20%). Il comma 90 attenua il generalizzato divieto di trasferimento dei locali che incombe sui titolari di concessioni di gioco per la raccolta del Bingo, concessioni prorogate nelle more dello svolgimento di una gara. Il comma 91 interviene sul montepremi del Bingo (cosiddetto “payout”) prevedendo che, a decorrere dall’anno 2025, la misura minima resti fissata al 70% (come già previsto a legislazione vigente) mentre viene introdotta una misura massima pari al 75% del prezzo di vendita delle cartelle. Per i profili di quantificazione del comma 89, la RT – evidenziando che la quasi totalità degli operatori ha già aderito all’interpretazione fornita – non ascrive effetti alla disposizione. Considerato che l’applicabilità, anche in via retroattiva, di un’aliquota pari o maggiore di quella attualmente praticata non è suscettibile di minori entrate tributarie, non ci sono osservazioni. Quanto al comma 90, considerato che la RT assicura che la finalità della norma è di consentire, in determinate circostanze, il trasferimento di sede di concessionari che attualmente versano un canone mensile per tutta la durata della proroga della concessione, non ci sono particolari osservazioni. Sul comma 91, la RT assicura la neutralità della norma tenendo conto che rimane impregiudicato il prelievo erariale15 che resta determinato nella misura del 12% del prezzo di vendita delle cartelle di gioco. Si osserva che l’introduzione sperimentale di un montepremi minimo del 70% doveva concorrere, insieme ad altre misure in materia di giochi, ad assicurare maggiori entrate da ritenersi già scontate dai tendenziali a legislazione vigente e che la RT riferita alla sua introduzione su base definitiva aveva associato l’incremento del payout minimo a una maggiore raccolta del gioco, che prima di tale intervento stava mostrando una perdita di raccolta in quanto i livelli bassi del montepremi lo avevano reso poco attrattiva. Andrebbero pertanto fornite rassicurazioni sui possibili riflessi sulla raccolta del gioco del Bingo che potrebbero scaturire dalla fissazione di un limite “massimo”. Sui commi 92 e 93, tenuto conto degli elementi forniti dalla RT recante la quantificazione degli effetti di maggiore gettito attesi dal 2025, completa dell’illustrazione delle ipotesi, dei dati e dei parametri considerati, non ci sono osservazioni. Andrebbero comunque fornite conferme in merito alla prudenzialità degli elementi considerati.
Commi 94-95 (Estrazione settimanale aggiuntiva per il Lotto e il Superenalotto)
Le disposizioni stabilizzano, a decorrere dall’anno 2025, l’estrazione settimanale aggiuntiva dei giochi del Lotto e del Superenalotto nella giornata del venerdì. Con la medesima disposizione si provvede al finanziamento del Fondo per le emergenze nazionali per un importo pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025. In particolare, il comma 94 prevede che, a decorrere dall’anno 2025, si tenga nella giornata del venerdì l’estrazione settimanale aggiuntiva dei giochi del Lotto e del Superenalotto. Tuttavia, qualora tale estrazione ricorra in un giorno di festività riconosciuta agli effetti civili su tutto il territorio nazionale, essa viene posticipata al primo giorno feriale successivo ovvero, in casi eccezionali, anticipata al primo giorno feriale antecedente, con provvedimento direttoriale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, garantendo la continuità progressiva dei concorsi. Il comma 95 stabilisce conseguentemente che il Fondo per le emergenze nazionali, di cui all’articolo 44 del decreto legislativo n. 1 del 2018, sia incrementato di 50 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025.
