Il Tar Bolzano congela la chiusura di due sale: il distanziometro potrebbe creare un pregiudizio grave e irreparabile. Per il Tar Puglia, invece, i Comuni possono limitare l’attività delle sale giochi. In Lombardia il Tribunale amministrativo legittima la chiusura di un ctd perché non ha la licenza, mentre in Campania il Tar revoca la chiusura di una ricevitoria Lotto perché “si deve prima capire la ragione per la quale non si è raggiunta la raccolta minima”. La settimana giuridica dei giochi è stata ricca e con non poche sorprese.
Cassazione respinge ricorso internet point Siracusa: “Computer utilizzati per raccolta non autorizzata di scommesse”
La Corte di Cassazione ha respinto un ricorso contro il sequestro probatorio, per intermediazione scommesse (reato ex art. 4 comma 4-bis e 4-ter della legge 401/1989), di computer e sistemi informatici rinvenuti presso un internet point di Siracusa. “Il Tribunale del riesame ha esplicitamente indicato gli elementi di fatto in base ai quali ha ritenuto che sussista il fumus commissi delicti: ha rilevato che le apparecchiature in sequestro erano utilizzate per lo svolgimento dell’attività di intermediazione e scommesse perché i computer in sequestro erano stati trovati accesi e ed impostati sulle pagine di scommesse on line; che nell’esercizio commerciale erano stati rinvenuti numerosi scontrini di giocate. Il Tribunale del riesame ha pertanto risposto alle obiezioni difensive collegate sia all’assenza di elementi di prova relativi al collegamento tra i computer e le giocate sia, anche se implicitamente, all’uso dei computer non per la normale attività dell’esercizio commerciale – anche un internet point – ma per quella non autorizzata oggetto della contestazione”. Pertanto, per i supremi giudici, “il ricorso deve essere rigettato”
Al Consiglio di Stato nuovi ricorsi contro le norme locali. E già si cita il parere sulle gare di scommesse e bingo
Doppia partita al Consiglio di Stato, contro le normative sul gioco adottate dagli Enti Territoriali. In Sesta Sezione si è tornato a discutere delle distanze adottate dalla Provincia di Bolzano, una decina di sale hanno infatti chiesto di sospendere i provvedimenti di decadenza della licenza disposti dall’Amministrazione locale. Le sale hanno già riportato delle sentenze sfavorevoli in primo grado e oggi hanno chiesto al Collegio di sospenderle. Nel corso del giudizio, il Consiglio di Stato ha disposto una consulenza tecnica d’ufficio. L’ordinanza è attesa per domani, il giudizio proseguirà poi nel merito. La stessa Sezione di Palazzo Spada ha respinto con una serie di sentenze, diversi ricorsi analoghi. La Quinta Sezione invece si è occupata delle fasce orarie adottate dal Comune di Bologna, la Billions Italia ha impugnato l’ordinanza con cui il Tar Emilia Romagna ha negato la sospensiva. Nel corso della discussione – secondo quanto si apprende a margine dell’udienza – è stato citato anche il parere che lo stesso Consiglio di Stato ha emesso sulle gare di scommesse e bingo. La difesa ha però battuto sul fatto che l’Intesa raggiunta in Conferenza Unificata nel 2017 sia già vincolante, e che le Regioni e i Comuni siano tenuti fin da subito a rispettare gli impegni sottoscritti. Anche in questo caso la decisione del Consiglio di Stato è attesa per domani, la questione tornerà quindi al Tar Emilia Romagna per il merito
Tar Bolzano sospende chiusura di due sale giochi: “Da distanziometro pericolo di danno grave e irreparabile”
“Considerato che, ad un primo sommario esame, non può escludersi la fondatezza del ricorso e che il pericolo di danno grave e irreparabile nelle more del giudizio, sussiste, atteso che la decadenza dal provvedimento autorizzatorio comporterebbe la chiusura dell’esercizio, senza possibilità concreta di ubicare l’attività di gioco lecito in altro luogo del territorio urbanizzato del comune, si ravvisano i presupposti per concedere la richiesta tutela cautelare, con contestuale fissazione dell’udienza pubblica per la discussione del ricorso nel merito”. Con questa motivazione il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa – Sezione Autonoma di Bolzano ha sospeso il provvedimento di chiusura di due sale giochi di Merano, accogliendo i ricorsi contro la lettera del Comune di Merano del 28 novembre 2017, attraverso la quale l’ente locale si è pronunciato sulla presenza dei luoghi sensibili nel raggio di 300 metri dai locali nei quali sono ubicate le sale scommesse in questione. Il Tar Bolzano ha quindi fissato la trattazione di merito del ricorso nell’udienza pubblica del 4 marzo 2020.
