DL Crescita, pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Nel testo il contributo straordinario al comune di Campione d’Italia

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italia il testo coordinato del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, coordinato con la legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58, recante: «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi.». Il DL Crescita prevede un contributo straordinario al comune di Campione d’Italia per un massimo di 5 milioni di euro annui e l’esclusione di sale per scommesse o che detengono al loro interno apparecchi da intrattenimento da incentivi per la riapertura dei negozi nei Comuni sotto i 20mila abitanti. Così, all’Art. 38 Debiti Enti Locali: “2-quinquies. A decorrere dall’anno 2019, al comune di Campione d’Italia e’ corrisposto un contributo nel limite massimo di 5 milioni di euro annui, per esigenze di bilancio, con priorita’ per le spese di funzionamento dell’ente, a valere sulle somme iscritte nel capitolo 1379, denominato «Contributo straordinario al comune di Campione d’Italia», dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’interno”. E all’Art. 30 ter Agevolazioni per la promozione dell’economia locale mediante la riapertura e l’ampliamento di attivita’ commerciali, artigianali e di servizi: “Il presente articolo disciplina la concessione di agevolazioni in favore dei soggetti, esercenti attivita’ nei settori di cui al comma 2, che procedono all’ampliamento di esercizi commerciali gia’ esistenti o alla riapertura di esercizi chiusi da almeno sei mesi, situati nei territori di comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti. Le disposizioni del presente articolo non costituiscono in alcun caso deroga alla disciplina prevista dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e dalle leggi regionali in materia di commercio al dettaglio. (…) Sono comunque escluse dalle agevolazioni previste dal presente articolo l’attivita’ di compro oro, definita ai sensi del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92, nonche’ le sale per scommesse o che detengono al loro interno apparecchi da intrattenimento previsti dall’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773”. cdn/AGIMEG