I titolari di due sale scommesse hanno presentato un ricorso al Tar dell’Emilia-Romagna per contestare il provvedimento di chiusura delle proprie attività a causa della troppa vicinanza ai cosiddetti luoghi sensibili, sostenendo che la mappatura non fosse ancora completa. Il Tar ha replicato: “i provvedimenti impugnati, contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, pare contengano l’indicazione dei “luoghi sensibili” rilevanti, ancorché in virtù di un rinvio alla mappatura dei medesimi approvata con i citati provvedimenti di Giunta; che l’iniziativa comunale sembrerebbe essere espressione di attività vincolata posta in essere in esecuzione di presupposti provvedimenti, allo stato, pienamente efficaci; Ritenuto che, per quanto precede, il ricorso non sia assistito da fumus e che non ricorrano, pertanto, i presupposti di cui all’art. 55 c.p.a.;” Con questa motivazione, il ricorso delle due sale scommesse è respinto e resta valido il provvedimento di chiusura sulla base delle delibere della giunta comunale sui luoghi sensibili. ac/AGIMEG