Dossier Decreto Fiscale: “Da blocco dei pagamenti a soggetti senza concessione, maggiore gettito per 2,5 milioni nel 2020 e 10 milioni dal 2021”

“Articolo 28 (Blocco dei pagamenti a soggetti senza concessione) Con la finalità di rendere maggiormente tracciabili i flussi di pagamento, di contrastare l’evasione fiscale e le infiltrazioni della criminalità organizzata, con le disposizioni in commento, è fatto divieto alle società emittenti carte di credito e agli operatori bancari, finanziari e postali di trasferire somme di denaro a soggetti che, privi di concessione, autorizzazione, licenza o altro titolo autorizzatorio o abilitativo non sospeso, offrono illegalmente giochi, scommesse o concorsi pronostici, con vincite in denaro, attraverso reti telematiche o di telecomunicazione, sul territorio nazionale. La violazione del divieto comporta l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria (da trecentomila a un milione e trecentomila euro per ciascuna violazione accertata) La sanzione è irrogata dall’Ufficio dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli competente per il territorio ove il trasgressore ha il suo domicilio fiscale. Sono di conseguenza abrogate le norme che ponevano, in capo ai medesimi soggetti, l’obbligo di segnalazione dei trasferimenti di somme verso operatori irregolari all’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato”. E’ quanto si legge nel Dossier del Servizio del Bilancio sul Decreto Fiscale. “La RT – aggiunge – associa al divieto in commento l’effetto per cui il gioco verrà canalizzato verso operatori legali, le cui operazioni sono tutte tracciate dall’Agenzia, con fedele dichiarazione delle relative basi imponibili. Ipotizza quindi prudenzialmente un incremento della base imponibile relativa al gioco a distanza (pari ad oltre 900 mln di euro per il 2019) del 5%, ossia una maggiore base imponibile di 45 mln di euro (900X 5%) per una maggiore imposta stimata di almeno 10 mln di euro. Considerando poi che dovranno essere adottati provvedimenti attuativi ritiene ragionevole per il 2020 che il maggior gettito stimato sia pari a 2, 5 mln di euro cioè un quarto di quello annualmente previsto per cui le entrate associate alle disposizioni in commento sono le seguenti:

anno 2020: 2,5 mln di euro

dal 2021: 10 mln di euro

Conclude osservando che la norma in commento non comporta oneri aggiuntivi rispetto alle ordinarie spese di funzionamento dell’Agenzia, in quanto le attività previste verranno svolte con le risorse umane e materiali esistenti. Al riguardo, la RT associa effetti di recupero di gettito in termini strutturali ed a regime, ipotizzando che il divieto produca la conseguenza di canalizzare il gioco su operatori legali con conseguenti effetti incrementativi del reddito di tali operatori. Pur trattandosi di una previsione possibile, si evidenzia il carattere soggettivo della stima nella parte in cui indica nel 5% l’incremento della base imponibile per tali operatori. In proposito andrebbero forniti elementi informativi che possano far ritenere l’indicata percentuale un parametro attendibile e prudenziale. Occorre inoltre considerare che la disciplina abrogata poneva obblighi di segnalazione all’Amministrazione finanziaria per cui i trasferimenti in denaro, ora vietati, erano già sottoposti all’attenzione della stessa. Ne deriva che le fattispecie in commento non erano prive di presidi volti a favorire azioni di recupero del gettito e che le predette segnalazioni potrebbero aver già prodotto almeno in parte l’effetto finanziario che l’odierna RT correla al divieto. Per non parlare delle inevitabili incertezze che connotano la stima degli effetti finanziari associabili al divieto in esame, per la difficoltà oggettiva di individuare nell’ambito di fisiologici incrementi di base imponibile degli operatori del settore proprio quello associato al divieto; considerazioni queste che avrebbero potuto suggerire di non contabilizzare ex ante tali effetti in ottica prudenziale. Si ricorda che in relazione alle disposizioni abrogate, opportunamente la RT associata al DL n. 98 del 2011 non aveva ascritto effetti in termini di recupero di gettito”, conclude. cdn/AGIMEG