Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento ha respinto un ricorso presentato dal titolare di un’attività commerciale contro un provvedimento di rimozione di apparecchi da gioco, emesso dal Comune di Riva del Garda. La controversia riguardava la presunta violazione delle norme sulla distanza minima dai “luoghi sensibili” per gli apparecchi da gioco.
Il ricorrente sosteneva che il calcolo della distanza, effettuato in linea d’aria, fosse eccessivamente restrittivo e non rispecchiasse le modifiche apportate dalla normativa provinciale. Tuttavia, il Tribunale ha ritenuto legittimo il metodo adottato dal Comune, sottolineando che esso rispondeva alla necessità di tutelare le categorie vulnerabili e prevenire la dipendenza dal gioco.
La sentenza conferma così l’obbligo per l’esercizio commerciale di procedere alla rimozione degli apparecchi da gioco situati a meno di 300 metri da scuole e altre strutture considerate sensibili. ac/AGIMEG