Scommesse, per Tar Campania “ragionevole” negare rilascio licenza per mancanza di buona condotta
La mancanza di una buona condotta può “interferire e condizionare il regolare svolgimento della richiesta attività”. Con questa motivazione il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – sezione staccata di Salerno (Sezione Prima) – ha respinto un ricorso contro il diniego della licenza ex art. 88 TULPS per la raccolta scommesse. Per i giudici il questore ha “ragionevolmente” negato il rilascio della richiesta di autorizzazione: “le circostanze evidenziate dalla Prefettura – tra le quali sono indicate sia le segnalazioni a carico del suo prossimo congiunto relativamente a delitti attinenti al traffico di stupefacenti e contro il patrimonio, sia la frequentazione, da parte dello stesso ricorrente, di soggetti segnalati per la medesima tipologia dei delitti – sono, invero, tali da supportare la rilevata carenza del requisito della buona condotta che osta al rilascio della richiesta autorizzazione”. Inoltre “le segnalazioni ed i procedimenti pendenti a carico del congiunto costituiscono elementi ulteriori ed aggiuntivi rispetto alle segnalazioni a carico dello stesso, trattandosi dunque di circostanze che valgono a completare il quadro complessivo da cui la Questura, stante la frequentazione da parte del ricorrente di contesti connotati da evidenti contiguità delinquenziali per delitti di particolare allarme sociale, ha dedotto la mancanza, in capo alla richiedente, del requisito della buona condotta”. Infine si rimarca come “la giurisprudenza amministrativa è costante nell’affermare l’esistenza di un potere ampiamente discrezionale dell’Amministrazione circa la valutazione del requisito di buona condotta e affidabilità del soggetto richiedente un’autorizzazione di polizia”. “Alla luce delle superiori considerazioni, il Collegio ritiene che il ricorso debba essere respinto in quanto infondato”.
Processo Beta 2: pena da 2 a 10 anni di reclusione per otto imputati. Al centro degli affari del clan Romeo-Santapaola anche i settori dei giochi e delle scommesse illegali
Sono state proposte dall’accusa penne che vanno dai due ai dieci anni di reclusione per gli otto imputati del processo Beta 2, riguardante gli affari mafiosi a Messina e in Italia del gruppo Romeo-Santapaola, che hanno scelto il rito abbreviato. Tra i reati contestati a vario titolo ci sono l’associazione mafiosa, il traffico di influenze illecite, l’estorsione, la turbata libertà degli incanti, il tutto aggravato dal metodo mafioso. Al centro degli affari del clan: la distribuzione dei farmaci in Sicilia e Calabria, il settore dei giochi e delle scommesse illegali. Il clan si sarebbe anche inserito in un progetto contro la ludopatia. I Santapaola-Romeo si sarebbero inseriti anche nell’affare degli alloggi da destinare ai residenti delle baracche. 1
Caserta: imponevano nei bar le slot del clan dei Casalesi, condannate cinque persone
Il presidente della nona sezione del tribunale di Napoli ha condannato cinque persone perchè, secondo l’accusa, imponevano nei bar della provincia di Caserta le slot delle società gestite dal clan dei Casalesi. Sono state anche confiscate 10 società che fanno capo alla famiglia Grasso. Sono state, invece, 30 le assoluzioni.
