“Articolo 31 (Omesso versamento dell’imposta unica) Le disposizioni in commento obbligano l’Agenzia delle dogane ed i monopoli, con proprio provvedimento, a disporre la chiusura dei punti vendita nei quali si offrono al pubblico scommesse e concorsi pronostici qualora il soggetto che gestisce il punto di vendita (o il soggetto per conto del quale l’attività è esercitata) risulti debitore dell’imposta unica, in base ad una sentenza, anche non definitiva, la cui esecutività non sia sospesa. La chiusura diventa definitiva con il passaggio in giudicato della sentenza di condanna. Il provvedimento reca l’invito al pagamento, entro trenta giorni dalla notifica, di quanto dovuto per effetto della sentenza di condanna e l’intimazione alla chiusura se, decorso il periodo previsto, non sia fornita prova dell’avvenuto pagamento. L’Agenzia avvisa senza ritardo il competente Comando della
Guardia di Finanza per procedere all’esecuzione della chiusura. In caso di violazione della chiusura dell’esercizio, il soggetto sanzionato è punito con la sanzione amministrativa da euro diecimila a euro trentamila, oltre alla chiusura dell’esercizio in forma coattiva. In caso di sentenza favorevole al contribuente successiva al versamento del tributo, l’Agenzia dispone il rimborso delle somme dovute, come risultanti dalla sentenza, entro novanta giorni dal suo deposito. Inoltre, l’Agenzia, nell’ambito dell’attività ordinaria di controllo dei pagamenti da parte dei soggetti obbligati, procede a diffidare coloro che risultino inadempienti, in tutto o in parte, al versamento dell’imposta unica oltre a sanzioni ed interessi entro trenta giorni. In caso di mancato versamento, procede all’escussione delle garanzie prestate. Il soggetto obbligato è tenuto a reintegrare la garanzia entro novanta giorni dall’escussione a pena di decadenza della concessione”. E’ quanto si legge nel Dossier del Servizio del Bilancio sul Decreto Fiscale. “La RT riferisce che il contenzioso in materia di imposta unica, che vede vittoriosa l’Amministrazione, relativo alle sentenze pronunciate nel 2018 è pari ad un importo di 74 mln di euro di imposta. L’Ammontare complessivo degli accertamenti effettuati nel 2018 è stato pari a 120 mln di euro che, sulla base dell’andamento delle pregresse annualità, fa stimare al 70% l’indice di positività del contenzioso. Le pronunce favorevoli del 2018 confermano tale dato. La disposizione in commento può consentire un più immediato recupero dell’evasione pregressa oppure, in caso di chiusura dei punti vendita, di veicolare la raccolta delle scommesse verso operatori in regola con gli obblighi fiscali. Al fine di rendere la previsione più prudenziale, tenendo anche conto del fatto che le sentenze favorevoli non definitive possono essere riformate in secondo grado o in Cassazione, si stima che i maggiori importi per l’erario annui sono pari a 30 mln di euro”, aggiunge. “Si rappresenta che la norma ha un principale effetto dissuasivo nei confronti dei soggetti non in regola con il pagamento dell’imposta unica. Si tratta in particolare di soggetti che raccolgono scommesse illegalmente o che, ancorché operatori legali, omettono il versamento dell’imposta. La disposizione prevede che l’Agenzia può procedere alla chiusura dell’esercizio a fronte di una sentenza che anche non definitivamente accerti la debenza dell’imposta. Relativamente agli effetti finanziari, la norma ha ritorni erariali sia sotto l’aspetto preventivo, ovvero di ridurre a regime i casi di omesso versamento dell’imposta, che di ritorno alla “legalità” di quegli operatori che abbiano omesso il versamento. Al riguardo, tenuto conto che la norma impedisce l’esercizio dell’attività a coloro che non versano l’imposta ovvero prevede la possibilità di continuare tale attività – ove si tratti di soggetto in regola con le altre norme che consentono l’esercizio delle scommesse (in primis, concessione dello Stato e autorizzazione di polizia) – solo previo versamento del tributo, si stima che la misura servirà o al recupero dell’imposta relativa alle operazioni effettuate sia per il 2020 sia per il futuro, oppure a veicolare la domanda di gioco verso il circuito regolare. In entrambi i casi, l’imposta dovuta sarà versata all’Erario. La stima effettuata, come sopra specificato, tiene conto delle sentenze favorevoli ottenute dall’Agenzia, alle quali vanno aggiunte le attività investigative della magistratura e delle forze di polizia nell’ambito delle scommesse illegali svolte nell’ultimo triennio. La disposizione non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. L’Agenzia provvede agli adempimenti connessi all’attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. La RT aggiornata afferma che la modifica approvata alla Camera dei deputati non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, trattandosi di norma avente carattere ordinamentale. Al riguardo, occorre preliminarmente chiarire se i dati e valori indicati in RT circa il contenzioso interessino soltanto le fattispecie in cui il gioco è effettuato nei punti vendita e non ricomprendano anche casi in cui il gioco è svolto a distanza o on line al di fuori dei predetti esercizi. In ordine al valore ipotizzato, la stima presenta un inevitabile carattere soggettivo tale da rendere incerto il recupero di gettito atteso quanto meno nel quantum, potendo lo stesso risentire di una pluralità di variabili: tempi di incasso, incapienza del contribuente, esiti del contenzioso, impugnative e richieste di risarcimento danni in relazione alle chiusure dei punti vendita eventualmente dichiarate illegittime. Aspetti questi che avrebbero potuto suggerire di non contabilizzare ex ante tali valori in ottica di prudenza”, conclude. cdn/AGIMEG