Distanziometro, Tar Puglia: “Quando la sala giochi non rispetta la distanza minima dai luoghi sensibili è legittimo negare il rilascio della licenza”

Il titolare di un esercizio commerciale ha presentato un ricorso al Tar della Puglia per chiedere l’annullamento del provvedimento della Questura di Bari con cui è stata respinta la richiesta di rilascio di licenza di cui all’art. 88 T.U.L.P.S. per l’esercizio dell’attività di raccolta scommesse.

Il Tribunale ha precisato che sull’istanza presentata, “la Questura ha opposto diniego, dopo adeguata istruttoria, accertamento dei fatti, coinvolgendo il Comune, previo sufficiente contraddittorio e anche emanazione del preavviso di rigetto, ai sensi dell’art. 10-bis legge n. 241 del 1990. Le posizioni delle parti sono chiare, v’è stata anche osservanza delle circolari in materia, che per l’appunto richiamano gli organi di P.S. a fare scrupolosa attenzione alla legislazione regionale in materia”.

“Certo è che, nel caso in questione, dal sopralluogo espletato in data 21 settembre 2021 dalla Polizia locale di Altamura, emergeva che l’ubicazione del locale individuato sede dell’attività, si trovasse ad una distanza inferiore ai 250 metri da un istituto scolastico“.

“La Questura ha accertato che il ricorrente svolgesse, in data antecedente alla riforma appena richiamata, in vigore dal giugno 2019, soltanto l’attività principale di “posto telefonico ed internet point e l’attività secondaria di “altre elaborazioni dati” e non già quella di “gestione delle scommesse” per la quale ha richiesto il rilascio del titolo di P.S. soltanto successivamente. Di conseguenza, non riesce affatto il ricorrente a dimostrare di non ricadere nell’applicazione della normativa regionale in materia di distanze dai c.d. luoghi sensibili”.

Per questi motivi il Tar della Puglia ha deciso di respingere il ricorso e confermare la legittimità del provvedimento adottato dalla Questura di Bari. ac/AGIMEG