Operazione ‘Anno Zero’, Cassazione dichiara inammissibile ricorso: “Soggetto colluso con consorteria mafiosa”
La Corte di Cassazione ha dichiarato “inammissibile” il ricorso contro gli arresti domiciliari di Carlo Cattaneo, l’imprenditore arrestato nell’aprile dello scorso anno nell’ambito della maxi operazione antimafia ‘Anno Zero’ di Carabinieri, Polizia e Dia. Per i supremi giudici “secondo la logica ricostruzione compiuta dal Tribunale del riesame, Cattaneo, perseguendo l’obiettivo di assumere una posizione di maggiore rilievo nel settore dei giochi e delle scommesse, aveva accettato di fornire un apprezzabile contributo a Cosa Nostra, consentendo l’infiltrazione nel settore delle scommesse della cosca di Castelvetrano”. Inoltre, “Cattaneo non può affatto considerarsi un mero imprenditore vittima del sodalizio, quanto piuttosto come un soggetto colluso con la consorteria mafiosa”, motivo per il quale la Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso.
Tar Campania: per revocare concessione a ricevitoria Lotto, ADM deve valutare perché non abbia raggiunto la raccolta minima
Il Tar Campania ha annullato la revoca della concessione disposta dai Monopoli di Stato nei con fronti di una ricevitoria del Lotto che nel biennio 2004-2005 non aveva raggiunto i limiti di raccolta previsti. La ricevitoria, neo ricorso, ha spiegato che il calo della raccolta era essenzialmente dovuto al malfunzionamento del sistema telematico di raccolta e della concorrenza esercitata da una rivendita, aperta a poca distanza. E per il giudice “l’Amministrazione avrebbe dovuto adeguatamente tener conto di tutte le circostanze”. in particolare, l’apertura di una nuova ricevitoria “si rileva particolarmente determinante”; già in più occasioni infatti i giudici hanno affermato che l’Amministrazione per procedere alla revoca deve effettuare una “ponderata indagine in ordine alle circostanze concrete” che hanno determinato il deficit. E ancora, “l’impedimento alla prosecuzione del rapporto concessorio meramente provocato dal mancato raggiungimento del volume minimo di raccolta di scommesse non può essere totalmente svincolato da una adeguata, approfondita e ponderata verifica sulle condizioni di fatto che possono avere creato una riduzione di detto volume, nonché dall’accertamento di una costante gestione deficitaria della ricevitoria nel biennio di riferimento”
Tar Puglia: “Il legislatore comunale può limitare l’attività delle sale giochi per finalità socio-sanitarie in assenza di una normativa nazionale”
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia ha respinto il ricorso presentato dal titolare di una sala scommesse ad Otranto contro la diffida all’esercizio dell’attività per violazione della distanza minima di 500 mt dai luoghi sensibili. “Il legislatore regionale è intervento per evitare la prossimità delle sale e degli apparecchi da gioco a determinati luoghi, ove si radunano soggetti ritenuti psicologicamente più esposti all’illusione di conseguire vincite e facili guadagni e, quindi, al rischio di cadere vittime della “dipendenza da gioco”. La disposizione in esame persegue, pertanto, in via preminente finalità di carattere socio-sanitario, estranee alla materia della tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza, e rientranti piuttosto nella materia di legislazione concorrente «tutela della salute, nella quale la Regione può legiferare nel rispetto dei principi fondamentali della legislazione statale”. Quindi “L’accertamento delle violazioni e l’applicazione delle sanzioni amministrative spettano al Comune territorialmente competente”. Inoltre, “la pianificazione prefigurata dalla disposizione statale invocata come norma interposta non è, peraltro, mai avvenuta, non essendo stato emanato, malgrado il tempo trascorso, il decreto interministeriale che doveva definirne i criteri. Il che rende l’intero meccanismo inoperante, non potendosi ritenere che la mancanza di detto decreto paralizzi sine die la competenza legislativa regionale (al riguardo, sentenza n. 158 del 2016)”.
