Dossier Delega al Governo per la riforma fiscale: “Necessario Codice Tributario che preveda anche un Testo unico in materia doganale, di accise e di giochi”

“L’articolo 4 reca la delega al Governo per l’introduzione di norme per la razionalizzazione dell’IVA e delle accise sulla scorta dei seguenti princìpi e criteri direttivi: semplificazione, contrasto dell’erosione e dell’evasione ed efficienza per quanto riguarda l’IVA; riduzione progressiva delle emissioni di gas climalteranti e promozione dell’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili ed ecocompatibili per quanto riguarda le accise”. E’ quanto si legge nel Dossier del Servizio Studi sulla Delega al Governo per la riforma fiscale.

“Nel documento conclusivo sull’indagine conoscitiva sulla riforma dell’IRPEF e altri aspetti del sistema tributario, la Commissione 6a del Senato e la Commissione VI della Camera auspicano che l’annunciato disegno di legge in materia fiscale contenga una specifica delega al Governo per la ridefinizione della disciplina Iva ai fini di una sua opportuna semplificazione e di possibile riduzione dell’aliquota ordinaria attualmente applicata. Le Commissioni, inoltre, ritengono necessario racchiudere i Testi unici esistenti e le altre norme tributarie, dopo averli opportunamente trasformati da compilativi in innovativi al fine di poter recepire le auspicate ulteriori semplificazioni, in un Codice Tributario che preveda, tra l’altro, un Testo unico dell’IVA e un Testo unico in materia doganale, di accise e di giochi”, si legge.

“L’articolo 9 reca la delega al Governo per l’adozione di norme finalizzate alla codificazione delle disposizioni legislative vigenti in materia. Il comma 1 stabilisce che i decreti legislativi per la codificazione dovranno essere adottati entro dodici mesi dalla scadenza del termine per l’adozione di atti correttivi e integrativi dei decreti legislativi recanti la revisione del sistema fiscale. Il comma 2 stabilisce specifici princìpi e criteri direttivi ai quali dovrà attenersi il Governo nell’ambito della codificazione: omogeneità dei codici di settore, coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa, unicità, contestualità, completezza, chiarezza, semplicità dei codici di settore, aggiornamento e semplificazione del linguaggio normativo, monitoraggio periodico della legislazione codificata e abrogazione espressa delle norme oggetto di revisione. Gli schemi di decreto, adottati nel rispetto del comma 3 dell’articolo in esame, sono trasmessi alle Camere per l’espressione dei pareri secondo quanto disposto dai commi 4 e 5. Il comma 6 disciplina lo scorrimento dei termini di delega mentre il comma 7 definisce termini e procedure per eventuali decreti correttivi e integrativi”, prosegue.

“L’esigenza di semplificare e razionalizzare il quadro normativo in materia fiscale, anche attraverso un’attività di codificazione, è stata evidenziata dai soggetti auditi nel corso dell’indagine conoscitiva delle Commissioni riunite di Camera e Senato. Nel documento conclusivo dell’indagine, le Commissioni hanno rappresentato che la riforma del sistema fiscale debba essere guidata da due obiettivi fondamentali: crescita dell’economia e semplificazione del sistema tributario. Nei decenni si sono succedute numerose altre iniziative volte a realizzare un riordino sistematico della materia; tuttavia, una compiuta codificazione della disciplina non è stata ancora introdotta, anzi l’incertezza e la complessità legislativa è andata aumentando, non favorendo tra l’altro la compliance dei contribuenti. La necessità di un intervento di riordino e razionalizzazione è resa ancora più auspicabile alla luce del moltiplicarsi delle misure introdotte in materia di regimi speciali nonché di agevolazioni fiscali. Le Commissioni hanno ritenuto pertanto necessario racchiudere i Testi unici esistenti e le altre norme tributarie, dopo averli opportunamente trasformati da compilativi in innovativi al fine di poter recepire le auspicate ulteriori semplificazioni, in un Codice Tributario strutturato nelle tre seguenti parti:

  1. Principi generali di diritto tributario, anche con riferimento al diritto dell’Unione europea;
  2. Procedura tributaria e sanzioni: § Testo unico degli adempimenti e accertamento; § Testo unico delle sanzioni amministrative; § Testo unico della giustizia tributaria; § Testo unico della riscossione coattiva; 3. Parte speciale, con titoli distinti per le singole imposte e tasse, contenenti eventualmente norme procedurali specifiche per i singoli prelievi: § Testo unico delle imposte sui redditi; § Testo unico dell’IVA; § Testo unico delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni, donazioni e bollo; § Testo unico dei tributi erariali minori; § Testo unico in materia doganale, di accise e di giochi; § Testo unico dei tributi regionali e locali; § Testo unico delle agevolazioni”, sottolinea. cdn/AGIMEG