Le Commissioni Riunite V (Bilancio, tesoro e programmazione) e VI (Finanze) della Camera sono impegnate nell’esame del DL 73/2022: Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali.
Sono state considerate inammissibili le seguenti proposte emendative:
Carabetta 25.013, che estende agli apparecchi per giochi eSports le norme in materia di individuazione degli apparecchi ai quali non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 38, commi 3 e 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in materia di verifiche tecniche di conformità rilasciate dall’amministrazione finanziaria;
D’Attis 26.089, che esclude i giochi e gli apparecchi aventi funzione meramente ludica o ricreativa dal regime dei controlli previsto dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;
Frassini 33.03, volto ad attribuire al Ministero dell’economia e delle finanze anziché al Ministro dell’interno il compito di predisporre il decreto attuativo per la disciplina dell’utilizzo e l’analisi dei dati registrati e trasmessi dagli apparecchi per il gioco pubblico;
Martinciglio 26.0104, che reca proroghe in materia di concessioni di raccolta delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi;
Giacomoni 26.084, limitatamente al comma 3, che esclude la nominatività dei biglietti per gli spettacoli viaggianti e per i parchi divertimento;
Bersani 26.051, che, al fine di prevenire l’ingresso sul territorio nazionale di materiale non conforme agli standard di sicurezza sanitaria che possa arrecare danni alla salute delle persone o rappresentare violazione alle norme delle leggi doganali, autorizza l’Agenzia delle dogane e dei monopoli ad acquistare, su canale telematico, prodotti in commercio da sottoporre a verifica tecnica presso i propri laboratori;
Carabetta 40.012, volto a consentire maggiori margini operativi all’Agenzia delle dogane, con la previsione di facoltà di acquisto di prodotti sul mercato telematico con connesso esonero da responsabilità per i dipendenti e la previsione di sanzioni penali;
Ecco i testi degli emendamenti:
Dopo l’articolo 25, aggiungere il seguente: Art. 25-bis 1. All’articolo 18-ter, comma 2, capoverso 7.1, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, dopo le parole: « entro il 15 novembre di ogni anno, sono individuati » sono inserite le seguenti: « gli apparecchi per giochi eSports e di cui alla lettera a) del comma 7, nonché » e le parole: « del comma 7 » sono sostituite dalle seguenti: « del medesimo comma 7 ».
25.013. Carabetta.
Dopo l’articolo 26, aggiungere il seguente: Art. 26-bis. (Misure per tutela della concorrenza, per il contrasto di pratiche commerciali illecite nel settore del commercio elettronico di prodotti sanitari non conformi e misure per l’inibizione di siti web) 1. Al fine di prevenire l’ingresso sul territorio della Repubblica italiana di materiale non conforme agli standard di sicurezza sanitaria che possa arrecare danni alla salute delle persone o rappresentare violazione alle norme delle leggi doganali, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli è autorizzata ad acquistare, su canale telematico, prodotti in commercio da sottoporre a verifica tecnica presso i propri laboratori. Per le operazioni di cui al primo periodo l’Agenzia è autorizzata a costituire, avvalendosi di risorse proprie, un fondo di importo non superiore a 100.000 euro annui, destinato alle operazioni di acquisto. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli è costituito il fondo. Nel provvedimento, sono previste le disposizioni attuative e contabili per l’utilizzo del fondo, stabilendo che il materiale acquistato ed eventualmente idoneo all’immissione in commercio è assegnato all’Agenzia ed utilizzato per finalità di esclusivo interesse pubblico. 