DL Cura Italia: tutti ammissibili gli emendamenti sul gioco dalla Commissione Bilancio. Ecco tutti gli EMENDAMENTI sul gioco

La Commissione Bilancio del Senato ha proseguito l’esame del ddl di conversione in legge del decreto-legge n. 18 di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connessi all’emergenza da COVID-19. Sono stati dichiarati ammissibili gli emendamenti che riguardano il settore del gioco, non rientrano infatti tra quelli dichiarati improponibili per estraneità di materia. Tra le proposte che riguardano il gioco la sospensione dei versamenti dei contributi per le ricevitorie e le sale giochi, proroga per i versamenti dei concessionari di gioco all’Erario e ad Adm. Ecco tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno presentati al Decreto Cura Italia riguardanti il gioco:

Giammanco, Papatheu, Schifani, Siclari
FIBP-UDC

Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 15-bis.
(Risorse finanziarie per l’acquisto di dispositivi medici)
l. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro 15 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono fissate le modalità per destinare al versamento sul conto corrente bancario di cui all’articolo 11, comma 1, del decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14, per la durata dello stato di emergenza da COVID-19, dichiarato dalla delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, il 30 per cento del valore in euro dei premi per i quali non sono risultati vincitori prima della sospensione disposta con la determinazione direttoriale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 21 marzo 2020, associati ai giochi Superenalotto e del suo gioco complementare e opzionale SuperStar, nonché dell’estrazione speciale del SuperEnalotto denominata SiVinceTutto SuperEnalotto.».

Il Governo

Apportare le seguenti modificazioni:
«Art. 54-bis.
(Fondo Simesti)
1. Le disponibilità del fondo rotativo di cui all’articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, sono incrementate di 350 milioni di euro per l’anno 2020.
2. Agli oneri derivanti dal comma l, si provvede ai sensi dell’articolo 126, comma 6-bis.»;
n) sostituire l’articolo 61, con il seguente [ex art. 8 DL 9/2020]:
«Art. 61. – (Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria) – 1. Per i soggetti dì cui al comma 2, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi:
a) i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che i predetti soggetti operano i11 qualità dì sostituti d’imposta, dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020;
b) i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020;
c) i termini dei versamenti relativi all’imposta sul valore aggiunto in scadenza nel mese di marzo 2020.
2. Le disposizioni di cui al comma l si applicano ai seguenti soggetti:
a) imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator;
b) federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness è culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;
c) soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche; sale da ballo, nightclub, sale gioco e biliardi;
d) soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;
e) soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
f) soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
g) soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
h) soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l’infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
i) soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
l) aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;
m) soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;
n) soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
o) soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;
p) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
q) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
r) soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;
r-bis) agli esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali, dagli stessi direttamente gestite;
s) organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all’articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall’articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
3. Per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei comuni individuati nell’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1º marzo 2020, restano ferme le disposizioni di cui all’articolo i, comma 3, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 24 febbraio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 26 febbraio 2020.
4. I versamenti sospesi ai sensi del comma 1, sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entrò il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Nei medesimi termini sono effettuati, anche mediante il sostituto d’imposta, i versamenti delle ritenute non operate ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 24 febbraio 2020.
5. Le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche, di cui al comma 2, lettera b), applicano la sospensione di cui al medesimo comma fino al 31 maggio 2020. I Versamenti sospesi ai sensi del periodo precedente sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 30 giugno. 2020 o mediante rateizzazione-fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato».

Paragone
Misto

Sostituire l’articolo, con il seguente:
«Art. 61. – (Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria) – 1. Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono sospesi i termini dei versamenti tributari, compresi i tributi locali, e dei i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 e il 31 maggio 2020.
2. La sospensione dei versamenti di cui al comma 1, si applica, a prescindere dal volume dei ricavi o compensi percepiti:
a) alle federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;
b) ai soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, night-club, sale gioco e biliardi;
c) ai soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;
d) ai soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
e) ai soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
f) soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
g) ai soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l’infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
h) ai soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
i) alle aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;
l) ai soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;
m) ai soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
n) ai soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;
o) ai soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
p) ai soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
q) ai soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;
r) agli i enti non commerciali, compresi gli enti associativi e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all’articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall’articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
s) alle imprese turistico recettive, le agenzie di viaggio e turismo ed i tour operator;
t) ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza nonché per quelle che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei comuni individuati nell’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1º marzo 2020.
3. I versamenti sospesi ai sensi dei commi 2 e 3, sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 30 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 10 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di settembre 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
4. L’articolo 8, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 è abrogato».
Conseguentemente, all’articolo 62, i commi da 2 a 6, sono abrogati.

