DDL Semplificazione attività economiche, via libera del Senato. Ridotti tempi per rilascio autorizzazioni per sale da gioco

L’Assemblea al Senato ha approvato il ddl recante disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese, collegato alla legge di bilancio e incardinato nel testo proposto dalla 1a Commissione (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell’Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione). Il ddl passa all’esame della Camera.

“L’articolo 28, ai commi 1 e 2, introduce delle misure volte a semplificare alcuni procedimenti in materia di armi e prodotti esplodenti, prevedendo il trasferimento al prefetto della competenza al rilascio delle licenze in materia di sostanza esplodenti di cui agli articoli 46 e 54 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.), attualmente attribuita al Ministro dell’interno. Durante l’esame in sede referente è stato inserito l’ulteriore comma 3 al presente articolo. Tale comma riduce da sessanta a trenta giorni il termine entro il Comune deve esprimersi in merito alle domande presentate circa l’esercizio di locali pubblici di intrattenimento con riguardo alle sale da ballo, alle discoteche, alle sale da gioco e agli impianti sportivi”. E’ quanto si legge nel Dossier sulle ‘Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese’ in riferimento alle misure di semplificazione in materia di procedimenti amministrativi di pubblica sicurezza.Senato della Repubblica

In particolare, “In base al nuovo comma 3, viene modificato, in parte, l’Allegato 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 407 concernente le attività private sottoposte alla disciplina degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241. In particolare il comma in questione, modificando il numero 63 del suddetto allegato 1, riduce da sessanta a trenta giorni il termine entro il quale l’amministrazione compente (nel caso in questione il Comune) deve esprimersi in merito alle domande presentate circa l’esercizio di locali pubblici di intrattenimento con riguardo alle sale da ballo, alle discoteche, alle sale da gioco e agli impianti sportivi”. cdn/AGIMEG