Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Quarta, ha respinto la richiesta di sospensione cautelare presentata da una società del settore della pubblicità contro la sanzione amministrativa di 400.000 euro imposta dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM). La sanzione era stata comminata il 10 luglio 2024 per violazione delle disposizioni contenute nell’art. 9 del Decreto Dignità che vieta la pubblicità dei giochi.
La società aveva contestato la decisione di AGCOM, richiedendo l’annullamento della delibera e sostenendo che la sanzione fosse sproporzionata rispetto alle proprie condizioni economiche. La ricorrente ha inoltre sottolineato la complessità del caso, ritenendo che i criteri utilizzati per determinare la sanzione non fossero stati adeguatamente considerati.
Nell’ordinanza, il TAR ha rilevato che non vi sono elementi sufficienti per una valutazione completa dei profili sollevati, che presentano una complessità non compatibile con la fase cautelare. Inoltre, il tribunale ha osservato che allo stato attuale non sussiste un pregiudizio grave e irreparabile che giustificherebbe la concessione della sospensione cautelare, considerando che l’eventuale ingiunzione rimane un mero avvertimento. ac/AGIMEG