La titolare di una sala giochi di Castelfranco Emilia, in provincia di Modena, ha presentato un ricorso al Tar dell’Emilia-Romagna per contestare la determina del responsabile dell’area dei servizi al territorio con particolare riferimento alla parte in cui contempla l’esercizio commerciale della ricorrente tra quelli ubicati ad una distanza inferiore a 500 metri dal luogo sensibile più vicino e che quindi non potranno continuare ad esercitare nell’attuale collocazione l’attività di sala giochi o sala scommesse.
La ricorrente ha portato agli atti una misurazione, svolta da un tecnico di fiducia, in cui mostra che la distanza tra la sala giochi e la palestra facente parte nell’elenco dei luoghi sensibili è di 518 metri, quindi superiore ai 500 metri imposti dal distanziometro regionale.
“In punto di fatto va rilevato come all’uscita dell’ingresso principale dell’esercizio sala giochi della ricorrente, dirigendosi verso est verso la via Milazzo, vi è un parcheggio con percorso pedonale posto nel relativo perimetro. Ad avviso della ricorrente il calcolo del percorso pedonale più breve non può non tener contro delle esigenze di sicurezza dei pedoni presidiate dall’art. 190 del Codice della Strada, si che occorre necessariamente percorrere il perimetro del parcheggio senza poter transitare attraverso quest’ultimo, con una distanza così calcolata di 518,4 mt. Al contrario secondo l’Unione Comuni di Sorbara, per dirigersi verso via Milazzo si potrebbe transitare attraverso il parcheggio essendo tale tragitto più breve ovvero pari a 427 mt. non applicandosi a suo parere il citato art. 190 riferito alle carreggiate e alle piazze ma non ai parcheggi”.
Dunque, posta questa condizione “il Collegio ritiene di poter condividere l’assunto di parte ricorrente” sostenendo che “il ricorso ed i motivi aggiunti sono fondati e vanno accolti, con l’effetto dell’annullamento dei provvedimenti impugnati nel limite dell’interesse azionato”. ac/AGIMEG