Pichetto Fratin, Damiani, Fantetti, Ferro, Saccone, Siclari
FIBP-UDC

Apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Tutti i termini di riversamento all’erario ed all’Agenzia delle dogane e dei Monopoli da parte dei concessionari in scadenza entro il 30 maggio 2020 sono prorogati al 30 giugno 2020. Le somme dovute possono essere versate con rate mensili di pari importo, con debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno; l’ultima rata è versata entro il 18 dicembre 2020.»
b) alla fine del comma 2, aggiungere il seguente periodo: «Fino al 31 dicembre 2020, il versamento del prelievo erariale, stabilito dal relativo regolamento di istituzione, emanato ai sensi dell’articolo 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133, può essere effettuato dai concessionari del gioco del Bingo entro novanta giorni dalla data del ritiro delle cartelle e comunque entro il 15 dicembre di ciascun anno per il periodo relativo all’ultimo trimestre. Sull’importo costituente prelievo erariale, coperto da idonea cauzione definita ai sensi del citato regolamento, sono dovuti gli interessi nella misura del saggio legale, calcolati dal primo giorno e fino a quello dell’effettivo versamento»;
c) dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. Fino al 31 dicembre 2020, il versamento del prelievo erariale, stabilito dal relativo regolamento di istituzione, emanato ai sensi dell’articolo 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133, può essere effettuato dai concessionari del gioco del Bingo entro novanta giorni dalla data del ritiro delle cartelle e comunque entro il 15 dicembre di ciascun anno per il periodo relativo all’ultimo trimestre. Sull’importo costituente prelievo erariale, coperto da idonea cauzione definita ai sensi del citato regolamento, sono dovuti gli interessi nella misura del saggio legale, calcolati dal primo giorno e fino a quello dell’effettivo versamento.»

De Bertoldi
FdI

Il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Tutti i termini di riversamento all’erario ed all’Agenzia delle dogane e dei Monopoli da parte dei concessionari pubblici in scadenza entro il 30 maggio 2020 sono prorogati al 30 giugno 2020. Le somme dovute possono essere versate con rate mensili di pari importo, con debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno; l’ultima rata è versata entro il 18 dicembre 2020.»

De Bertoldi

Dopo l’articolo, è aggiunto il seguente:
«Art. 69-bis.
(Regime straordinario di determinazione del prelievo erariale unico e del canone di concessione per gli apparecchi da intrattenimento)
1. La determinazione del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 77, prevista con le modalità di cui all’articolo 6, comma 3, del decreto direttoriale del 12 aprile 2007 è sospesa dal mese di marzo 2020 e fino all’ultimo giorno del primo mese intero successivo alla conclusione del periodo di stato di emergenza dichiarato con Delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020. Fatto salvo il versamento del prelievo a titolo di saldo relativo all’anno 2019 nonché il quarto versamento del prelievo relativo al primo periodo contabile 2020, il prelievo dovuto a decorrere del mese di marzo 2020 e per tutto il periodo di sospensione dell’attività è determinato in base alla raccolta effettiva registrata dai contatori degli apparecchi rilevati tramite la rete telematica pubblica.».

Salvini, Romeo, Calderoli, Centinaio, Stefani, Borgonzoni, Candiani, Siri, Arrigoni, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Alessandrini, Augussori, Bagnai, Barbaro, Bergesio, Borghesi, Simone Bossi, Briziarelli, Bruzzone, Campari, Candura, Cantù, Casolati, Corti, De Vecchis, Ferrero, Fregolent, Fusco, Grassi, Iwobi, Lucidi, Lunesu, Marin, Marti, Nisini, Ostellari, Pazzaglini, Emanuele Pellegrini, Pepe, Pergreffi, Pianasso, Pillon, Pirovano, Pietro Pisani, Pittoni, Pizzol, Pucciarelli, Ripamonti, Rivolta, Rufa, Saviane, Sbrana, Urraro, Vallardi, Vescovi, Zuliani
L-SP-PSd’Az