La RT riferisce che la norma di cui al comma 94 stabilizza a decorrere dal 2025 l’effettuazione di una quarta estrazione settimanale nel giorno di venerdì, attualmente in via temporanea, del gioco del Lotto e del Super Enalotto. La disposizione, infatti, era già stata introdotta nel 2023 con l’articolo 21, comma 4, primo periodo, del decretolegge 1° giugno 2023, n. 61 nel secondo semestre 2023 e successivamente prorogata per l’anno 2024 dall’articolo 3, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215. Per la valutazione degli effetti finanziari può dunque farsi riferimento al dato delle entrate conseguite nel secondo semestre del 2023 e nell’annualità 2024 (con proiezione al 31 dicembre 2024 del dato della raccolta di gioco fino al 31 agosto 2024). Nel secondo semestre del 2023, con riferimento al gioco del Lotto nonché del 10eLotto connesso alle estrazioni del gioco del Lotto, le maggiori entrate erariali, conseguite a seguito della estrazione settimanale aggiuntiva dei giochi in parola e senza considerare l’effetto sulle altre estrazioni settimanali, sono state pari a euro 14.243.475,88. Nel medesimo periodo, con riferimento, invece, al gioco del Super Enalotto e del suo gioco complementare e opzionale Super Star, le maggiori entrate erariali conseguite, nel medesimo periodo di riferimento, a seguito della estrazione settimanale aggiuntiva di entrambi i giochi, e sempre senza considerare l’effetto sulle altre estrazioni settimanali, sono state pari a euro 3.834.000,00. Nel 2024 (fino al 31 agosto 2024), con riferimento al gioco del Lotto nonché del 10eLotto connesso alle estrazioni del gioco del Lotto, l’utile erariale connesso all’estrazione settimanale aggiuntiva ammonta a euro 72.005.545,14, mentre, con riferimento al gioco del Super Enalotto e al suo gioco complementare e opzionale Super Star, l’utile erariale connesso all’estrazione settimanale aggiuntiva ammonta a euro 68.421.578,00. Quindi, l’utile erariale rilevato fino al 31 agosto 2024, ivi incluso quello relativo ai giochi complementari e opzionali per le giornate del venerdì è stato pari a euro 140.427.123,14. La proiezione di tale dato al 31 dicembre 2024 – quindi per 12 mesi – può dunque condurre a ritenere un plausibile importo per il Lotto pari a euro 108.008.318, per il SuperEnalotto pari a euro 102.632.367, per un totale di euro 210.640.685. Al fine di isolare l’incremento del gettito erariale connesso alla quarta estrazione, occorre tener conto dell’effetto di traslazione del gioco dai concorsi fissati nelle altre giornate di estrazione, in particolare del giovedì e del sabato generato dall’introduzione dell’estrazione aggiuntiva. Se si raffronta la raccolta del gioco attuale con quella di un periodo precedente l’introduzione della quarta estrazione, si nota che l’aumento della raccolta media settimanale è di circa 4,5 milioni di euro per il Lotto e di circa 3,1 milioni di euro per il Super Enalotto. All’attualità, la raccolta totale media su base settimanale ammonta rispettivamente a circa 50 milioni di euro per il Lotto e a circa 33,7 milioni di euro per il SuperEnalotto, mentre la raccolta per l’estrazione del venerdì è pari rispettivamente a circa 10 milioni di euro e 6,2 milioni di euro, con un’incidenza di 1/5 sulla raccolta complessiva. Rapportando l’incremento della raccolta della quarta estrazione, pari a 4,5 milioni di euro e 3,1 milioni di euro rispettivamente su 10 milioni di euro e 6,2 milioni di euro settimanali, si può ipotizzare realisticamente che l’ importo incrementale destinato all’ erario connesso all’estrazione aggiuntiva sia pari a circa la metà dell’utile proiettato in base ai dati effettivi dell’estrazione del venerdì fino al 31.12.2024 che si rammenta corrispondono a circa 108 milioni di euro e 102 milioni di euro. Di conseguenza, si può ipotizzare un utile erariale incrementale annuale nei termini di 54 milioni di euro per il Lotto e di 51 milioni di euro per il Super Enalotto, che conferma, tenuto conto anche dell’utile connesso ai giochi complementari, la valutazione degli effetti finanziari positivi ipotizzati per l’anno 2024, che, tenuto conto del periodo di osservazione più breve, erano stati prudenzialmente abbattuti del 50% ai fini della stima e della destinazione al FEN. Restando confermata, pertanto, la stabilità del maggior gettito già stimato, è possibile cogliere interamente detto effetto finanziario positivo, e destinare stabilmente al FEN, a decorrere, maggiori entrate per ulteriori 50 milioni di euro annui rispetto all’importo già considerato nelle previsioni a legislazione vigente.
