DL Sostegni, nella bozza aiuti ad imprese e partite Iva, fondi per autonomi e professionisti, misure per l’accesso delle imprese al credito. ECCO TUTTI I DETTAGLI

Aiuti ad imprese ed a partite Iva, fondo per autonomi e professionisti, misure per l’accesso delle imprese al credito. Sono alcune delle misure contenute nella bozza del Decreto Sostegni, che Agimeg ha potuto visionare – rivolte alla ripresa economica del Paese, colpito da un anno dalla pandemia.
L’articolo 1 prevede un contributo a fondo perduto e la proroga termini precompilata IVA. “Al fine di sostenere gli operatori economici colpiti dall’emergenza epidemiologica ‘Covid-19’, è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore di tutti i soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato. Il contributo a fondo perduto di cui al comma 1 non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo l’entrata in vigore del presente decreto-legge, agli enti pubblici di cui all’articolo 74 nonché ai soggetti di cui all’articolo 162-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il contributo spetta esclusivamente ai soggetti con ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o compensi di cui all’articolo 54, comma 1, del citato testo unico non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019. Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di gennaio e febbraio 2021 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di gennaio e febbraio 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019 il contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma.
L’ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di gennaio e febbraio 2021 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di gennaio e febbraio 2019 come segue: a) venti per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 non superiori a quattrocentomila euro nel periodo d’imposta 2019; b) quindici per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a quattrocentomila euro e fino a 1 milione di euro nel periodo d’imposta 2019; c) dieci per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a 1 milione di euro nel periodo d’imposta precedente 2019. In ogni caso, l’importo del contributo di cui al presente articolo non può essere superiore a centocinquantamila euro ed è riconosciuto, comunque, per un importo non inferiore a mille euro per le persone fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
Il contributo di cui al presente articolo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. A scelta irrevocabile del contribuente, il contributo a fondo perduto è riconosciuto sotto forma di contributo diretto o di credito d’imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate. Ai fini di cui al periodo precedente, non si applicano i limiti pro tempore vigenti di cui all’articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto – si legge nella bozza del DL Sostegni – i soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, una istanza all’Agenzia delle entrate con l’indicazione della sussistenza dei requisiti richiesti e della modalità prescelta di attribuzione del contributo. L’istanza può essere presentata, per conto del soggetto interessato, anche da un intermediario di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 delegato al servizio del cassetto fiscale dell’Agenzia delle entrate. L’istanza deve essere presentata entro sessanta giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa. Le modalità di effettuazione dell’istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all’attuazione delle disposizioni del presente articolo sono definiti con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate”.

Nella Relazione tecnica si spiega che “la disposizione prevede il riconoscimento di un contributo a fondo perduto a favore di tutti i soggetti titolari di partita IVA che svolgono attività d’impresa, arte o professione, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, ad eccezione dei soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore della disposizione medesima, di coloro che hanno attivato la partita IVA dopo tale data, degli enti pubblici di cui all’articolo 74 del TUIR e degli intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all’articolo 162-bis del TUIR. In particolare, il contributo spetta ai soggetti con ricavi e compensi non superiori a 5 milioni di euro nel 2019, che nel bimestre gennaio/febbraio 2021 hanno registrato un ammontare del fatturato e dei corrispettivi inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi dell’analogo periodo del 2019. Ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019, il contributo spetta anche in assenza del predetto requisito. L’importo del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del bimestre gennaio/febbraio 2021 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del bimestre gennaio/febbraio 2019, pari al: a) venti per cento, per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400 mila euro nel 2019; b) quindici per cento, per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400 mila euro e fino a 1 milione di euro nel 2019; c) dieci per cento, per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro nel 2019.
In ogni caso, l’importo del contributo non può essere superiore a 150 mila euro ed è riconosciuto, comunque, per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. A scelta del contribuente, il contributo può essere erogato come contributo diretto, oppure riconosciuto sotto
forma di credito d’imposta utilizzabile in compensazione tramite modello F24. Al fine di stimare gli oneri finanziari derivanti dal riconoscimento del sopra descritto contributo, è stata adottata la seguente metodologia. Per i soggetti che hanno presentato la dichiarazione annuale IVA del 2019, sono state analizzate le comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA e le fatture elettroniche dei mesi di gennaio e febbraio 2019, per verificare l’incidenza della fatturazione elettronica rispetto all’ammontare complessivo delle operazioni attive di ciascun soggetto. L’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del bimestre gennaio/febbraio 2021 è stato stimato in base all’ammontare delle fatture elettroniche di gennaio 2021 e all’incidenza della fatturazione elettronica rispetto al totale delle operazioni attive, come sopra individuata; per il mese di febbraio 2021, è stato applicato lo stesso trend registrato a gennaio 2021. Per i soggetti c.d. “forfettari” (tutti appartenenti alla fascia di ricavi e compensi fino a 400 mila euro annui), che non presentano dichiarazione IVA, è stato considerato l’importo medio bimestrale dei componenti positivi di reddito dichiarati. Il contributo spettante è stato calcolato applicando le percentuali previste per la relativa fascia di ricavi e compensi alla differenza stimata tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei bimestri gennaio/febbraio degli anni 2021 e 2019. Inoltre, sono stati considerati i limiti minimi individuali (1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per gli altri soggetti), nonché il limite massimo di 150 mila euro per tutti i soggetti. In base alle elaborazioni effettuate, la stima degli oneri finanziari complessivi derivanti dal riconoscimento del contributo a fondo perduto previsto dalla disposizione in esame è pari a 9.475 milioni di euro per l’anno 2021. Inoltre, il comma 13 della disposizione in esame prevede l’abrogazione: del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1, commi 14-bis e 14-ter, del DL n. 137/2020, in favore degli operatori con sede nei centri commerciali e degli operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande; del contributo a fondo perduto in favore dei soggetti operanti nei centri storici dei comuni ove sono situati santuari religiosi, anche diversi dai capoluoghi di provincia o di città metropolitana, di cui all’articolo 59 del DL n. 104/2020, come modificato dall’articolo 1, comma 87, della legge n. 178/2020 (legge di bilancio 2021). Si segnala che alle richiamate disposizioni abrogate erano stati ascritti, per l’anno 2021, oneri finanziari pari rispettivamente a 280 milioni di euro e 10 milioni di euro”.

