Prosegue in Parlamento l’esame del disegno di legge “Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese”.
In merito alle misure di semplificazione in materia di procedimenti amministrativi di pubblica sicurezza si legge nel Dossier del Servizio Studi di Camera e Senato: “L’articolo 65, ai commi 1 e 2, introduce delle misure volte a semplificare alcuni procedimenti in materia di armi e prodotti esplodenti, prevedendo il trasferimento al prefetto della competenza al rilascio delle licenze in materia di sostanza esplodenti di cui agli articoli 46 e 54 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.), attualmente attribuita al Ministro dell’interno. Durante l’esame del Senato è stato inserito l’ulteriore comma 3 che riduce da sessanta a trenta giorni il termine entro il quale il comune deve esprimersi in merito alle domande presentate circa l’esercizio di locali pubblici di intrattenimento con riguardo alle sale da ballo, alle discoteche, alle sale da gioco e agli impianti sportivi”.
“In base al nuovo comma 3, viene modificato, in parte, l’Allegato 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 407 concernente le attività private sottoposte alla disciplina degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241. In particolare il comma in questione, modificando il numero 63 del suddetto allegato 1, riduce da sessanta a trenta giorni il termine entro il quale l’amministrazione compente (nel caso in questione il comune) deve esprimersi in merito alle domande presentate circa l’esercizio di locali pubblici di intrattenimento con riguardo alle sale da ballo, alle discoteche, alle sale da gioco e agli impianti sportivi. Inoltre, viene espressamente fatto salvo l’obbligo, prima della concessione della licenza da pare dell’autorità di pubblica sicurezza, di procedere alla verifica, da parte di una commissione tecnica, della solidità e la sicurezza dell’edificio e dell’esistenza di uscite adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di incendio (art. 80 del T.U.L.P.S.)”. cdn/AGIMEG