Al riguardo, la disposizione di cui al comma 94 rende permanente, a decorrere dal 2025, la quarta estrazione del Lotto e del Superenalotto, svolta il venerdì, già prevista in via transitoria e sperimentale dal secondo semestre 2023 e poi per l’intero anno 2024. Nel contempo, il Fondo per le emergenze nazionali è incrementato di 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2025. La RT si sofferma sull’illustrazione dei dati impiegati nella quantificazione, fondati sugli esiti della sperimentazione già svolta a partire dal secondo semestre 2023, sulla cui base il maggior gettito erariale ascrivibile alla stabilizzazione della quarta estrazione risulta più che capiente per assicurare la possibilità di stanziare 50 milioni di euro annui quale rifinanziamento del Fondo. In considerazione della prudenzialità dei dati considerati, nulla da osservare. Peraltro, trattandosi di un limite massimo di spesa in presenza di un onere chiaramente rimodulabile, non ci sono osservazioni. Quanto allo scrutinio degli effetti d’impatto sui saldi di finanza pubblica, si segnala che il prospetto riepilogativo ascrive alle norme maggiori entrate extratributarie per 50 milioni annui dal 2025 e maggiori spese in conto capitale in pari misura. Tali effetti sono simmetrici a quelli previsti in termini di competenza finanziaria, in ciò contravvenendo ad una prassi che vede l’imputazione degli effetti di spesa in conto capitale articolati in più annualità per le procedure correlate ai tempi di perfezionamento degli impegni di spesa. Sul comma 95, non ci sono osservazioni.
Comma 96 (Proroghe delle concessioni di gioco in scadenza)
La disposizione prevede la proroga a titolo oneroso fino al 31 dicembre 2026 delle seguenti concessioni in scadenza al 31 dicembre 2024: concessioni relative al Bingo; concessioni in materia di scommesse; concessioni per la realizzazione e la conduzione delle reti di gestione telematica del gioco mediante apparecchi da divertimento e intrattenimento. In particolare: • alla lettera a) si dispone la proroga a titolo oneroso delle concessioni relative al Bingo. Ne consegue la corresponsione da parte di ciascun concessionario dell’importo pari a 108 mila euro per ogni concessione e per ogni anno di proroga. Tale versamento è effettuato, in rate di pari ammontare, all’Agenzia delle dogane e dei monopoli entro il 31 gennaio e il 30 giugno sia dell’anno 2025 sia dell’anno 2026.; • alla lettera b) si proroga a titolo oneroso le concessioni in materia di scommesse. Si prevede il versamento all’Agenzia delle dogane e dei monopoli degli oneri concessori dovuti, in due rate per ciascun anno di proroga, entro il 30 aprile e il 31 ottobre sia dell’anno 2025 sia dell’anno 2026. Tali oneri ammontano a 9.500 euro annui per diritto afferente ai punti vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, compresi i punti di raccolta regolarizzati, e a 5.700 euro annui per ogni diritto afferente ai punti vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici. Le garanzie economiche dovute dai concessionari, adeguate ai nuovi termini di scadenza delle concessioni e idonee alla salvaguardia dell’effettivo versamento degli oneri concessori dovuti, sono stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli; • alla lettera c) si prevede la proroga fino al 31 dicembre 2026 a titolo oneroso delle concessioni per la realizzazione e la conduzione delle reti di gestione telematica del gioco mediante apparecchi da divertimento e intrattenimento di cui all’articolo 110, comma 6, del regio decreto, 18 giugno 1931, n. 773. Pertanto, si dispone il versamento all’Agenzia delle dogane e dei monopoli degli oneri concessori dovuti da ciascun concessionario entro il 15 marzo, il 15 luglio e il 1° ottobre sia dell’anno 2025 sia dell’anno 2026. L’importo di tali oneri è pari a: 120 euro per ciascun apparecchio con riferimento a quelli di cui alla lettera a) del predetto articolo 110, comma 6; 4 mila euro per ciascun diritto, rispettivamente per i nulla osta posseduti da ciascun concessionario e per i diritti rilasciati a ciascun concessionario al 31 dicembre 2023, con riguardo agli apparecchi di cui alla lettera b) del medesimo comma 6.
