“Le norme riconoscono un ulteriore contributo a fondo perduto a favore di tutti i soggetti con partita IVA che presentano istanza e ottengono il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1 del DL 41/2021. Il nuovo contributo a fondo perduto spetta nella misura del cento per cento del contributo già riconosciuto ed è corrisposto dall’Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto, ovvero sotto forma di credito d’imposta. I relativi oneri sono valutati in 8.000 milioni di euro per l’anno 2021 (commi 1-4). È altresì riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore di tutti i soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione e che producono reddito agrario, titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato. Il contributo è alternativo a quello di cui ai commi da 1 a 3. I soggetti che, a seguito della presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo di cui al DL 41/2021 abbiano beneficiato del contributo di cui ai commi da 1 a 3, potranno ottenere l’eventuale maggior valore del nuovo contributo in oggetto. Il contributo spetta a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Per i soggetti che hanno beneficiato del contributo a fondo perduto di cui al DL 41/2021, l’ammontare del contributo è determinato in misura pari all’importo ottenuto applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020 come segue: a) sessanta per cento per i soggetti con ricavi e compensi indicati al comma 7 non superiori a centomila euro; b) cinquanta per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 7 superiori a centomila euro e fino a quattrocentomila euro; c) quaranta per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 7 superiori a quattrocentomila euro e fino a 1 milione di euro; d) trenta per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 7 superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro; e) venti per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 7 superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro. Per i restanti soggetti, l’ammontare è determinato in misura pari all’importo ottenuto applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020 come segue: a) novanta per cento per i soggetti con ricavi e compensi indicati al comma 7 non superiori a centomila euro; b) settanta per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 7 superiori a centomila euro e fino a quattrocentomila euro; c) cinquanta per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 7 superiori a quattrocentomila euro e fino a 1 milione di euro; d) quaranta per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 7 superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro; e) trenta per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 7 superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro. L’importo del contributo non può essere superiore a 150.000 euro. L’istanza deve essere presentata all’Agenzia delle entrate entro sessanta giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa. I relativi oneri sono valutati in 3.400 milioni di euro per l’anno 2021 (commi 5-15). È inoltre riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore di tutti i soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione e che producono reddito agrario, titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato. Tale contributo spetta esclusivamente a condizione che vi sia un peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, in misura pari o superiore alla percentuale definita con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze. L’ammontare è determinato applicando alla differenza del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, al netto dei contributi a fondo perduto eventualmente già riconosciuti dall’Agenzia delle entrate, una percentuale che verrà definita con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze. L’importo del contributo non può essere superiore a 150.000 euro. Al fine di ottenere il contributo i soggetti interessati presentano un’istanza all’Agenzia delle entrate entro trenta giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa. Per tali finalità è destinata una somma pari a 4.000 milioni di euro. Ai predetti oneri si fa fronte per un importo non inferiore a 3.150 milioni di euro con le risorse di cui all’articolo 1, comma 12, del DL 41/2021, già nella disponibilità della contabilità speciale 1778 intestata all’Agenzia delle entrate, e per un importo pari a 850 milioni di euro ai sensi dell’articolo 77 (commi 16-27). Agli oneri di cui ai commi 4 e 14, valutati in 11.400 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede ai sensi dell’articolo 77 (comma 29). Previo accertamento disposto con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, le eventuali risorse non utilizzate ai sensi dei commi 4 e 14 del presente articolo nonché le eventuali risorse non utilizzate ai sensi dell’articolo 1, comma 12, del DL 41/2021, eccedenti l’importo di 3.150 milioni, sono destinate all’erogazione di