2. Fermo quanto disposto dall’articolo 51 del codice penale, non sono punibili i dipendenti dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, che, per le finalità di cui al comma 1, acquistano prodotti sui canali telematici da sottoporre a verifica dichiarando al venditore o al trasportatore generalità o altre informazioni non veritiere. Non sono altresì punibili i dipendenti dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli che forniscano all’intermediario finanziario presso cui vengono istituti i conti dedicati agli acquisti telematici di materiale da sottoporre a verifica tecnica e nell’adempimento delle finalità previste al comma 1, generalità o altre informazioni non veritiere. 3. L’organo che dispone l’esecuzione delle operazioni di acquisto, individuato nel provvedimento di cui al comma 1, deve dare preventiva comunicazione all’autorità giudiziaria competente. 4. Laddove per l’effettuazione delle operazioni di cui al presente articolo sia necessario indicare gli estremi di un documento relativo a una identità non veritiera o a fornirne copia, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli è autorizzata a ogni conseguente richiesta alle amministrazioni competenti che sono tenute a ottemperare. 5. Chiunque indebitamente rivela ovvero divulga i nomi degli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria o dei funzionari dell’Agenzia che effettuano le operazioni di cui al presente articolo è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. 6. All’articolo 102 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, primo periodo, le parole: « nei settori dei giochi e dei tabacchi », sono sostituite dalle seguenti: « di prevenzione e contrasto alle attività illecite inerenti alle materie di competenza » e le parole: « vigenti nei citati settori », sono sostituite dalle seguenti: « anche di natura fiscale o a tutela della sicurezza e della salute dei cittadini, ovvero ponga in essere schemi finalizzati alla realizzazione di attività illecite »; b) al comma 2, terzo periodo, dopo la parola: « pecuniaria », sono inserite le seguenti: « graduata secondo i criteri individuati con le determinazioni di cui sopra »; c) dopo il comma 2 è inserito il seguente: « 2-bis. Nei casi in cui nello stesso sito, oltre ai prodotti o contenuti di cui al comma 1, siano presenti altri prodotti o contenuti diversi, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli dà formale comunicazione della violazione riscontrata ai soggetti interessati, mediante pubblicazione sul sito istituzionale con valore di notifica ai fini della sanzione amministrativa, assegnando un termine di quindici giorni per la rimozione dei prodotti o contenuti non consentiti. Decorso inutilmente il termine assegnato è adottato il provvedimento finalizzato alla inibizione dell’intero sito senza riconoscimento di alcun indennizzo. ».
26.051. Bersani, Fassina, Pastorino.
Dopo l’articolo 26, aggiungere il seguente: Art. 26-bis. (Esclusione dei giochi e degli apparecchi con una funzione meramente ludica o ricreativa dal regime di controlli di cui all’articolo 110 del TULPS) 1. All’articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 7, lettera c-bis), le parole: « possono distribuire tagliandi » sono sostituite dalle seguenti: « distribuiscono tagliandi », ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Gli apparecchi meccanici ed elettromeccanici differenti dagli apparecchi di cui alle lettere a) e c), attivabili con moneta, con gettone ovvero con altri strumenti elettronici di pagamento e che non distribuiscono tagliandi sono esclusi dall’ambito di applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 38, commi 3 e 4, della legge 23 dicembre 2000 n. 388. »; b) il comma 7-ter è abrogato.
