DL Rilancio: tassa 0,1% sulla raccolta o 3% sulla spesa scommesse sportive, misure a sostegno ippica e ippodromi, credito d’imposta per adeguamento slot. Ecco tutti gli EMENDAMENTI segnalati

Credito d’imposta per innovazione tecnologica, riduzione della quota sulle scommesse sportive per finanziare il Fondo salvasport, l’istituzione di un’apposita lotteria istantanea finalizzata a tale scopo, misure a sostegno dell’ippica e degli ippodromi, rifinanziamento fondi per interventi nei comuni di Venezia, Chioggia e Cavallino-Treporti tramite le risorse della lotteria degli scontrini. Ecco tutti gli emendamenti segnalati al DL Rilancio:

Art. 65-bis.
(Credito d’imposta per innovazione tecnologica)

1. Ai soggetti che nel corso del periodo di imposta 2020 hanno provveduto all’adeguamento degli apparecchi da gioco di cui all’articolo 110 comma 6, lettera a), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, secondo le previsioni di cui all’articolo 1, comma 732, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è riconosciuto un contributo pari al sessanta per cento delle spese sostenute.
2. Il contributo è concesso sotto forma di credito d’imposta di pari importo, che non concorre alla formazione della base imponibile, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
3. Il credito d’imposta è fruibile dal mese successivo all’autorizzazione all’utilizzo del medesimo. Al relativo onere, nel limite di spesa di 10 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede ai sensi dell’articolo 265.
4. Le modalità applicative di cui ai commi da 1 a 3 del presente articolo sono definite con provvedimento dell’Agenzia delle entrate, da adottare entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge di conversione.

Conseguentemente all’articolo 265 comma 5 sostituire la parola la parola: 800 con la seguente: 790.
D’Attis, Mulè, Fiorini, Ruggieri.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2020 una quota pari al 3 per cento sul totale della differenza tra le somme giocate e le vincite corrisposte su scommesse relative a eventi sportivi di ogni genere, anche in formato virtuale, effettuate in qualsiasi modo e su qualsiasi mezzo, sia on-line, sia tramite canali tradizionali, come determinata con cadenza quadrimestrale dall’ente incaricato dallo Stato, al netto della quota riferita all’imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, viene versata all’entrata del bilancio dello Stato e resta acquisita all’erario. Il finanziamento del predetto Fondo è determinato nel limite massimo di 40 milioni di euro per l’anno 2020 e 50 milioni di euro per l’anno 2021. Qualora, negli anni 2020 e 2021, l’ammontare delle entrate corrispondenti alla percentuale di cui al presente comma fosse inferiore alle somme iscritte nel Fondo ai sensi del precedente periodo, verrà corrispondentemente ridotta la quota di cui all’articolo 1, comma 630 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
D’Ettore.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Al fine di provvedere al finanziamento del Fondo di cui al comma 1, il Ministero dell’economia e delle finanze – Agenzia delle Dogane e dei Monopoli indice, con proprio provvedimento, un’apposita lotteria istantanea i cui utili, fino ad un massimo di 40 milioni di euro per l’anno 2020 e 50 milioni di euro per l’anno 2021, sono direttamente versati all’entrata del bilancio dello Stato e restano acquisiti all’erario. Qualora, negli anni 2020 e 2021, l’ammontare delle entrate corrispondenti alla percentuale di cui al presente comma fossero inferiori alle somme iscritte nel Fondo ai sensi del precedente periodo, verrà corrispondentemente ridotta la quota di cui all’articolo 1, comma 630 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
D’Attis.

Al comma 2, sostituire le parole: 0,5 per cento con le seguenti: 0,1 per cento.
Trano

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. Ai sensi dell’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, così come risultante per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 275 del 20 novembre 2013, nel rispetto dei principi di efficienza ed economicità, si procede alla ridefinizione delle condizioni economiche previste dalle convenzioni accessive alle concessioni per il servizio di raccolta delle scommesse ippiche mediante abolizione delle integrazioni delle quote di prelievo di cui all’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, relative agli anni dal 2006 al 2012.
3-ter. Il Ministero dell’economia e delle finanze, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l’Agenzia delle dogane e dei monopoli definiscono in via transattiva, con i soggetti titolari di concessioni o loro aventi causa cui si riferiscono, le controversie, anche di natura risarcitoria, nel corso delle quali sia stata emessa una sentenza di primo grado o un lodo arbitrale depositati entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, secondo i criteri di seguito indicati:

a) a fronte del rituale pagamento – effettuato anche mediante compensazione – delle quote di prelievo di cui all’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998 n. 169 dovute e ancora non versate, ai concessionari verrà riconosciuto un importo, parametrato agli anni di durata della titolarità della concessione, non inferiore al 70 per cento della somma accertata nelle predette pronunce;

b) le disposizioni di cui alla lettera a) si applicano anche nei confronti dei successori nella titolarità del credito di natura risarcitoria accertato giudizialmente o da pronunce arbitrali.

