Una società di gioco ha presentato un ricorso al Tar di Trento per chiedere l’annullamento del provvedimento del Comune di Trento con cui è stato disposto il divieto di installazione degli apparecchi di gioco in due sale giochi gestite dalla società per il mancato rispetto della distanza minima di 300 metri dai cosiddetti luoghi sensibili.
Il Collegio “ritiene che sussistano i presupposti per sospendere l’esecutività dei primi due provvedimenti in epigrafe indicati – nella parte in cui è stato disposto il divieto di installazione degli apparecchi di gioco di cui all’art. 110, comma 6, del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – al solo fine di consentire, nelle more della definizione dei giudizi d’appello relativi alle predette sentenze n. 52, n. 51 e n. 53 del 2023, la prosecuzione delle attività di raccolta di gioco già in essere dal 2013 presso le due sale giochi gestite dalla società ricorrente”.
Il Tar di Trento quindi ha accolto l’istanza cautelare e ha sospeso l’esecutività dei provvedimenti impugnati. ac/AGIMEG