Il Senato,
premesso che:
in questo periodo emergenziale è necessario prevedere un sostegno economico per il mantenimento e la cura di un’altra tipologia di collaboratori sportivi presenti nelle associazioni o società sportive del comparto equestre, i c.d. cavalli atleti;
le scuole di equitazione si sostengono esclusivamente con le lezioni effettuate dagli allievi che consentono di accudire gli animali presenti nel circolo ippico. In questo momento di sospensione delle attività, le scuole devono comunque garantire quotidianamente il benessere dei cavalli attraverso l’accudimento, il foraggiamento, la movimentazione e la stabulazione;
il settore versa in un gravissimo stato di sofferenza con numerosi centri ippici che hanno seri problemi per reperire le risorse finanziarie necessarie per gli approvvigionamenti quotidiani e per pagare il personale specializzato all’accudimento dei cavalli;
è prevedibile che la sospensione dell’attività si protrarrà più a lungo della data prevista, e la situazione delle associazioni o società sportive del comparto equestre potrebbe ulteriormente peggiorare con danni gravi e irreparabili soprattutto al benessere dei cavalli,
impegna il Governo:
a prevedere per le associazioni o società sportive dilettantistiche iscritte al registro, di cui all’art. 7, comma 2, del decreto legge 28 maggio 2004, n.136, che detengono equidi non D.P.A regolarmente registrati all’Anagrafe equina, istituita ai sensi dell’articolo 15 della legge 1 agosto 2003, n. 200 e impiegati per l’attiva sportiva, un bonus, per il mese di marzo, che non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per il mantenimento e le cure veterinarie, non già a carico dei legittimi proprietari, al fine di garantire le condizioni minime necessarie alla salute e al benessere degli animali.

Paragone

Sostituire l’articolo, con il seguente:
«Art. 61. – (Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria) – 1. Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono sospesi i termini dei versamenti tributari, compresi i tributi locali, e dei i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 e il 31 maggio 2020. 2. La sospensione dei versamenti di cui al comma 1, si applica, a prescindere dal volume dei ricavi o compensi percepiti: a) alle federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori; b) ai soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, night-club, sale gioco e biliardi; c) ai soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati; d) ai soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso; e) ai soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub; f) soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali; g) ai soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l’infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti; h) ai soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili; i) alle aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico; l) ai soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici; m) ai soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali; n) ai soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift; o) ai soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare; p) ai soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli; q) ai soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica; r) agli enti non commerciali, compresi gli enti associativi e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all’articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall’articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117; s) alle imprese turistico recettive, le agenzie di viaggio e turismo ed i tour operator; t) ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza nonché per quelle che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei comuni individuati nell’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1º marzo 2020. 3. I versamenti sospesi ai sensi dei commi 2 e 3, sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 30 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 10 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di settembre 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato. 4. L’articolo 8, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 è abrogato». Conseguentemente, all’articolo 62, i commi da 2 a 6, sono abrogati.

Drago M5S

Sopprimere l’articolo.
Conseguentemente, i risparmi derivanti dalla presente soppressione sono destinati in favore del potenziamento del settore sanitario, al fine di fronteggiare l’emergenza COVID 19.

Il Decreto Cura Italia prevede che i termini per il versamento del prelievo erariale unico (Preu) su Slot e Vlt e del canone concessorio “in scadenza entro il 30 aprile 2020 sono prorogati al 29 maggio 2020. Le somme dovute possono essere versate con rate mensili di pari importo, con debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno. La prima rata è versata entro il 29 maggio e le successive entro l’ultimo giorno del mese; l’ultima rata è versata entro il 18 dicembre 2020”. Prevista inoltre la proroga di 6 mesi per le gare di concessioni di slot e vlt, delle scommesse e del bingo, che avrebbero dovuto essere indette entro il 31 dicembre 2020. Per il bingo, a seguito della sospensione delle attività delle sale, non è dovuto il canone. Previsto anche il potenziamento, per il 2020, dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli ed alcune sospensioni fiscali per sale giochi, ricevitorie del lotto, lotterie e scommesse. cdn/AGIMEG