“L’articolo 9-bis, di cui è stato proposto l’inserimento nel corso dell’esame in sede referente, introduce misure a favore degli impianti ippici. L’articolo 9-bis, di cui è stato proposto l’inserimento nel corso dell’esame in sede referente (emendamento 9.0.6), prevede, al comma 1, al fine di sostenere e rilanciare, favorendo la ripresa delle attività economiche e il funzionamento degli impianti ippici, l’incremento di 10 milioni di euro per l’anno 2022 del fondo di cui all’articolo 1, comma 870 della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Si ricorda che l’articolo 1, comma 870, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 istituisce presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un fondo di 3 milioni di euro per l’anno 2022 e 4 milioni di euro per l’anno 2023 per garantire il funzionamento degli impianti ippici di recente apertura. Il comma 2 prevede che con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sono stabiliti i criteri di riparto delle risorse di cui al comma 870 tra gli impianti ippici aperti nel 2021. Il comma 3 prevede che gli agli oneri pari a 10 milioni per l’anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Si ricorda che l’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze un Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione”. E’ quanto si legge nel Dossier con gli emendamenti approvati dalla 5ª Commissione riguardante il DL Sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico (cd. Decreto Sostegni – ter).
“Il comma 1 dell’articolo 7 esclude, per i trattamenti ordinari o straordinari di integrazione salariale, nonché per gli assegni ordinari di integrazione salariale (a carico del FIS dell’INPS), fruiti dai datori di lavoro di alcuni settori nel periodo 1° gennaio 2022-31 marzo 2022, l’applicazione della relativa contribuzione addizionale (che sarebbe prevista a carico del datore). I settori interessati sono individuati nell’allegato I, che fa riferimento ad alcune categorie o sottocategorie della classificazione ATECO 2007 delle attività economiche (redatta dall’ISTAT); le categorie o sottocategorie interessate dall’esenzione transitoria in oggetto – così come integrate nella riformulazione proposta dagli emendamenti 7.1 (testo 2) ed altri identici, approvati in sede referente – fanno parte degli ambiti del turismo, della ristorazione, del commercio all’ingrosso, dei parchi divertimenti e parchi tematici, degli stabilimenti termali, delle attività ricreative, dei trasporti, dei musei, degli spettacoli, delle feste e cerimonie, delle organizzazioni associative, nonché di specifiche attività di produzione o di erogazione di servizi. Il comma 2 provvede alla quantificazione ed alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla suddetta norma di esenzione; in base alla riformulazione proposta dall’emendamento 7.13 (testo 2), gli oneri sono quantificati in 106,3 milioni di euro per il 2022 (84,3 milioni nel testo originario) e in 16,3 milioni per il 2024 (13 milioni nel testo originario); con riferimento all’onere relativo al 2022, si provvede ad una copertura per un importo maggiore, pari a 142,4 milioni (120,4 milioni nel testo originario), al fine di tener conto in via integrale degli effetti in termini di fabbisogno di cassa e di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni. Ai fini della copertura finanziaria, si riducono – nell’ambito della riformulazione proposta dal suddetto emendamento 7.13 (testo 2) -: nella misura di 120,4 milioni per il 2022, il fondo di cui all’articolo 1, comma 120, della L. 30 dicembre 2021, n. 234 (fondo destinato alla copertura di prestazioni di integrazione salariale, disposte da successivi interventi normativi in relazione alla crisi epidemiologica da COVID-19); nella misura di 22 milioni per il 2022 e di 3,3 milioni per il 2024, il fondo per interventi strutturali di politica economica39. Per la copertura dell’onere residuo relativo al 2024 (quota residua pari a 13 milioni), il comma 2 rinvia alle disposizioni di cui al successivo articolo 32. Il comma 1-bis – di cui propone l’inserimento lo stesso emendamento 7.13 (testo 2) – dispone un incremento, pari a 8,3 milioni per il 2023, del suddetto fondo per interventi strutturali di politica economica; per la copertura del relativo onere, il comma 2 fa rinvio alle disposizioni di cui al successivo articolo 32”, aggiunge.
“Si ricorda che il contributo addizionale – rispetto al quale viene posta la norma di esenzione temporanea in esame – è previsto a carico dei datori di lavoro ammessi (in relazione a sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa) ai trattamenti ordinari o straordinari di integrazione salariale40 o all’assegno ordinario di integrazione salariale a carico del FIS (Fondo di integrazione salariale) dell’INPS41 . In particolare, per la fruizione dei trattamenti ordinari o straordinari di integrazione salariale, il contributo addizionale (a carico del datore di lavoro) è pari42 al: – 9 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata al dipendente, con riferimento alle ore di lavoro non prestate, relativamente ai periodi di integrazione salariale, ordinaria o straordinaria, fruiti all’interno di uno o più interventi concessi, sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile; – 12 per cento oltre il limite suddetto e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile; – 15 per cento oltre quest’ultimo limite, nell’ambito di un quinquennio mobile. Per la fruizione dell’assegno ordinario di integrazione salariale a carico del FIS dell’INPS, il contributo addizionale (a carico del datore di lavoro) è pari al 4 per cento della retribuzione che sarebbe spettata al dipendente (con riferimento alle ore di lavoro non prestate). La suddetta adozione, da parte del comma 2, di una copertura finanziaria, per il 2022, per un importo maggiore rispetto all’onere deriva dalla circostanza che la dotazione del fondo oggetto di riduzione – fondo di cui all’articolo 1, comma 120, della L. 30 dicembre 2021, n. 234 – presenta una proiezione inferiore in termini di fabbisogno di cassa e di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni rispetto all’ammontare in termini di competenza contabile e dalla conseguente esigenza di mantenere invariato il rapporto percentuale tra questi due importi43 . Si ricorda che il suddetto fondo, istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è destinato alla copertura finanziaria di prestazioni di integrazione salariale, disposte da successivi interventi normativi in relazione ai differenti impatti nei settori produttivi della crisi epidemiologica da COVID-19. Riguardo all’onere relativo al 2024, si rileva che esso è costituito da minori entrate fiscali, le quali sono conseguenti alla riduzione, relativa al 2022, delle entrate contributive dell’INPS, riduzione che, in ragione della deducibilità fiscale dei contributi previdenziali, determina – oltre ad un incremento della base imponibile fiscale per il 2022 – un incremento dei relativi acconti fiscali nel 2023 (calcolati in base al “metodo storico”)44 ed una connessa riduzione dei versamenti nel 2024 (in sede di saldo)”, conclude.
cdn/AGIMEG