Il titolare di un’attività di giochi ha presentato un ricorso al Tar dell’Abruzzo chiedendo l’annullamento del provvedimento del Questore di Pescara con cui viene ritirata, con effetto immediato dalla notifica dello stesso, la licenza da gioco poiché non rispetta la distanza minima da un istituto scolastico.
Il Tar dell’Abruzzo ha innanzitutto confermato che l’istituto è riconducibile nel novero dei “luoghi sensibili” comprensivi di “tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, inclusi gli istituti professionali e le università”.
Quanto al periculum in mora, il Tribunale ritiene che “nel bilanciamento dei contrapposti interessi vada data prevalenza all’interesse pubblico generale a contrastare e prevenire il grave fenomeno della ludopatia rispetto all’interesse della ricorrente allo svolgimento dell’iniziativa economica privata”.
Per questi motivi il Tar dell’Abruzzo ha respinto l’istanza cautelare dell’esercente e confermato la validità del provvedimento del Questore di Pescara. ac/AGIMEG