un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di reddito agrario, nonché ai soggetti con ricavi o compensi superiori a 10 milioni di euro ma non superiori a 15 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del provvedimento in esame, in possesso degli altri requisiti previsti per il riconoscimento dei contributi di cui all’articolo 1 del DL 41/2021, o di cui ai commi da 5 a 13 del presente articolo. Le modalità di determinazione dell’ammontare del contributo e ogni elemento necessario all’attuazione del presente comma sono determinati con decreto (comma 30). La relazione tecnica afferma, con riferimento al contributo automatico di cui ai commi da 1 a 4, che, tenuto conto dell’andamento delle istanze pervenute all’Agenzia delle entrate per il riconoscimento del contributo di cui all’articolo 1 del DL 41/2021, il cui termine di presentazione è il 28 maggio 2021, si stima un onere finanziario complessivo di 8.000 milioni di euro. Per quanto attiene al contributo alternativo, di cui ai commi da 5 a 15, la RT, ai fini della stima degli effetti finanziari, afferma che sono state prese in esame le comunicazioni trimestrali delle liquidazioni IVA già trasmesse all’Agenzia delle entrate per il periodo 1° aprile 2019–31 dicembre 2020. Per il periodo 1° gennaio 2021-31 marzo 2021, in assenza delle comunicazioni periodiche che sono trasmesse entro il 31 maggio 2021, sono stati considerati i dati della fatturazione elettronica, integrati delle quote di fatture e dei corrispettivi non rilevati dal sistema di fatturazione elettronica. Si è, inoltre, considerato che una parte della potenziale platea accederebbe al solo contributo alternativo, mentre un’altra parte di soggetti riceverebbe un importo maggiore rispetto a quello di cui ai commi da 1 a 4. Per la determinazione del contributo, per i primi soggetti, ossia per coloro che non hanno beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1 del DL 41/2021, sono previste aliquote maggiorate rispetto a quelle applicabili ai soggetti che hanno invece beneficiato del richiamato contributo di cui all’articolo 1 del suddetto DL 41/2021. Il costo stimato con la metodologia sopra descritta risulta essere pari a 3.400 milioni di euro. Per quanto riguarda il contributo destinato a favore degli operatori economici maggiormente colpiti dal “Covid-19”, di cui ai commi da 16 a 24, la RT nulla aggiunge al contenuto delle disposizioni in esame. Infine, relativamente al comma 30, che prevede un contributo a favore dei soggetti titolari di reddito agrario, nonché dei soggetti con ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b), o compensi di cui all’articolo 54, comma 1, del TUIR (DPR 917/1986), sui redditi superiori a 10 milioni di euro ma non superiori a 15 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del provvedimento in esame, la RT ricorda che le modalità di determinazione dell’ammontare del predetto contributo e ogni elemento necessario all’attuazione del presente comma sono determinati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, affermando che la disposizione non comporta, pertanto, nuovi oneri finanziari. In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 riconoscono in via automatica la concessione di un contributo nella misura già concessa ai sensi dell’articolo 1 del DL 41/2021. Si ricorda che il contributo di cui al suddetto DL 41/2021 spetta a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all’analogo ammontare riferito all’anno 2019. A tale contributo sono stati ascritti oneri valutati in 11.150 euro per il 2021. In proposito, la RT stima un onere finanziario complessivo di 8.000 milioni di euro sulla base delle istanze pervenute all’Agenzia delle entrate per il riconoscimento del contributo di cui all’articolo 1 del DL 41/2021, il cui termine di presentazione è il 28 maggio 2021, senza fornire i parametri utilizzati per la definizione della suddetta stima. Tanto premesso, andrebbero acquisiti gli ulteriori elementi di valutazione necessari ai fini della verifica della quantificazione (platea interessata e importo medio del contributo): ciò anche al fine di verificare la congruità delle risorse previste ad assicurare l’integrale soddisfacimento delle richieste. Ciò anche in considerazione del fatto che al momento della dell’entrata in vigore del provvedimento in esame (25 maggio 2021) non erano ancora disponibili i dati effettivi sulle domande per il contributo ex DL 41/2021 (il cui termine è scaduto il 28 maggio 2021). I predetti chiarimenti appaiono necessari anche in considerazione del fatto la disposizione non configura l’onere come limite di spesa né è previsto un meccanismo di salvaguardia volto a contenere la spesa complessiva entro l’importo indicato. In alternativa, ai sensi dei commi da 5 a 15, è concesso un contributo a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020. Viene quindi modificato il periodo temporale di riferimento rispetto al contributo di cui al DL 41/2021 (che faceva riferimento al differenziale