Prorogare i termini per versare le rate di preu sugli apparecchi da intrattenimento. Lo chiedono con due distinte proposte di modifica al Dl Ristori (il testo però è pressoché identico), il senatore Andrea De Bertoldi di Fratelli d’Italia e il senatore Massimo Mallegni di Forza Italia
“I termini per il versamento del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi sulla pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del relativo canone concessorio sono rimodulati come segue:
a) in relazione alle competenze a saldo del quinto periodo contabile 2020, la scadenza originaria del 22 novembre 2020 si intende prorogata al 29 gennaio 2021, fatta salva la possibilita` di rateizzare dette somme in 8 rate mensili di pari importo, con applicazione degli interessi legali calcolati giorno per giorno; la prima rata e` versata entro il 29 gennaio 2021 e le successive entro l’ultimo giorno lavorativo di ciascun mese; l’ultima rata e` versata entro il 31 agosto 2021;
b) in relazione alle competenze del sesto periodo contabile 2020, i termini sono prorogati al 22 gennaio 2021 fatta salva la possibilita` di rateizzare dette somme in 4 rate mensili di pari importo, con applicazione degli interessi legali calcolati giorno per giorno; la prima rata e` versata entro il 22 gennaio 2021 e le successive entro l’ultimo giorno lavorativo di ciascun mese; l’ultima rata e` versata entro il 30 aprile 2021.
De Bertoldi e Pichetto Fratini (FI) chiedono anche di abbassare la tassa sulle vincite delle vlt. Anche in questo caso le due proposte di modifica hanno una formulazione pressoché identica:
A decorrere dal 1º gennaio 2021, il diritto sulla parte della vincita previsto dall’articolo 6, comma 1, del decreto del direttore generale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 12 ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2011, richiamato nell’articolo 10, comma 9, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e` fissato al 12 per cento delle vincite eccedenti i 500 euro. All’articolo 1, comma 731, della legge 19 dicembre 2019, n. 157, le parole: “e nel 24,00 per cento a decorrere dal 1º gennaio 2021” e le parole: “e nell’8,60 per cento, a decorrere dal 1º gennaio 2021” sono soppresse.
lp/AGIMEG