Il titolare di una sala giochi si è appellato al Tar della Puglia per contestare il provvedimento del Questore di Bari con cui gli è stata negata la licenza per l’ex. art. 88 e 110 Tulps a causa dell’insufficiente distanza da una RSA. Il Tribunale ha affermato che: “appare insuperabile la questione della distanza minima dalla RSA che, in quanto “struttura sanitaria”, rientra de plano nelle preclusioni stabilite dall’art. 7 della L.R. n. 43/2013 a prescindere dalla gestione privata o pubblica della stessa”. Con questa motivazione il ricorso è stato respinto e confermata la legittimità del provvedimento del Questore di Bari. ac/AGIMEG