Tar Lombardia boccia ricorso ctd Stanleybet. Avv. Agnello: “Fatto superato dalle Leggi di Stabilità 2015/2016. Assurdo che il Tar utilizzi sentenza Biasci per il diniego della licenza di pubblica sicurezza”
Il Tar Lombardia ha bocciato il ricorso intentato da un Ctd Stanley – nel 2014 – contro il provvedimento con cui la Questura di Milano aveva negato la licenza di pubblica sicurezza. Bocciata anche la richiesta di rimettere la questione alla Corte di Giustizia Europea. Il giudice lombardo spiega infatti che il provvedimento della Questura sia legittimo, dal momento che il titolare del Ctd non è in possesso di concessione dell’ADM, e che “la società Stanleybet Malta Limited, pur essendo titolare di apposita licenza rilasciata dalla competente autorità di Malta, risulta sprovvista sia della licenza ex art. 88 TULPS sia della concessione AAMS richiesta in Italia”. Il Tar fa quindi riferimento alla sentenza Biasci con cui la Corte di Giustizia Europea ha escluso vi sia un “obbligo di mutuo riconoscimento delle autorizzazioni rilasciate dai vari Stati membri”. La CGE infatti sottolinea che in materia di giochi e scommesse vi sia un “ampio margine discrezionale degli Stati membri riguardo agli obiettivi che essi intendono perseguire ed al livello di tutela dei consumatori da essi ricercato e vista l’assenza di un’armonizzazione in materia di giochi d’azzardo”.
“Si tratta di una fattispecie superata dalla legge di Stabilità del 2015 e del 2016 alla quale la StanleyBet si è uniformata con le nuove richieste di controllo di ordine pubblico presentate alle Questure competenti”. E’ quanto commenta ad Agimeg, l’avvocato Agnello, legale di Stanleybet. “In altri procedimenti del tutto simili – ha continuato – viene depositata l’attestazione di carenza di interesse per cessazione della materia del contendere. Peraltro, la sentenza Biasci citata dal TAR riguardava un centro collegato ad altro bookmaker con storia e genesi completamente diverse. Nella causa Biasci, la Stanley si è costituita a fianco dell’Amministrazione per difendere il sistema italiano. E’ assurdo che il Tar adesso utilizzi quella sentenza per motivare la legittimità del provvedimento di diniego invece di citare pronunce più pertinenti – come la Costa-Cifone o la Laezza – che invece hanno evidenziato le criticità della normativa italiana e gli ostacoli di Stanley all’accesso al sistema. A seguito delle predette sentenze la giurisprudenza nazionale di merito e di legittimità ha dichiarato che StanleyBet è stata discriminata, che le norme italiane erano in contrasto con il diritto eurounitario e che l’attività dei centri è regolare e legittima”.
Tar Lombardia, ctd non legittimato a svolgere attività di intermediazione per raccolta scommesse
“Risulta evidente che l’operato della Questura è immune dalle censure dedotte, essendo chiaro che il ricorrente non è legittimato a svolgere l’attività di intermediario per la raccolta di scommesse da parte di un allibratore straniero sprovvisto della necessaria concessione AAMS e della licenza ex art. 88 TULPS. Le censure, pertanto, vanno tutte respinte”. Con questa motivazione il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha respinto il ricorso di un ctd contro l’ordinanza del Questore di Milano di cessazione dell’attività di trasmissione dati inerenti scommesse a quota fissa su eventi sportivi. I giudici evidenziano come “la giurisprudenza nazionale, da cui il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi, ha affermato che il CTD non potrebbe in ogni caso svolgere l’attività per cui è stata chiesta l’autorizzazione, senza la qualificata presenza nel nostro ordinamento del soggetto nel cui interesse agisce. Con il meccanismo predisposto (attraverso un CTD intermediario, come nella fattispecie), ove lo Stato italiano lo consentisse, il reale gestore del mercato potrebbe svolgere la sua attività all’estero senza sottoporsi a controlli e verifiche, agendo attraverso l’intermediatore, rispetto al quale nessuna responsabilità sarebbe ipotizzabile, ingenerando incertezze presso gli stessi scommettitori. Anzi, tale incertezza costituisce di per sé un valido e sufficiente motivo di ordine pubblico per denegare l’autorizzazione”. Per il Tar dunque “in ragione delle suesposte considerazioni, il ricorso è infondato e deve essere respinto”.