3-quater. Agli oneri derivanti dall’applicazione dei commi 3-bis e 3-ter, quantificati in misura pari a 138 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede ai sensi dell’articolo 265.

Conseguentemente all’articolo 265 comma 5 sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 662 milioni.
D’Attis, Mulè, Fiorini, Ruggieri.

Al comma 1, dopo le parole: del settore agricolo, della pesca inserire: , ippica.

Conseguentemente, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. È costituito un Fondo Emergenza per il settore degli ippodromi italiani riconosciuti dal Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali nella misura di 10 milioni di euro che sarà erogato dal Ministero stesso, in base all’impatto economico documentabile subito in conseguenza dell’adozione delle misure di contenimento del COVID-19 imposte dalle autorità competenti. All’ammontare necessario per la costituzione di detto Fondo si provvede mediante l’attribuzione di una quota parte del Prelievo Unico Erariale di competenza del Mipaaf e destinato al settore, per gli anni 2020, 2021 e 2022.
Morrone, Cantalamessa.

All’articolo 224 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera b), dopo il capoverso 3-decies aggiungere il seguente:

3-undecies. Per le stesse finalità di cui al comma 3-decies, è istituito presso il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali un tavolo tecnico con funzione consultiva e di monitoraggio per lo sviluppo e la promozione della disciplina e delle tecniche di coltivazione acquaponica ed idroponica, nonché per lo studio di azioni finalizzate alla valorizzazione e all’incentivazione delle coltivazioni idroponica e acquaponica anche attraverso il sostegno a progetti sperimentali promossi o patrocinati dallo stesso Ministero in collaborazione con aziende e con operatori del settore.;

b) dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

6. All’articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 dopo le parole: «le produzioni zootecniche.» è aggiunto: «Fermo restando il limite di cui sopra, nel caso di danni alle coltivazioni dovuti da organismi nocivi ai vegetali, il calcolo dell’incidenza del danno sulla produzione lorda vendibile è effettuato con riferimento alla sola produzione della coltivazione oggetto del danno stesso».
7. Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, nell’ambito delle proprie competenze, al fine di sviluppare le conoscenze tecniche indispensabili ad assicurare la competitività al settore meccanico agrario, si avvale dell’assistenza tecnica di Enama (Ente Nazionale Meccanizzazione Agricola), associazione riconosciuta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2010 (decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 2000), priva di scopo di lucro, cui lo stesso Ministero è componente di diritto congiuntamente alle Regioni ed al CREA. In particolare, rientrano nell’attività di assistenza tecnica, il coordinamento ed il controllo delle operazioni di certificazione OCSE dei trattori agricoli e forestali condotte dai centri prova operanti in Italia; lo sviluppo e il controllo delle macchine agricole per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari di cui al decreto-legge 22 gennaio 2014; lo studio e la realizzazione di nuove tecnologie nel settore della meccanica agraria, dell’agricoltura di precisione e della produzione di energia sostenibile nell’ambito delle imprese agricole, anche in collaborazione con gli Enti di ricerca vigilati dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma, si provvede nell’ambito delle correnti disponibilità finanziarie del Ministero delle politiche Agricole, Alimentari e Forestali.
8. Al fine di favorire l’emersione di prestazioni lavorative non denunciate, ad ogni operaio agricolo assunto a tempo determinato impiegato per almeno 182 giornate di lavoro annue, è riconosciuto, per ogni giornata di lavoro denunciata oltre il numero di 182, lo sgravio totale dei contributi previdenziali. Alle retribuzioni relative alle giornate lavorative denunciate oltre il numero di 182, si applica una imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionale e comunale pari al 10 per cento.
9. Con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e con il Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono definite le modalità di applicazione del comma 8.
10. In considerazione della necessità di semplificare le procedure per una rapida attuazione delle misure di intervento per il settore ippico il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali è autorizzato, dalla data di entrata in vigore della presente norma e fino al 31 dicembre 2020, limitatamente alle operazioni di pagamento e riscossione dei premi, delle provvidenze e delle sovvenzioni destinate agli operatori ippici, ad effettuare le operazioni di pagamento, mediante l’utilizzo di conti correnti bancari da attivarsi presso uno o più istituti bancari, che assumono la qualifica di enti tesorieri, operativi sul mercato internazionale, da selezionarsi ai sensi della Comunicazione della Commissione, «Orientamenti della Commissione europea sull’utilizzo del quadro in materia di appalti pubblici nella situazione di emergenza connessa alla crisi della COVID-19 (2020/C 108 1/01)», attraverso un dirigente delegato. Le operazioni effettuate sono oggetto di rendicontazione al termine dell’esercizio finanziario.
11. Ai rapporti tra socio imprenditore agricolo e cooperativa agricola si applicano le disposizioni stabilite dall’articolo 30, comma 4-ter, e 31, comma 3-ter, del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276, secondo le regole stabilite nello statuto e nei regolamenti della cooperativa.
12. All’articolo 38, comma 7, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sostituire il periodo da «l’INPS» a «vigente» con il seguente: «l’INPS provvede alla notifica ai lavoratori interessati mediante comunicazione individuale a mezzo raccomandata, posta elettronica certificata o altra modalità idonea a garantire la piena conoscibilità».
13. All’articolo 6 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole da: «anche ai terreni» fino a: «patrimonio indisponibile» sono sostituite dalle seguenti: «ai terreni di qualsiasi natura»;

b) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora il terreno oggetto di concessione o di contratto di affitto sia gravato da uso civico costituisce causa di risoluzione di diritto del rapporto, ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile, la violazione del divieto di subaffitto e comunque di subconcessione».

14. Dopo l’articolo 11 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 è inserito il seguente:

«Art. 11-bis.

1. In caso di controversie relative agli accordi in deroga in materia di contratti agrari il tentativo di conciliazione di cui all’articolo 11 è esperito, su richiesta di una delle parti, innanzi ad una delle organizzazioni professionali agricole che abbiano prestato assistenza alla stipula degli stessi accordi.
2. L’organizzazione prescelta convoca le parti per lo svolgimento del tentativo di conciliazione nel rispetto dei termini previsti dal citato articolo 11. Alla procedura di conciliazione devono partecipare anche i rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole scelti dalle parti e, il processo verbale redatto in esito al tentativo di conciliazione, è sottoscritto da tutti gli intervenuti».

15. All’articolo 25 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) gli esercenti apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per usi privati ed industriali, collegati a serbatoi la cui capacità globale supera i 5 metri cubi e i 6 metri per quelli ad uso agricolo»;

b) al comma 4, dopo le parole: «Agenzia delle dogane e dei monopoli.», sono aggiunte le seguenti: «Sono esonerati dalla tenuta del registro di carico e scarico di cui al presente comma, indipendentemente dalla capacità globale dei depositi e dei serbatoi utilizzati, gli imprenditori agricoli e gli imprenditori agromeccanici già soggetti all’obbligo di tenuta del libretto di controllo dell’impiego di carburanti per usi agricoli di cui all’articolo 3 del decreto ministeriale 14 dicembre 2001, n. 454, e delle conseguenti annotazioni ai sensi dell’articolo 6 del medesimo decreto.».

16. Alla legge 20 febbraio 2006, n. 96, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all’articolo 2, comma 2, dopo le parole: «assicurativa e fiscale» inserire le seguenti: «e le prestazioni di lavoro svolte dagli stessi nell’ambito dell’attività agrituristica sono considerate agricole ai fini della valutazione del rapporto di connessione»;

b) all’articolo 4, comma 2, sono soppresse le parole: «con particolare riferimento al tempo di lavoro necessario all’esercizio delle stesse attività».

17. All’articolo 1, comma 659, lettera e), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché destinati all’agriturismo».
18. La disposizione di cui al punto 8.2.1. del decreto del Ministero dell’interno del 9 aprile 1994 «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l’esercizio delle attività ricettivo turistico-alberghiere» si applica anche agli agriturismi che utilizzino singole unità abitative e che abbiano capacità ricettiva non superiore a venticinque posti letto.
19. All’articolo 2, comma 11 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, dopo la lettera c) è inserita la seguente:

c-bis) le cessioni di prodotti ittici effettuate direttamente al consumatore finale da soggetti iscritti nel regime assicurativo disciplinato dalla legge 13 marzo 1958 n. 250.

