Anche se la Regione rivede la legge sul gioco e adotta distanze più favorevoli alle sale da gioco, la Questura non è tenuta a riesaminare in autotutela le revoche delle licenze già emesse sulla base della vecchia norma. E’ in sostanza quanto afferma il Consiglio di Stato in un’ordinanza cautelare in cui accoglie il ricorso della Questura di Taranto contro una sentenza del Tar Puglia dello scorso maggio. A intentare il ricorso originario era stato un corner di Grottaglie cui la Questura aveva revocato la licenza di pubblica sicurezza perché l’esercizio non rispettava la distanza di 500 metri da una piscina. Pochi giorni dopo, tuttavia, il Consiglio Regionale aveva modificato la legge regionale, tagliando appunto le distanze da 500 a 250 metri, e adottando una norma transitoria che salvava gli esercizi preesistenti. A quel punto il centro aveva chiesto alla Questura di riesaminare la revoca, e l’Amministrazione aveva opposto un lapidario rifiuto. Il Tar, in sostanza, aveva stabilito che il provvedimento originario di revoca era valido, visto che era stato adottato sulla base di una norma che in quel momento era in vigore. Inoltre aveva affermato che le Questure non siano tenute a riesaminare i propri provvedimenti, ma se lo fanno sono tenute a motivare adeguatamente il nuovo atto. Di conseguenza, aveva annullato il secondo diniego per carenza di motivazione. Il Consiglio di Stato adesso ribalta questa pronuncia, ricordando che “l’Amministrazione deduce la contraddittorietà della sentenza”. Il Tar infatti, “pur ritenendo legittimo il provvedimento” originario, “ha annullato il diniego di riesame sulla base della disciplina transitoria contenuta nella nuova norma regionale che fa salve le licenze già concesse”. La revoca tuttavia “sarebbe intervenuta prima dell’entrata in vigore dei nuovi parametri attinenti alla distanza dei locali adibiti al gioco dai luoghi ritenuti sensibili ai fini della lotta alla ludopatia”. Inoltre, la Questura “risulta aver rigettato l’istanza di riesame sulla base della valutazione del tempo in cui è stato emanato il provvedimento, nonché sul mancato mutamento della situazione di fatto ed ancora in ragione della valutazione della non tutelabilità di alcun affidamento”. Il Collegio sottolinea inoltre che “l’Amministrazione dichiara che, nelle more, pur avendo avviato il procedimento di riesame, ha appreso in sede di accertamento che l’attività della Società odierna appellata non rispetterebbe comunque la distanza di 250 metri da altri due siti sensibili” e che “secondo quanto emerso nella presente fase cautelare, sembra rimanere la preclusione della distanza – sia pur fissata in 250 m. – dai luoghi sensibili come individuati dalla l. reg. Puglia n. 21/2019”. Infine “l’appello cautelare deve essere accolto nella valutazione del preminente interesse di tutela della salute pubblica a cui sono indirizzate le misure di prevenzione della ludopatia”. rg/AGIMEG