Presentato un sub-emendamento ai decreti Ristori che apporta una serie di modifiche alla disciplina del Registro Unico degli operatori di gioco. Di seguito il testo:
1.1000/3000/266 Fenu, Accoto, Dell’Olio, Trentacoste
Al subemendamento 1.1000/3000, lettera f), numero 1), dopo il capoverso: «Art. 13-ter.1.» inserire il seguente: «Art. 13-ter.1.1. (Registro unico operatori di gioco)
1. All’articolo 27 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, la lettera c) e` sostituita con la seguente: ’’e) i soggetti: 1) produttori e 2) proprietari degli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 7, lettere a), e), e-bis) e c-ter), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773; 3) possessori o detentori a qualsiasi titolo degli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 7, con esclusivo riferimento a quelli che possono distribuire tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita’’;
b) al comma 3, dopo la lettera g), e` inserita la seguente: ’’g-bis) i concessionari delle lotterie istantanee’’;
c) al comma 4, dopo le parole: «regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,» sono inserite le seguenti: «ove previste, ’1;
d) al comma 7, dopo le parole: ’’con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze’’ sono inserite le seguenti: ’’al fine di garantire omogeneita` fra i diversi ambiti di gioco, con l’obiettivo di aumentare la sicurezza e la legalita` del settore e l’affidabilita` degli operatori sono individuati ulteriori requisiti soggettivi ed oggettivi per l’iscrizione al Registro e’’ e dopo le parole: ’’alla cancellazione’’ sono inserite le seguenti: ’’e sospensione’’;
e) al comma 9, in fine, e` aggiunto il seguente periodo: ’’Al fine di consentire la necessaria informazione sulla effettiva iscrizione al Registro dei singoli operatori del gioco pubblico, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli pubblica sul proprio sito istituzionale i dati identificativi degli iscritti e l’indirizzo degli esercizi ove viene effettuata la raccolta di gioco’’;
f) al comma 10, le parole: ’’novantesimo giorno’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’centocinquantesimo giorno’’ e le parole: ’’e` abrogato’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’cessa di avere efficacia’’».
lp/AGIMEG