di fatturato registrato nel 2020 rispetto al 2019). I relativi maggiori oneri sono valutati in 3.400 milioni di euro per l’anno 2021. In proposito, la RT si limita a descrivere la metodologia utilizzata ai fini della stima, ma non indica gli elementi quantitativi (incremento della platea interessata, importi medi dei contributi) idonei a verificare la congruità dello stanziamento rispetto alle finalità della norma. Andrebbero quindi acquisiti i predetti elementi necessari alla verifica della stima. Sul punto si rileva altresì che la modifica dell’arco temporale utilizzato come base per il calcolo del contributo unitario comporta l’esclusione del primo trimestre 2020 (periodo non ancora soggetto alle restrizioni da COVID 19) a vantaggio del primo trimestre 2021 (soggetto invece alle restrizioni). Da ciò dovrebbe discendere una maggiorazione delle perdite ammesse al calcolo e quindi: • l’incremento della platea rispetto a quella ammessa ai ristori ex DL 41/2021, includendo i soggetti che non avevano fatto registrare il livello minimo di perdite ammesso; • l’incremento dell’importo unitario di ristoro a seguito delle maggiori perdite registrate. Inoltre, per i soggetti ammessi ex novo alla concessione del contributo in esame, le disposizioni prevedono una maggiorazione delle percentuali di calcolo. È inoltre riconosciuto dai commi 16-27 un contributo a fondo perduto a favore di tutti i soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione e che producono reddito agrario, titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato. Il beneficio è subordinato al peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 secondo una percentuale che verrà definita con decreto. Con decreto verranno definite anche le percentuali da applicare alle perdite registrate al fine di determinare l’entità del contributo, cui è destinata una somma pari a 4.000 milioni di euro. Poiché il predetto importo si configura come limite di spesa, le cui modalità di utilizzo verranno definite con provvedimento successivo, non si formulano osservazioni nel presupposto che il medesimo provvedimento determini i parametri necessari alla determinazione del contributo in modo coerente con lo stanziamento previsto. Per quanto riguarda le modalità di copertura, che utilizzano per 3.150 milioni risorse già stanziate per il contributo di cui al DL 41/2021, si evidenzia la necessità di acquisire dati ed elementi volti a confermare la disponibilità di dette risorse. Con riferimento al contributo di cui al comma 30, destinato ai soggetti titolari di reddito agrario, nonché a quelli con ricavi o compensi e redditi ricompresi tra 10 e 15 milioni di euro, si osserva che l’erogazione (i cui criteri saranno definiti con decreto) è condizionata alla sussistenza di eventuali risorse non utilizzate ai sensi dei commi 4 e 14 del presente articolo nonché di quelle non utilizzate ai sensi dell’articolo 1, comma 12, del DL 41/2021, eccedenti l’importo di 3.150 milioni. Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare, trattandosi comunque di una diversa eventuale finalizzazione di risorse già destinate a spesa. Infine, si osserva che il prospetto riepilogativo registra come spese correnti gli oneri derivanti dai contributi in esame riguardo all’impatto sul saldo netto da finanziare e sul fabbisogno, mentre considera oneri di parte capitale le medesime somme iscritte sul saldo di indebitamento netto. Tale distinzione non si riscontra nei prospetti riepilogativi riferiti ad analoghe disposizioni inerenti la concessione di contributi a fondo perduto, di cui al DL 137/2020 (articoli 1 e 1-bis) e al DL 41/2021 (articolo 1). In proposito, appare necessario acquisire chiarimenti in merito alla predetta imputazione”. E’ quanto si legge nel Dossier del Servizio Studi sui profili finanziari al Decreto Sostegni Bis in merito al Contributo a fondo perduto. Per quanto riguarda il Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse: “Le norme istituiscono presso il MISE il Fondo per il sostegno alle attività economiche chiuse con una dotazione di 100 milioni per il 2021. Le risorse del fondo sono destinante a favorire la continuità delle attività economiche soggette a chiusura per un periodo complessivo di almeno quattro mesi fra il 1° gennaio 2021 e la data di conversione del presente decreto per effetto delle misure di contenimento intese a limitare la diffusione del Covid-191 (comma 1). L’attuazione è demandata a un decreto ministeriale (comma 2) e la concessione dei contributi avviene nel rispetto del “Quadro temporaneo” UE2 (comma 3). Alla copertura degli oneri del presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede ai sensi dell’articolo 77 (comma 4). La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto della norma. In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni dal momento che la norma è espressa in termini di limite di spesa e l’intervento ha carattere modulabile in funzione del rispetto del predetto limite”, conclude. cdn/AGIMEG