Dl Rilancio, parere contrario dei relatori su emendamenti giochi e scommesse: no a riduzione tassa scommesse dallo 0,5 allo 0,1% e prelievo sulla spesa. Ecco tutti gli EMENDAMENTI che hanno ricevuto parere contrario

Parere contrario dei relatori del Dl Rilancio a diversi emendamenti riguardanti il gioco ed in particolare il prelievo sulle scommesse. Il sottosegretario Antonio Misiani e la sottosegretaria Laura Castelli hanno espresso parere conforme a quello dei relatori. Ecco gli emendamenti sui quali è stato espresso parere contrario:

Al comma 2, sostituire le parole: 0,5 per cento con le seguenti: 0,1 per cento.
Trano

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti: 3-bis. Ai sensi dell’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, così come risultante per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 275 del 20 novembre 2013, nel rispetto dei principi di efficienza ed economicità, si procede alla ridefinizione delle condizioni economiche previste dalle convenzioni accessive alle concessioni per il servizio di raccolta delle scommesse ippiche mediante abolizione delle integrazioni delle quote di prelievo di cui all’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, relative agli anni dal 2006 al 2012. 3-ter. Il Ministero dell’economia e delle finanze, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l’Agenzia delle dogane e dei monopoli definiscono in via transattiva, con i soggetti titolari di concessioni o loro aventi causa cui si riferiscono, le controversie, anche di natura risarcitoria, nel corso delle quali sia stata emessa una sentenza di primo grado o un lodo arbitrale depositati entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, secondo i criteri di seguito indicati: a) a fronte del rituale pagamento – effettuato anche mediante compensazione – delle quote di prelievo di cui all’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998 n. 169 dovute e ancora non versate, ai concessionari verrà riconosciuto un importo, parametrato agli anni di durata della titolarità della concessione, non inferiore al 70 per cento della somma accertata nelle predette pronunce; b) le disposizioni di cui alla lettera a) si applicano anche nei confronti dei successori nella titolarità del credito di natura risarcitoria accertato giudizialmente o da pronunce arbitrali. 3-quater. Agli oneri derivanti dall’applicazione dei commi 3-bis e 3-ter, quantificati in misura pari a 138 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede ai sensi dell’articolo 265. Conseguentemente all’articolo 265 comma 5 sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 662 milioni.
D’Attis, Mulè, Fiorini, Ruggieri

Sostituire il comma 2 con il seguente: 2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2021 una quota pari al 4 per cento dei compensi annuali dei calciatori dei club di serie A nonché una quota del 2 per cento dei compensi degli agenti sportivi viene versata, per ciascun anno, a titolo di Contributo di Solidarietà, all’entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione sul Fondo di cui al comma 1.
Zennaro, Rospi, Nitti.

Sostituire il comma 2 con il seguente: 2. Al fine di provvedere al finanziamento del Fondo di cui al comma 1, il Ministero dell’economia e delle finanze – Agenzia delle Dogane e dei Monopoli indice, con proprio provvedimento, un’apposita lotteria istantanea i cui utili, fino ad un massimo di 40 milioni di euro per l’anno 2020 e 50 milioni di euro per l’anno 2021, sono direttamente versati all’entrata del bilancio dello Stato e restano acquisiti all’erario. Qualora, negli anni 2020 e 2021, l’ammontare delle entrate corrispondenti alla percentuale di cui al presente comma fossero inferiori alle somme iscritte nel Fondo ai sensi del precedente periodo, verrà corrispondentemente ridotta la quota di cui all’articolo 1, comma 630 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
D’Attis.

Sostituire il comma 2 con il seguente: 2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2020 una quota pari al 3 per cento sul totale della differenza tra le somme giocate e le vincite corrisposte su scommesse relative a eventi sportivi di ogni genere, anche in formato virtuale, effettuate in qualsiasi modo e su qualsiasi mezzo, sia on-line, sia tramite canali tradizionali, come determinata con cadenza quadrimestrale dall’ente incaricato dallo Stato, al netto della quota riferita all’imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, viene versata all’entrata del bilancio dello Stato e resta acquisita all’erario. Il finanziamento del predetto Fondo è determinato nel limite massimo di 40 milioni di euro per l’anno 2020 e 50 milioni di euro per l’anno 2021. Qualora, negli anni 2020 e 2021, l’ammontare delle entrate corrispondenti alla percentuale di cui al presente comma fosse inferiore alle somme iscritte nel Fondo ai sensi del precedente periodo, verrà corrispondentemente ridotta la quota di cui all’articolo 1, comma 630 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
D’Ettore

Dopo l’articolo 65, inserire il seguente: Art. 65-bis. (Credito d’imposta per innovazione tecnologica) 1. Ai soggetti che nel corso del periodo di imposta 2020 hanno provveduto all’adeguamento degli apparecchi da gioco di cui all’articolo 110 comma 6, lettera a), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, secondo le previsioni di cui all’articolo 1, comma 732, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è riconosciuto un contributo pari al sessanta per cento delle spese sostenute. 2. Il contributo è concesso sotto forma di credito d’imposta di pari importo, che non concorre alla formazione della base imponibile, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, 3. Il credito d’imposta è fruibile dal mese successivo all’autorizzazione all’utilizzo del medesimo. Al relativo onere, nel limite di spesa di 10 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede ai sensi dell’articolo 265. 4. Le modalità applicative di cui ai commi da 1 a 3 del presente articolo sono definite con provvedimento dell’Agenzia delle entrate, da adottare entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge di conversione. Conseguentemente all’articolo 265 comma 5 sostituire la parola la parola: 800 con la seguente: 790.
D’Attis, Mulè, Fiorini, Ruggieri.

cdn/AGIMEG