Dossier Decreto Riaperture: “Riapertura attività di gioco dal 1° luglio non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”

Il Ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D’Incà, ha posto la questione di fiducia, sull’approvazione, senza emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi, dell’articolo unico del disegno di legge di conversione in legge del decreto 22 aprile 2021, n. 52, recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da Covid-19 (A.C. 3045-A), nel testo della Commissione. Oggi in Aula alla Camera, a partire dalle ore 11.25, le dichiarazioni di voto sulla fiducia e a seguire la votazione per appello nominale. L’Articolo 8-ter del testo riguarda le Attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò: “Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, sono consentite le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74”.

“Le norme consentono, dal 1° luglio 2021, in zona gialla, le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche qualora svolte in locali adibiti ad attività differente, nel rispetto dei pertinenti protocolli e linee guida. Si rammenta che la chiusura dei predetti esercizi, originariamente fissata dal DPCM 8 marzo 2020, è poi stata disciplinata dal DL n. 19/2020 (art. 1, comma 2, lett. i)) che ha abilitato i successivi DPCM a disporne la chiusura. Alle norme ora indicate e ai successivi DPCM attuativi che hanno disposto chiusure e limitazioni non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica. La relazione tecnica afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, considerato il suo carattere neutrale sotto il profilo finanziario. In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni posto che la norma consente il riavvio di attività svolte da soggetti privati.” E’ quanto sottolineato nel Dossier di verifica delle quantificazioni al testo. cdn/AGIMEG