Home Attualità Dossier DDL Semplificazioni: “Tempi dimezzati per autorizzazioni all’esercizio di locali pubblici di intrattenimento, tra i quali le sale giochi”

Dossier DDL Semplificazioni: “Tempi dimezzati per autorizzazioni all’esercizio di locali pubblici di intrattenimento, tra i quali le sale giochi”

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Torna oggi in aula alla Camera la discussione generale del disegno di legge Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese, già approvato dal Senato.

Durante l’esame del Senato è stato inserito un comma che riduce da sessanta a trenta giorni il termine entro il quale il comune deve esprimersi in merito alle domande presentate circa l’esercizio di locali pubblici di intrattenimento con riguardo alle sale da ballo, alle discoteche, alle sale da gioco e agli impianti sportivi.

“La norma, intervenendo sul testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, trasferisce al prefetto la competenza, attualmente attribuita al Ministro dell’interno, di rilasciare le licenze in materia di prodotti esplodenti (commi 1 e 2 ). Inoltre, per effetto di una modifica introdotta durante l’esame al Senato, al numero 63 dell’allegato 1 del regolamento di cui al DPR n. 407 del 1994, si prevede che venga ridotto, da 60 a 30 giorni, il termine entro il quale l’amministrazione competente deve esprimersi in merito alle domande presentate per l’esercizio di locali di pubblico intrattenimento (sale da ballo, discoteche, sale da gioco, impianti sportivi, ecc.)”, si legge nel Dossier sulla verifica delle quantificazioni sulle Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese.

“La relazione tecnica riferisce che l’intervento normativo non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica poiché le funzioni autorizzatorie trasferite per effetto della misura sono, già affidate in virtù di delega ai Prefetti e che, pertanto, alle stesse provvede l’amministrazione con le risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. La relazione specifica, inoltre, che la disposizione introdotta durante l’esame al Senato, circa la riduzione dei termini per l’applicazione del silenzio assenso in merito alle domande presentate per l’esercizio di locali di pubblico intrattenimento, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le attività connesse ai procedimenti in relazione ai quali viene ridotto il termine per la formazione del silenzio assenso (locali di pubblico intrattenimento) saranno espletate nell’ambito delle normali attribuzioni dalle amministrazioni competenti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Il Governo, durante l’esame al Senato, con riferimento al testo originario del provvedimento, ha confermato che dall’attuazione dell’articolo in esame deriva solo un trasferimento formale, in capo al prefetto, della competenza oggi attribuita al ministro ma in realtà sempre svolta, su delega di quest’ultimo, dai prefetti che, quindi, già ad oggi curano questi adempimenti con le risorse già disponibili a legislazione vigente”, aggiunge.camera dei deputaticamera dei deputati

“In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame, intervenendo sul testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, trasferisce al prefetto la competenza, attualmente attribuita al Ministro dell’interno, di rilasciare le licenze in materia di prodotti esplodenti. Al riguardo non si formulano osservazioni atteso che la relazione tecnica, come confermato dal Governo durante l’esame al Senato, chiarisce che tali funzioni sono già affidate, tramite delega, ai prefetti e che, pertanto, alle stesse provvede l’amministrazione con le risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Per effetto di una modifica introdotta durante l’esame al Senato, viene ridotto125, inoltre, il termine per l’applicazione del silenzio assenso in merito alle domande presentate per l’esercizio di locali di pubblico intrattenimento. In proposito, non si formulano osservazioni, considerato che la relazione tecnica riferisce che le amministrazioni coinvolte attueranno la disposizione di cui trattasi nell’ambito delle normali attribuzioni con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente”, conclude. cdn/AGIMEG

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