La RT evidenzia che la norma prevede la proroga fino al 31 dicembre 2026 delle concessioni del gioco pubblico. La lettera a) è finalizzata a prorogare fino al 31 dicembre 2026 le attuali concessioni per la raccolta del gioco del Bingo, rideterminando l’importo del corrispettivo una tantum dovuto per il periodo di proroga (da 8.650,00 a 9.000,00 euro mensili). Il gettito derivante dal versamento del canone di proroga per le due annualità oggetto della proposta normativa risulta pari a 19,76 milioni di euro per ciascun anno di proroga (per complessivi 39,52 milioni di euro). Tale importo è la risultanza del corrispettivo una tantum richiesto per ciascun anno di proroga (9.000 euro mensili; 108.000 euro annuali) moltiplicato per il numero di concessioni del Bingo oggi attive (n. 183); l’importo risulta superiore di 823.500 euro, per ciascuno dei due anni di proroga, rispetto a quanto l’art. 1, comma 124, della legge n. 197 del 2022 ha stabilito che i concessionari versassero nel corso dell’anno 2024 (8.625,00 euro mensili). Tale incremento risulta giustificabile alla luce dei dati di raccolta del gioco del Bingo che, nella comparazione tra i primi 6 mesi dell’anno 2023 e i primi sei mesi dell’anno 2024, rilevano un trend di crescita complessivamente positivo, come risulta dal prospetto seguente:
Per quanto riguarda le concessioni su eventi sportivi, anche ippici e non sportivi in rete fisica, ivi compresi gli eventi simulati, la cui proroga è disposta dalla lettera b), sono previsti oneri maggiorati rispetto alla precedente proroga. Ipotizzando un incremento nel 2024 di circa il 25% rispetto al 2022 della raccolta delle scommesse su rete fisica si è reputato congruo un incremento degli oneri di proroga del 10% (con arrotondamento al centinaio di euro superiore) ulteriore rispetto a quello del 15% previsto dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197, all’articolo 1, comma 124, lett. c). Ciò, anche in considerazione della durata del periodo di proroga e della natura particolarmente redditizia dei diritti in disamina. Prendendo a riferimento la rete attualmente posseduta dai concessionari per la raccolta delle scommesse su rete fisica – composta di n. 5703 diritti aventi attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco, compresi i punti di raccolta regolarizzati e di n. 4243 diritti aventi come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco – e applicando prudenzialmente una riduzione del 5 per cento sui diritti oggetto di proroga, il gettito totale derivante dalla proroga ammonterebbe a circa 149 milioni di euro (74,5 milioni di euro per singola annualità). Di seguito si riportano i parametri ed i criteri di calcolo:
Totale attività principale scommesse: 5703
Totale attività accessoria scommesse: 4243
Riduzione 5%: – attività principale 5418
– attività accessoria 4031
Gettito annuo
€9.500 *5418=51.471.000,00 euro
€5.700*4031=22.976.700,00 euro
Totale entrate proroga 2025: 74,5 milioni di euro
Totale entrate proroga 2026: 74,5 milioni di euro
Per quanto riguarda le concessioni per la realizzazione e conduzione delle reti di gestione telematica del gioco mediante apparecchi da divertimento e intrattenimento, la proroga al 31 dicembre 2026, disposta dalla lettera c), comporta per i concessionari l’obbligo del versamento di un corrispettivo rapportato all’importo previsto per i diritti all’installazione degli apparecchi VLT e a quello previsto per il rilascio dei nulla osta di esercizio degli apparecchi AWP posseduti da ciascun concessionario alla data del 31 dicembre 2023. Tale numero costituisce, per ogni concessionario, la base indefettibile di calcolo, non riducibile rinunciando in parte, per il periodo di proroga, ai diritti posseduti. Ai fini della stima degli effetti finanziari della norma bisogna considerare che le autorizzazioni all’installazione degli apparecchi VLT sono state rilasciate ai concessionari all’inizio della concessione previa corresponsione di un corrispettivo pari a 15.000 euro e conferiscono il diritto all’installazione degli stessi per l’intera durata della concessione. Occorrerà, quindi, moltiplicare il numero di diritti (i.e. autorizzazioni all’installazione) VLT rilasciati alla data stabilita (31 dicembre 2023) per il corrispettivo previsto dalla legge, pari a 4.000 euro. Il nulla osta di esercizio per gli apparecchi AWP, invece, è il titolo autorizzatorio rilasciato per l’installazione di ciascun apparecchio AWP previo versamento di un corrispettivo pari a 120 euro ed è strettamente collegato al singolo apparecchio. Il corrispettivo per la proroga