Il titolare di un’attività commerciale ha presentato un ricorso al Tar della Basilicata per chiedere l’annullamento del provvedimento del Comune di Brienza, in provincia di Potenza, ha disposto il divieto immediato di prosecuzione dell’attività per la violazione della distanza minima.
Il Tar della Basilicata ha stabilito che “deve ritenersi legittimo l’impugnato provvedimento, di divieto immediato della prosecuzione dell’attività perché la distanza di cui è causa (nei Comuni, come Brienza, fino a 20.000 abitanti) di 250 m. dai luoghi sensibili, come istituti scolastici, biblioteche pubbliche, strutture sanitarie, luoghi di culto e oratori, prescritta dall’art. 6, comma 2, L.R. n. 30/2014, come sostituito dall’art. 3 L.R. n. 7/2020, e violata dalla ditta ricorrente, tutela l’interesse pubblico, superiore rispetto a quello privatistico dell’esercizio dell’attività economica di sala con apparecchi da gioco “con vincita in denaro”, della protezione dalla dipendenza dal gioco d’azzardo (cd. ludopatia) e del conseguente benessere psico-fisico delle persone psicologicamente più esposte all’illusione di conseguire vincite e/o facili guadagni”.
Per questi motivi il Tribunale Amministrativo della Basilicata ha deciso di respingere il ricorso e confermare la legittimità del provvedimento. ac/AGIMEG