Il DL Rilancio è al vaglio della Camera. Nel testo il rinvio al 1° gennaio 2021 della lotteria degli scontrini e il prelievo di una quota pari allo 0,5 per cento del totale della raccolta da scommesse relative a eventi sportivi di ogni genere al netto della quota riferita all’imposta unica. Riguardo la Costituzione del Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale il Dossier del Servizio Studi e del Servizio di Bilancio sottolinea: “Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che l’articolo prevede l’istituzione del Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale, le cui risorse sono trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, per essere assegnate all’Ufficio per lo sport per l’adozione di misure di sostegno e di ripresa del movimento sportivo (comma 1). Il finanziamento del predetto Fondo è determinato nel limite massimo di 40 milioni di euro per l’anno 2020 e 50 milioni di euro per l’anno 2021. Inoltre, si prevede che dalla data di entrata in vigore del decreto in esame e sino al 31 luglio 2021, una quota pari allo 0,5 per cento del totale della raccolta da scommesse relative a eventi sportivi di ogni genere venga versata all’entrata del bilancio dello Stato e resti acquisita all’erario. Qualora, negli anni 2020 e 2021, l’ammontare delle entrate corrispondenti alla predetta percentuale fosse inferiore alle somme iscritte nel Fondo, sarebbe corrispondentemente ridotta la quota di cui all’articolo 1, comma 630, della legge n. 145/2018, relativa al meccanismo di finanziamento da parte dello Stato dell’attività sportiva nazionale e la ripartizione delle competenze delle varie materie tra il CONI e la Sport e Salute SpA (comma 2). Con decreto dell’Autorità delegata in materia di sport sono individuati i criteri di gestione del Fondo (comma 3). La relazione tecnica precisa, tra l’altro, che gli importi indicati al comma 2 di finanziamento del Fondo (40 milioni di euro per l’anno 2020 e 50 milioni di euro per l’anno 2021) sono stati determinati prendendo a riferimento il totale della raccolta di cui trattasi riferito all’anno 2019, ammontante a circa 10,4 miliardi di euro. Per espressa previsione normativa, il predetto livello di finanziamento del Fondo è stabilito al netto della quota riferita all’imposta unica di cui al D.lgs. n. 504/1998. Ne consegue che la norma non introduce alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica. In proposito, si prende atto di quanto affermato dalla RT sul fatto che la norma in esame non introduce alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica, dal momento che per espressa previsione normativa, il livello di finanziamento del Fondo è stabilito al netto della quota riferita all’imposta unica di cui al D.lgs. n. 504/1998 e pertanto ne consegue che la norma non introduce alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica. Tuttavia, il meccanismo di finanziamento contenuto al comma 2 prevede per gli anni 2020 e 2021 che, qualora l’ammontare delle entrate corrispondenti alla percentuale prevista risulti inferiore alle somme iscritte nel Fondo (40 nel 2020 e 50 milioni nel 2021), debba essere corrispondentemente ridotta la quota di cui all’articolo 1, comma 630, della legge n. 145/2018, che concorre a finanziare l’attività sportiva nazionale. Andrebbe quindi chiarito se detto utilizzo, benché eventuale, sia suscettibile di incidere su impegni di spesa e programmi di intervento già definiti dai competenti organismi prima del verificarsi della predetta riduzione”, continua.
Riguardo il rinvio della lotteria degli scontrini, il Dossier del Servizio Studi e del Servizio di Bilancio sottolinea invece: “Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la disposizione differisce dal 1° luglio 2020 al 1° gennaio 2021 la decorrenza della lotteria dei corrispettivi di cui al comma 540 dell’articolo 1 della legge n. 232 del 2016. In relazione a tale differimento la RT stima un risparmio di spesa di 19,4 milioni, di cui 14,7 milioni per il rinvio delle estrazioni previste per il secondo semestre 2020 al 2021 e 4,7 milioni per il conseguente posticipo delle spese amministrative. In proposito appare opportuno che siano forniti i dati e gli elementi posti alla base della quantificazione degli effetti di minor spesa, tenuto conto che in occasione di un analogo recente rinvio, sia pure di carattere infrannuale (art. 20, comma 1, del DL n. 124/2019), la relazione tecnica (cfr. AS 1638, XVIII leg., cfr. RT di passaggio aggiornata alle luce modifiche introdotte dalla Camera) non attribuì risparmi di spesa al differimento semestrale della lotteria. Quanto agli effetti sul gettito, si segnala comunque che alla lotteria erano inizialmente associate previsioni di recupero di entrate, sebbene non scontate ai fini dei saldi di finanza pubblica. Tuttavia l’articolo 20, comma 1, del DL n. 124/2019, modificando il citato comma 540, ha previsto altresì la possibilità per il consumatore di segnalare nella sezione dedicata del portale Lotteria del sito internet dell’Agenzia delle entrate un eventuale rifiuto dell’esercente di acquisizione del codice lotteria al momento dell’acquisto. In relazione a tale previsione, la relazione tecnica stimava, in virtù dell’operare di un effetto deterrenza, maggiori entrate in misura pari a 2,72 milioni nel 2020, 5,03 milioni nel 2021 e 4,5 milioni annui a decorrere dal 2022. Al riguardo appare opportuno acquisire un chiarimento da parte del Governo tenuto conto che il differimento disposto dall’articolo in esame appare suscettibile di far venire meno il suddetto effetto di maggiore entrata per l’anno 2020″, conclude. Il termine per la presentazione di emendamenti al presente disegno di legge è fissato alle ore 16 di giovedì 4 giugno. cdn/AGIMEG