sarà quindi determinato dall’importo unitario (120 euro), moltiplicato per il numero dei nulla osta detenuti alla data stabilita dalla norma (31 dicembre 2023). Ciò posto, considerato che le attuali concessioni scadrebbero il 31 dicembre 2024, si prevede che la norma produca introiti per il 2025 e il 2026 derivante dal corrispettivo da versare in occasione della proroga, quantificabili come segue. -Diritti VLT: moltiplicando il numero di diritti rilasciati al 31 dicembre 2023 (61.737) per l’importo unitario di 4.000 euro previsto dalla norma, si ottiene una stima degli introiti che risultano pari a 246,95 milioni di euro (4.000 euro x 61.737). Tale importo è versato da ciascun concessionario, per quanto dovuto in ciascun anno, in tre rate di pari importo entro il 15 marzo, il 15 luglio e il 1° ottobre di tale anno. Ne deriva che sia per il 2025 che per il 2026 saranno versate tre rate da 41,16 milioni di euro, per un totale annuo di 123,47 milioni di euro; -apparecchi AWP: considerando il numero di nulla osta di esercizio rilasciati al 31 dicembre 2023, che è pari a 250.673 e il corrispettivo unitario di 120 euro, previsto dalla norma, ne deriva che per gli apparecchi AWP i concessionari dovranno versare complessivamente un corrispettivo pari a 30,08 milioni di euro (250.673×120 euro) da suddividere nei 2 anni di proroga e versarsi in ciascun anno in tre rate di importo pari a 5,01 milioni di euro. Pertanto, dalla proroga delle concessioni per il settore apparecchi da intrattenimento si stimano maggiori introiti pari a 138,5 milioni di euro per ciascuna delle due annualità oggetto di proroga (2025 e 2026). Conclusivamente, si rappresenta che: – Per le concessioni Bingo il gettito derivante dal versamento del canone di proroga per le due annualità oggetto della proposta normativa risulta pari a 19,76 milioni di euro per ciascun anno di proroga (per complessivi 39,52 milioni di euro); – prendendo a riferimento la rete attualmente posseduta dai concessionari per la raccolta delle scommesse su rete fisica ed applicando prudenzialmente una riduzione del 5 per cento sui diritti oggetto di proroga, il gettito totale derivante dalla proroga ammonterebbe a circa 74,5 milioni di euro per singola annualità; – dalla proroga delle concessioni per il settore apparecchi da intrattenimento si stimano maggiori introiti pari a 138,5 milioni di euro per ciascuna delle due annualità oggetto di proroga (2025 e 2026).
Le entrate stimate complessivamente risultano, quindi, pari a circa 232,7 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2025 e 2026, per totali 465,52 milioni di euro
Al riguardo, le disposizioni recano la proroga, dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2026, della durata delle concessioni relative al Bingo, in materia di scommesse e per la realizzazione e la conduzione delle reti di gestione telematica del gioco mediante apparecchi da divertimento e intrattenimento del tipo “slot machine” 18 . A fronte di tale proroga vengono fissati i canoni dovuti dai concessionari prorogati. Per i profili di quantificazione il prospetto riepilogativo quantifica maggiori entrate extratributarie per complessivi 232,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026. La RT fornisce i dati e gli elementi sulla cui base il gettito è riscontrabile, applicando un metodo di stima coerente con quello applicato in occasione di precedenti analoghe proroghe. Pertanto, non si formulano particolari osservazioni. Relativamente alla proroga delle concessioni di scommesse (lettera b)), per cui la RT quantifica un gettito pari a 74,5 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2025 e 2026, poiché tale gettito sviluppando i calcoli sui dati della medesima RT risulterebbe pari a 74.447.700 euro, andrebbe piuttosto approssimato al valore di 74,4 milioni di euro19 . Considerato che in talune gare pubbliche i concorrenti o gli aggiudicatari sono tenuti a versare importi una tantum comunque denominati all’erario o all’amministrazione concedente, andrebbe confermato che il posticipo delle gare per i nuovi affidamenti non comporti il rinvio di entrate iscritte in bilancio; analogamente, andrebbe confermato che – come avvenuto in occasione di precedenti analoghe proroghe – il posticipo delle gare non incida su eventuali incrementi di gettito attesi quale risultato delle procedure competitive di assegnazione delle concessioni. In merito allo scrutinio degli effetti d’impatto attesi sui saldi di finanza pubblica, essendo contabilizzate maggiori entrate extratributarie per il 2025 e 2026, non ci sono osservazioni.