L’articolo 6 riguarda invece “Ulteriori interventi fiscali di agevolazione e razionalizzazione connessi all’emergenza COVID-19. “In considerazione dei gravi effetti derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di sostenere gli operatori economici che hanno subito riduzioni del volume d’affari nell’anno 2020, possono essere definite, nei termini, alle condizioni e con le modalità stabiliti dal presente articolo e dai relativi provvedimenti di attuazione, le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, richieste con le comunicazioni previste dagli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, elaborate entro il 31 dicembre 2020 e non inviate per effetto della sospensione disposta dall’articolo 157 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, con riferimento alle dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2017, nonché con le comunicazioni previste dai medesimi articoli 36-bis e 54-bis elaborate entro il 31 dicembre 2021, con riferimento alle dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018.
Accedono alla definizione di cui al presente articolo i soggetti con partita IVA attiva alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, che hanno subito una riduzione maggiore del 33 per cento del volume d’affari dell’anno 2020 rispetto al volume d’affari dell’anno precedente, come risultante dalle dichiarazioni annuali dell’imposta sul valore aggiunto presentate entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale dell’imposta sul valore aggiunto per il periodo d’imposta 2020. Per i soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale dell’imposta sul valore aggiunto, ai fini del presente comma si considera l’ammontare dei ricavi o compensi risultante dalle dichiarazioni dei redditi presentate entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi per il periodo d’imposta 2020.
L’Agenzia delle entrate, in base ai dati risultanti dalle dichiarazioni presentate entro i termini di cui al comma 2, individua i soggetti per cui si è verificata la riduzione del volume d’affari o dei ricavi o compensi, e invia ai medesimi, unitamente alle comunicazioni di cui al comma 1, la proposta di definizione con l’indicazione dell’importo ridotto da versare. Le comunicazioni e le proposte sono inviate mediante posta elettronica certificata o raccomandata con avviso di ricevimento. Con i provvedimenti di cui al comma 11 possono essere definite ulteriori modalità con cui il contenuto informativo delle comunicazioni e delle proposte di definizione sono rese disponibili al contribuente. La definizione si perfeziona con il pagamento delle imposte, dei relativi interessi e dei contributi previdenziali, escluse le sanzioni e le somme aggiuntive.
I soggetti interessati effettuano il versamento degli importi richiesti secondo termini e modalità previsti dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, per la riscossione delle somme dovute a seguito di controlli automatici. In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, delle somme dovute, la definizione di cui al presente articolo non produce effetti e si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione. Le somme versate fino a concorrenza dei debiti definibili ai sensi del presente articolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite, non sono rimborsabili, né utilizzabili in compensazione per il versamento del debito residuo.
In deroga a quanto previsto all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, i termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento previsti dall’articolo 25, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono prorogati di un anno per le dichiarazioni presentate nel 2019. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 8 si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19″, e successive modificazioni”. cr/AGIMEG