Distanziometro per slot, vlt e apparecchi senza vincite in denaro: le proposte del M5S al Decreto Situazioni di emergenza e PNRR

Prosegue nelle Commissioni V Bilancio e VIII Ambiente della Camera l’esame del decreto legge recante misure organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, nonché per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Il termine per la presentazioni degli emendamenti è scaduto lo scorso venerdì.

Tra le proposte emendative presentate due testi dei deputati del Movimento Cinque Stelle chiedono l’introduzione del distanziometro per le slot, Vlt e Comma 7 e la ricostituzione del Fondo per il gioco d’azzardo patologico.

Ecco i testi:

6.5. Quartini, Di Lauro, Ilaria Fontana, L’Abbate, Morfino, Marianna Ricciardi, Santillo, Sportiello, Carmina, Dell’Olio, Donno, Torto (M5S)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. Per contrastare le dipendenze correlate al gioco d’azzardo, con decreto del Ministero dell’economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero della salute, è ricostituito il fondo di cui all’articolo 1, comma 946, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, abrogato dall’articolo 1, comma 374, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, con un finanziamento di euro 50 milioni annui a decorrere dall’anno 2025. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente comma, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025, si provvede a valere sulle risorse del Fondo sanitario nazionale, incrementato mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

6.4. Quartini, Di Lauro, Ilaria Fontana, L’Abbate, Morfino, Marianna Ricciardi, Santillo, Sportiello, Carmina, Dell’Olio, Donno, Torto (M5S)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. Per contrastare le dipendenze patologiche e tutelare determinate categorie di soggetti vulnerabili e prevenire il disturbo da gioco d’azzardo, è vietata la collocazione di apparecchi per il gioco di cui all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), e comma 7, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in locali che si trovano a una distanza, misurata in base al percorso pedonale più breve, inferiore a 300 metri per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e non inferiore a 500 metri per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti da istituti scolastici di ogni ordine e grado, centri di formazione per giovani e adulti, luoghi di culto, impianti sportivi, ospedali, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-sanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori, e a una distanza inferiore a 200 metri da apparecchi elettronici idonei al prelievo di denaro contante o da esercizi commerciali che svolgono le attività indicate nell’articolo 1, comma 2, della legge 17 gennaio 2000, n. 7. I comuni possono stabilire ulteriori luoghi sensibili o distanze territoriali maggiori di quelle prescritte dal presente articolo e conseguentemente negare l’autorizzazione di cui al comma 1 tenendo conto dell’impatto della stessa sul contesto urbano e sulla sicurezza urbana ovvero di problemi connessi con la viabilità, l’inquinamento acustico o il disturbo della quiete e della salute pubbliche. Sono fatti salvi leggi regionali o regolamenti comunali vigenti più restrittivi rispetto ai vincoli disposti dal presente comma.

cdn/AGIMEG