Commi 367-375 (Prevenzione, cura e riabilitazione delle patologie da dipendenze)
Il comma 367, al fine di garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da dipendenze patologiche, come definite dall’OMS, istituisce nello stato di previsione del Ministero della salute il Fondo per le dipendenze patologiche (di seguito FDP). Per la dotazione del fondo è autorizzata la spesa di 94 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025. Il Fondo, al netto delle risorse di cui al comma 369, è ripartito tra le regioni sulla base di criteri determinati con decreto del Ministro della salute, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza permanente Stato – regioni. I decreti di ripartizione del Fondo per il gioco d’azzardo patologico, già adottati ai sensi dell’articolo 1, comma 946, della legge n. 208 del 2015, alla data di entrata in vigore della presente disposizione restano efficaci. Il comma 368, in deroga all’articolo 5 del decreto-legge n. 73 del 2024, e limitatamente alle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie concernenti l’attuazione dei piani regionali di prevenzione cura e riabilitazione delle dipendenze patologiche a carico del FDP, autorizza l’impiego del 30% delle risorse del Fondo su base annua per l’assunzione a tempo indeterminato di personale dei ruoli sanitario e sociosanitario da destinare ai Servizi pubblici per le Dipendenze. Il comma 369 dispone il trasferimento annuale, a decorrere dall’anno 2025, con decreto del Ministro della salute, dell’1,5% del FDP al Dipartimento Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri per la realizzazione di attività di analisi e monitoraggio del fenomeno delle dipendenze patologiche da parte dell’Osservatorio Nazionale Permanente. Il comma 370 destina, nell’ambito del FDP, il 34,25% annuo alla realizzazione di piani regionali sul gioco d’azzardo patologico; il restante 34,25% annuo è destinato alla realizzazione di piani regionali sulle dipendenze patologiche. Con il medesimo decreto di cui al comma 367, è disciplinato il monitoraggio delle attività previste nei piani regionali e le verifiche circa l’effettiva destinazione dei finanziamenti erogati da parte del Ministero della salute. Il comma 371 sopprime l’Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d’azzardo e il fenomeno della dipendenza grave, di cui al decreto del Ministro della salute 12 agosto 2019, e i compiti di coordinamento vengono trasferiti all’Osservatorio Nazionale Permanente del Dipartimento Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il comma 372 apporta le seguenti modificazioni all’ articolo 1, comma 7, del DPR n. 309 del 1990, recante il Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza: • sostituisce il Dipartimento nazionale per le politiche antidroga con il Dipartimento delle politiche contro la droga e contro le altre dipendenze; • dispone che il già previsto Osservatorio permanente – incardinato nel suddetto dipartimento – verifichi l’andamento non solo del fenomeno della tossicodipendenza ma anche delle altre dipendenze patologiche. Il comma 373 abroga il comma 133 dell’articolo 1 della legge n. 190 del 2014 (che, tra l’altro, destinava – nell’ambito delle risorse destinate al finanziamento del SSN – 50 milioni a decorrere dall’anno 2015 per il contrasto delle dipendenze da gioco d’azzardo). Il comma 374 abroga il comma 946 dell’articolo 1 della legge n. 208 del 2015 (ai sensi del quale è istituito presso il Ministero della salute il Fondo per il gioco d’azzardo patologico (GAP), con una dotazione del Fondo a l.v pari a 44 milioni di euro annui60 a decorrere dall’anno 2016). Il comma 375 riduce, per effetto di quanto previsto dal comma 367, il livello del finanziamento del SSN di 50 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025.
La RT, dopo aver sintetizzato le disposizioni, afferma che esse non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al riguardo, nulla da osservare, nel presupposto che sia assicurato che l’Osservatorio richiamato dal comma 372 possa monitorare anche l’andamento delle dipendenze diverse dalla tossicodipendenza a valere sulle risorse ordinariamente disponibili.
