Il titolare di un corner scommesse ha presentato un ricorso al Tar dell’Emilia-Romagna per chiedere l’annullamento del provvedimento cessazione dell’attività emanato dal Comune di Modena per il mancato rispetto delle distanze minime da un luogo sensibile.
Innanzitutto, “giova rilevare che l’attività di corner scommesse è esercitata in locale posto a distanza di 464,5 metri da istituto scolastico superiore unque all’interno della fascia vietata dall’art. 6 co. 2 bis L.R. 5/2013 come è del tutto pacifico ed incontestato tra le parti”.
Il Collegio ha ricordato che “nella scansione procedimentale delineata dall’art. 6 della legge regionale n. 5/2013, infatti, la lesione dell’interesse dei titolari dei punti di raccolta di scommesse lecite alla prosecuzione dell’attività si colloca già in sede di concreta effettuazione della mappatura delle specifiche distanze da parte dei comuni, risultando i successivi provvedimenti di chiusura delle attività del tutto vincolati, consequenziali e senza alcuna nuova ponderazione di interessi, invero già compiuta a monte in tutto e per tutto dal legislatore regionale”.
Va poi evidenziato “come ai sensi della surichiamata normativa regionale i descritti limiti distanziali hanno carattere omnicomprensivo applicandosi a tutte le sale giochi di ogni tipo e specie dunque anche ai c.d. corner attesa la finalità primaria di tutela della salute pubblica”.
“E’ altrettanto pacifico che non ogni aspetto concernente la disciplina dei giochi leciti ricade nella competenza statale, ben potendo le Regioni intervenire con misure tese a inibire l’esercizio di sale da gioco e di attrazione ubicate al di sotto di una distanza minima da luoghi considerati « sensibili », al fine di prevenire forme di gioco cosiddetto compulsivo, nonché ad evitare effetti pregiudizievoli per il contesto urbano, la viabilità e la quiete pubblica e sono ascrivibili alle materie tutela della salute”.
Per questi motivi il Tar dell’Emilia-Romagna ha respinto il ricorso e confermato la validità del provvedimento impugnato. ac/AGIMEG