26.089. D’Attis, Martino, Pella, Prestigiacomo, Cattaneo, Giacometto, Giacomoni, Sorte.
Dopo l’articolo 40, aggiungere il seguente: Art. 40-bis. (Tutela della concorrenza e potenziamento dei controlli per il contrasto delle pratiche illecite in materia di commercio elettronico) 1. Al fine di prevenire l’ingresso sul territorio della Repubblica italiana di materiale non conforme agli standard di sicurezza sanitaria che possono arrecare danni alla salute delle persone o rappresentare violazione alle norme delle leggi doganali, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli è autorizzata ad acquistare, su canale telematico, prodotti in commercio da sottoporre a verifica tecnica presso i propri laboratori. Per le operazioni di cui al primo periodo l’Agenzia è autorizzata a costituire, avvalendosi di risorse proprie, un fondo di importo non superiore a 100.000 euro annui, destinato alle operazioni di acquisto. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli è costituito il fondo. Nel provvedimento, sono previste le disposizioni attuative e contabili per l’utilizzo del fondo, stabilendo che il materiale acquistato ed eventualmente idoneo all’immissione in commercio è assegnato all’Agenzia e utilizzato per finalità di esclusivo interesse pubblico. 2. Fermo quanto disposto dall’articolo 51 del codice penale, non sono punibili i dipendenti dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, che, per le finalità di cui al comma 1, acquistano prodotti sui canali telematici da sottoporre a verifica dichiarando al venditore o al trasportatore generalità o altre informazioni non veritiere. Non sono altresì punibili i dipendenti dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli che forniscano all’intermediario finanziario presso cui vengono istituti i conti dedicati agli acquisti telematici di materiale da sottoporre a verifica tecnica e nell’adempimento delle finalità previste al comma 1, generalità o altre informazioni non veritiere. 3. L’organo che dispone l’esecuzione delle operazioni di acquisto, individuato nel provvedimento di cui al comma 1, deve dare preventiva comunicazione all’autorità giudiziaria competente. 4. Laddove per l’effettuazione delle operazioni di cui al presente articolo sia necessario indicare gli estremi di un documento relativo ad una identità non veritiera o a fornirne copia, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli è autorizzata ad ogni conseguente richiesta alle amministrazioni competenti che sono tenute ad ottemperare. 5. Chiunque indebitamente rivela ovvero divulga i nomi degli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria o dei funzionari dell’Agenzia che effettuano le operazioni di cui al presente articolo è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. 6. All’articolo 102 del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, primo periodo, le parole: « nei settori dei giochi e dei tabacchi » sono sostituite dalle seguenti: « di prevenzione e contrasto alle attività illecite inerenti alle materie di competenza » e le parole: « vigenti nei citati settori » sono sostituite dalle seguenti: « anche di natura fiscale o a tutela della sicurezza e della salute dei cittadini, ovvero ponga in essere schemi finalizzati alla realizzazione di attività illecite »; b) al comma 2, terzo periodo, dopo la parola: « pecuniaria » sono inserite le seguenti: « graduata secondo i criteri individuati con le determinazioni di cui sopra »; c) dopo il comma 2 è inserito il seguente: « 2-bis. Nei casi in cui nello stesso sito, oltre ai prodotti o contenuti di cui al comma 1, siano presenti altri prodotti o contenuti diversi, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli dà formale comunicazione della violazione riscontrata ai soggetti interessati, mediante pubblicazione sul sito istituzionale con valore di notifica ai fini della sanzione amministrativa, assegnando un termine di quindici giorni per la rimozione dei prodotti o contenuti non consentiti. Decorso inutilmente il termine assegnato è adottato il provvedimento finalizzato alla inibizione dell’intero sito senza riconoscimento di alcun indennizzo. ».
40.012. Carabetta.
Dopo l’articolo 26, aggiungere il seguente: Art. 26-bis. (Disposizioni urgenti in materia di concessioni di raccolta delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi) 1. All’articolo 1, comma 1048, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: « 30 giugno 2020 » e « 31 dicembre 2020 » sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: « 30 giugno 2023 » e « 31 dicembre 2023 ».
26.0104. Martinciglio
Dopo l’articolo 26, aggiungere il seguente: Art. 26-bis. (Misure di semplificazione fiscale in materia turistica) 1. Il punto 2 della tabella delle Tariffe dell’imposta sugli intrattenimenti di cui all’Allegato A al decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, è soppresso. 2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 11 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 3. All’articolo 1, comma 545-bis, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo la parola: « spettacolo » sono inserite le seguenti: « con esclusione delle attività di spettacolo viaggiante e parchi divertimento ».
26.084. Giacomoni, Mandelli, Pella, Prestigiacomo, Giacometto, Martino, Cattaneo, Sorte.
Dopo l’articolo 33, aggiungere il seguente: Art. 33-bis. (Modifiche alla disciplina dell’imposta sugli intrattenimenti) 1. Il punto 2 della tabella delle Tariffe dell’imposta sugli intrattenimenti di cui all’Allegato A annesso al decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, è soppresso. 2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 5 milioni di euro per l’anno 2022 e in 11 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023, si provvede mediante cor- rispondente riduzione del Fondo per inter- venti strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decretolegge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
33.08. Ungaro, Del Barba.
cdn/AGIMEG