Commi 552-553 (Disciplina fiscale e contributiva controllori corse ippiche)
Il comma 552 apporta le seguenti modificazioni al TUIR di cui al DPR n. 917 del 1986: • la lettera a), integrando con la lettera 1-bis) l’articolo 50, comma 1, assimila ai redditi di lavoro dipendente i compensi corrisposti agli addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella autorizzate ai fini dell’esercizio di scommesse sportive, iscritti in apposito Registro tenuto dall’autorità vigilante; • la lettera b), aggiungendo la lettera d-ter) nell’articolo 52, comma 1, stabilisce che i compensi di cui alla lettera 1-bis) del comma 1 dell’articolo 50 (i compensi di cui sopra) costituiscono reddito per la parte che eccede complessivamente nel periodo d’imposta 15.000 euro. Il comma 553 apporta le seguenti modificazioni all’articolo 2 della legge n. 335 del 1995: • la lettera a), integrando il comma 26, prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2025, siano tenuti all’iscrizione gli addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella sulle quali è autorizzato l’esercizio di scommesse sportive, iscritti in apposito Registro tenuto dall’autorità vigilante; • la lettera b), aggiungendo il comma 29-bis, prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2025 siano tenuti all’iscrizione presso la Gestione separata di cui all’articolo 2 della legge n. 335 del 1995 gli addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella sulle quali è autorizzato l’esercizio di scommesse sportive, iscritti in apposito Registro tenuto dall’autorità vigilante. Per i soggetti di cui al periodo precedente, il contributo alla Gestione separata per invalidità, vecchiaia e superstiti è dovuto nella misura del 25% ed è applicato sulla parte di reddito eccedente l’ammontare di 5.000 euro annuo dei compensi a tale titolo percepiti. Il versamento del contributo è posto a carico dell’iscritto per un terzo e a carico del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per i due terzi. Fino al 31 dicembre 2027, la contribuzione alla Gestione separata INPS è dovuta nei limiti del 50% dell’imponibile contributivo. L’imponibile pensionistico è ridotto in misura equivalente. Sul medesimo imponibile sono applicate, inoltre, le aliquote aggiuntive ai fini delle prestazioni non pensionistiche. Per quanto non disciplinano nel presente articolo sono applicate le disposizioni di cui all’articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge n. 335 del 1995 e successive modifiche e integrazioni.
La RT sottolinea che il comma 552 interviene sugli articoli 50 – relativo alla qualificazione dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente – e 52 – concernente le disposizioni necessarie per la determinazione dei medesimi redditi – del TUIR, al fine di modificare la disciplina del trattamento giuridico ed economico degli addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella autorizzate ai fini dell’esercizio di scommesse sportive, iscritti in apposito registro. Al riguardo viene stabilito che i compensi loro corrisposti per un ammontare superiore a 15.000 euro, limitatamente alla parte eccedente tale importo, siano da considerarsi ricompresi nella categoria “Redditi da lavoro dipendente e assimilati”, anziché nella categoria “Redditi diversi”. Sulla base dei dati del MASAF, il numero di funzionari in esame interessato dall’agevolazione è pari a 187 unità. Considerando, ai fini prudenziali, solo l’ammontare di reddito medio agevolato pari a 15.000 euro, si stima un ammontare di reddito esente ai fini Irpef di circa 2,8 milioni di euro (15.000 x 187). Considerando un’aliquota marginale media del 30% si stima una perdita di gettito Irpef di competenza annua di circa -0,84 milioni di euro e di circa -0,05 e -0,02 milioni di euro rispettivamente di addizionale regionale e addizionale comunale. Di seguito l’andamento finanziario, nell’ipotesi che la norma entri in vigore a partire dall’anno 2025:
Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare per i profili fiscali, nel presupposto che sia stata correttamente individuata la platea dei soggetti interessati. Si osserva che il reddito imponibile medio indicato (15.000 euro nel 2025 e poi progressivamente crescente) suggerisce che l’esenzione fiscale prevista coprirebbe almeno nel primo anno l’intero reddito mediamente percepito da tali lavoratori, risolvendosi in sostanza – perlomeno per una parte di tali soggetti, quelli con valori dei compensi pari o inferiori a 15.000 euro – in una esenzione totale dall’IRPEF. Per quanto riguarda i profili contributivi, la quantificazione risulta corretta sulla base dei dati riportati, ovvero, oltre all’anzidetta platea, il reddito medio annuo imponibile. cdn/AGIMEG