Il Decreto Liquidità è atteso in Aula al Senato per mercoledì pomeriggio. Il testo prevede il potenziamento dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e la proroga dei termini per il versamento del PREU e del canone concessorio per gli apparecchi da intrattenimento. Per quanto riguarda la Sospensione dei versamenti PREU: “Le disposizioni in commento, introdotte nel corso dell’esame presso l’altro ramo del Parlamento, prorogano al 22 settembre 2020 i termini in scadenza entro il 30 agosto per il versamento del prelievo unico erariale (PREU) su apparecchi da intrattenimento (AWP e VLT) e del pagamento del relativo canone concessorio. Si prevede quindi la possibilità di versamento rateale, con interessi calcolati giorno per giorno e con rate mensili di pari importo, la prima delle quali da versare entro il 22 settembre, quelle successive entro l’ultimo giorno del mese e l’ultima rata entro il 18 dicembre 2020. La RT non si ascrive effetti finanziari sulle entrate erariali, in quanto il versamento del PREU e delle altre somme dovute avverrà entro l’anno 2020, con pagamento degli interessi legali. Al riguardo, si ricorda che l’art. 69, comma 1, del DL n. 18 del 2020 ha previsto la proroga al 29 maggio dei termini in scadenza entro il 30 aprile per il versamento del PREU e del relativo canone concessorio nonché ha disposto la possibilità di rateazione: la prima rata da pagare il 29 maggio, le successive entro l’ultimo giorno di ciascun mese seguente e l’ultima rata il 18 dicembre 2020. Si rappresenta inoltre che la RT associata alla norma non vi ascriveva effetti finanziari in ragione del fatto che il versamento sarebbe avvenuto entro il 2020 e con il pagamento degli interessi legali. In proposito, considerato che i versamenti sospesi dovrebbero essere introitati entro l’esercizio finanziario 2020, non si hanno osservazioni quanto alla competenza finanziaria. In termini di cassa, andrebbe acquisita conferma che la disposizione non è suscettibile di determinare squilibri finanziari, anche tenendo conto delle concrete possibilità di incasso delle rate previste sia dal DL n. 18 sia dalla norma in commento, visto che le scadenze dei piani di rateazione si possono in parte sovrapporre con la conseguenza che i contribuenti si potranno trovare a dover versare alle stesse scadenze entrambe le rate previste nei due piani e potrebbero avere difficoltà ad adempiere regolarmente in considerazione degli effetti della crisi economica sulla filiera interessata”, si legge nel Dossier del Servizio di Bilancio al Senato sul Decreto Liquidità. Per quanto riguarda il Potenziamento dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli: “Il comma 1 dell’articolo, come modificato nel corso dell’esame in commissione referente durante la prima lettura, dispone, per l’anno 2020, l’incremento di otto milioni di euro delle risorse variabili del Fondo risorse decentrate dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, al fine di compensare lo svolgimento di maggiori prestazioni lavorative articolate su turnazioni, in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall’incremento delle attività di controllo presso i porti, gli aeroporti e le dogane interne in relazione dall’emergenza sanitaria Covid-19. Tale incremento è disposto a valere sui finanziamenti dell’Agenzia stessa e in deroga ai limiti di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 4,12 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall’abrogazione di cui al comma 2. Il comma 2 dispone l’abrogazione dell’articolo 70 del decreto-legge n. 18 del 2020, di analogo tenore. Il comma 3 stabilisce che, a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto, i dipendenti dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, che provengono dall’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato e quelli che prestano servizio presso gli uffici dei Monopoli o presso qualsiasi altro ufficio dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli ⸺ il cui status giuridico è stato equiparato a quello proveniente dall’Agenzia delle dogane, a norma dell’art. 23-quater del decreto-legge n. 95 del 2012 ⸺ sono equiparati ai dipendenti provenienti dall’Agenzia delle dogane, nei limiti del servizio prestato e delle attribuzioni ad esso connesse, anche in relazione al riconoscimento quali ufficiali di polizia tributaria. La RT evidenzia che la norma al comma 1 reca misure finalizzate a incrementare, per l’anno 2020, per un importo di 8 milioni di euro, a valere sul bilancio dell’Agenzia, le risorse variabili del fondo delle risorse decentrate dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, in deroga all’articolo 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017, al fine di consentire lo svolgimento di maggiori prestazioni lavorative articolate su turnazioni a seguito dei rilevanti impegni derivanti dall’incremento delle attività di controllo presso i porti, gli aeroporti e le dogane interne, in relazione dall’emergenza sanitaria Covid-19. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 4,12 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede con le risorse rinvenienti dal comma 2 che prevede la soppressione dell’articolo 70 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. La norma di cui al comma 3, ha poi la finalità di equiparare i dipendenti dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, che provengono dall’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato e quelli che prestano servizio presso gli uffici dei Monopoli o presso qualsiasi altro ufficio dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, ai dipendenti provenienti dall’Agenzia delle dogane, nei limiti del servizio prestato e delle attribuzioni ad esso connesse, anche ai sensi di quanto disposto dagli articoli 324 e 325 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973 n. 43, dall’articolo 32 del decreto-legge 30 agosto 1993 n.331, convertito con modificazioni, dalla Legge 29 ottobre 1993, n. 427, dall’articolo 57, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, dagli articoli 30 e 31 della legge 7 gennaio 1929, n.4, dagli articoli 18, 19 e 58 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. Certifica che dalla norma non derivano nuovi e maggiori oneri atteso che, come espressamente previsto all’ultimo periodo, i trattamenti accessori connessi agli impieghi del personale equiparato sono posti a carico del fondo delle risorse decentrate, mediante eventuale rimodulazione dei relativi utilizzi, nei limiti degli importi complessivamente disponibili a legislazione vigente e nel rispetto delle disposizioni recate dall’articolo 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 2017. Il prospetto riepilogativo degli effetti d’impatto sui saldi di finanza pubblica non espone valori, riportando per memoria gli effetti finanziari ascritti all’art. 70 del DL n. 18/2020 al netto degli effetti indotti, come segue:
Al riguardo, per i profili di quantificazione e copertura, inerenti, in particolare, i commi 1 e 2, riprendendo anche considerazioni già proposte di recente, si rileva innanzitutto che la norma prevede l’incremento delle risorse variabili del fondo delle risorse decentrate dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, in deroga all’articolo 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017, al fine di consentire lo svolgimento di maggiori prestazioni lavorative articolate su turnazioni a seguito dei rilevanti impegni derivanti dall’incremento delle attività di controllo presso i porti, gli aeroporti e le dogane interne, in relazione dall’emergenza sanitaria Covid-19, ponendone l’onere a carico del bilancio dell’Agenzia con una modalità non conforme a quelle previste dalla legge di contabilità. Considerate comunque le rassicurazioni date dal rappresentante del Governo nel corso dell’esame in prima lettura circa l’effettiva disponibilità delle risorse, senza pregiudizio per gli altri fabbisogni di spesa disciplinati a normativa vigente, non ci sono osservazioni. Sul comma 3, premesso che ivi si prevede che i dipendenti dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, che provengono dall’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato e quelli che prestano servizio presso gli uffici dei Monopoli o presso qualsiasi altro ufficio dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli ⸺ il cui status giuridico è stato equiparato a quello proveniente dall’Agenzia delle dogane, a norma dell’art. 23-quater del decreto-legge n. 95 del 2012 ⸺ sono equiparati ai dipendenti provenienti dall’Agenzia delle dogane, nei limiti del servizio prestato e delle attribuzioni ad esso connesse, anche in relazione al riconoscimento quali ufficiali di polizia tributaria, andrebbero richieste conferme circa l’assenza di nuovi o maggiori oneri derivanti dalla citata equiparazione, nel senso che ai relativi effetti si potrà provvedere mediante la rimodulazione del Fondo risorse decentrate dell’organismo. Ciò detto, tenuto conto che l’adeguamento del medesimo fondo è effettuato per il solo 2020 e che la equiparazione in parola sembrerebbe produrre effetti a regime”, conclude. cdn/AGIMEG