20. All’articolo 1, comma 195, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: «Relativamente al settore agricolo la perizia tecnica cui al precedente periodo può essere rilasciata anche da un dottore agronomo o forestale, da un agrotecnico laureato, o da un perito agrario».
21. All’articolo 13 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4-quater è aggiunto il seguente periodo: «In caso di esito infruttuoso della predetta procedura competitiva, i terreni possono essere concessi in godimento gratuito, per un periodo non superiore a 15 anni, alle imprese agricole a prevalente o totale partecipazione giovanile o femminile, selezionate attraverso un bando pubblico, per la realizzazione di investimenti nel settore agricolo e in quello della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. Si applicano agli investimenti, ove richiesto, le agevolazioni di cui al capo III del titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e successive modificazioni. Di conseguenza le parole “ovvero, in caso di esito infruttuoso della predetta procedura, tramite trattativa privata” sono soppresse»;

b) dopo il comma 4-sexies è aggiunto il seguente:

«4-septies. Tutte le imposte per il processo verbale notarile di cui al comma 4-bis e per l’iscrizione dell’ipoteca legale di cui al comma 4-quater si intendono dovute in misura fissa; di conseguenza al comma 4-bis le parole: “L’imposta di registro per il predetto processo verbale notarile è dovuta in misura fissa” sono soppresse».

22. Dall’attuazione del comma 21 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
23. Per i tecnici che esercitano le competenze professionali relative alla rilevazione e valutazione dei danni da: avversità atmosferiche, fitopatie, infestazioni parassitarie alle produzioni vegetali, avversità atmosferiche ad impianti e strutture, così come i danni da epizoozie alle produzioni zootecniche, ovvero ai professionisti iscritti all’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali, del Collegio dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati, del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati, si applicano le regole fiscali in vigore per la categoria degli agenti e rappresentanti di commercio vigenti.
Gagnarli, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Galizia, Gallinella, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone, Scerra.

Al comma 1, dopo le parole: del settore agricolo, della pesca inserire: , ippica.

Conseguentemente, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. È costituito un Fondo Emergenza per il settore degli ippodromi italiani riconosciuti dal Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali nella misura di 10 milioni di euro che sarà erogato dal Ministero stesso, in base all’impatto economico documentabile subito in conseguenza dell’adozione delle misure di contenimento del COVID-19 imposte dalle autorità competenti. All’ammontare necessario per la costituzione di detto Fondo si provvede mediante l’attribuzione di una quota parte del Prelievo Unico Erariale di competenza del Mipaaf e destinato al settore, per gli anni 2020, 2021 e 2022.
Morrone, Cantalamessa.

Art. 201-bis.
(Rifinanziamento fondi per la realizzazione delle opere di cui all’articolo 6 della legge 29 novembre 1984, n. 798)

1. Al fine di consentire il finanziamento degli interventi di cui all’articolo 6 della legge 29 novembre 1984, n. 798, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 destinati ai comuni di Venezia, Chioggia e Cavallino-Treporti, previa ripartizione eseguita dal Comitato di indirizzo, coordinamento e controllo di cui all’articolo 4 della medesima legge n. 798 del 1984.
2. Ai maggiori oneri si provvede per 50 milioni per ciascuno degli anni dal 2020 e 2021, a valere sul fondo di riserva per le spese impreviste di cui all’articolo 28, comma 1, della legge 196 del 2009; per 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, a valere sulle risorse della cosiddetta «lotteria degli scontrini», di cui all’articolo 19, comma 1, lettera b), del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.

Conseguentemente all’articolo 265, al comma 5, sostituire le parole: 800 milioni e: 90 milioni, rispettivamente con le parole: 750 milioni e: 40 milioni.
Brunetta.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2021 una quota pari al 4 per cento dei compensi annuali dei calciatori dei club di serie A nonché una quota del 2 per cento dei compensi degli agenti sportivi viene versata, per ciascun anno, a titolo di Contributo di Solidarietà, all’entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione sul Fondo di cui al comma 1.
Zennaro, Rospi, Nitti.

cdn/AGIMEG