Attività economiche e produttive consentite a condizione che rispettino i contenuti di protocolli o linee guida, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di esercizio o in ambiti analoghi, adottati a livello nazionale. Le singole regioni potranno adottare propri protocolli nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. E’ quanto prevede il Dl Emergenza Covid-19 che potrebbe dare quindi il via libera all’apertura di tutte le attività a partire dal 18 maggio. Ecco il testo della bozza:
Articolo 1
(Misure di contenimento della diffusione del COVID-19)
1. A partire dal 18 maggio 2020 gli spostamenti all’interno del territorio
regionale non sono soggetti ad alcuna limitazione, fatte salve le misure di contenimento
più restrittive adottate, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legge 25 marzo 2020, n.
19, relativamente a specifiche aree del territorio regionale, soggette a particolare
aggravamento della situazione epidemiologica.
2. Fino al 2 giugno 2020 sono vietati i trasferimenti e gli spostamenti, con mezzi
di trasporto pubblici e privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente
ci si trova, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero
per motivi di salute; resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio,
abitazione o residenza.
3. A decorrere dal 3 giugno 2020, gli spostamenti sul territorio nazionale
possono essere limitati solo con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2 del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, in relazione a specifiche aree del territorio
nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico
effettivamente presente in dette aree.
4. È fatto divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i
soggetti sottoposti alla misura della quarantena per provvedimento dell’autorità
sanitaria in quanto risultati positivi al virus, fino all’accertamento della guarigione o al
ricovero in una struttura sanitaria.
5. Il sindaco può disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o
aperte al pubblico in cui sia impossibile garantire adeguatamente il rispetto della
distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
6. Le attività economiche e produttive sono consentite a condizione che
rispettino i contenuti di protocolli o linee guida, idonei a prevenire o ridurre il rischio
di contagio nel settore di esercizio o in ambiti analoghi, adottati a livello nazionale. Le
singole regioni possono adottare propri protocolli nel rispetto dei principi contenuti nei
protocolli o nelle linee guida nazionali. Le misure limitative delle attività economiche
e produttive possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e
proporzionalità, con provvedimenti emanati ai sensi dell’articolo 2 del decreto legge
25 marzo 2020, n. 19 o del comma 8.
7. Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida di cui al
comma 6 che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione
dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.
8. Per garantire lo svolgimento delle attività economiche e produttive in
condizioni di sicurezza, le regioni monitorano con cadenza giornaliera l’andamento
della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le
condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono
comunicati giornalmente dalle Regioni al Ministero della Salute, all’Istituto superiore
di sanità e al comitato tecnico-scientifico di cui all’ordinanza del Capo del dipartimento
della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni. In
relazione all’andamento della situazione epidemiologica sul territorio, accertato
secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute del 30 aprile 2020 e sue
eventuali modificazioni, nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del
Consiglio dei Ministri di cui all’art. 2 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, la
Regione, informando contestualmente il Ministro della salute, può introdurre, anche
nell’ambito delle attività economiche e produttive svolte nel territorio regionale,
misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte ai sensi
dell’articolo 2 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19.
Articolo 2.
(Sanzioni e controlli)
1. Salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni del presente decreto, ovvero
dei decreti e delle ordinanze emanati in attuazione del presente decreto, sono punite
con la sanzione amministrativa di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 19
del 2020. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attività di
impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura
dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni.
2. Per l’accertamento delle violazioni e il pagamento in misura ridotta si applica
l’articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020. Le sanzioni per le violazioni
delle misure disposte da autorità statali sono irrogate dal Prefetto. Le sanzioni per le
violazioni delle misure disposte da autorità regionali e locali sono irrogate dalle autorità
che le hanno disposte. All’atto dell’accertamento delle violazioni ci cui al secondo
periodo del comma 1, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione
della violazione, l’autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell’attività
o dell’esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura
provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente
irrogata, in sede di sua esecuzione. In caso di reiterata violazione della medesima
disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata
nella misura massima.
3. Salvo che il fatto costituisca violazione dell’articolo 452 del codice penale o
comunque più grave reato, la violazione della misura di cui all’articolo 1, comma 4, è
punita ai sensi dell’articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.
5. Il prefetto assicura l’esecuzione delle misure disposte da autorità statali,
nonché monitora l’attuazione delle restanti misure da parte delle amministrazioni
competenti
Articolo 3
(Disposizioni transitorie e finali)
1. Le misure di cui al presente decreto si applicano a decorrere dal 18 maggio
2020 e fino al 31 luglio 2020.
2. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto
speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i
rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
lp/AGIMEG