Tar FVG: deroghe al distanziometro si applicano solo se la sala bingo è stata aperta prima del luogo sensibile

Le sale da gioco preesistenti che non rispettano il distanziometro imposto dalla legge regionale del Friuli Venezia Giulia non possono istallare nuove slot, se il luogo sensibile esiste da più tempo. E’ in sostanza la lettura che il Tar Friuli dà di una deroga inserita nella legge regionale. La controversia riguarda un bingo e sala slot – aperto dal 2002 all’interno di un centro commerciale – che recentemente ha chiesto di poter istallare una nuova slot, il Comune di Martignacco, Udine, tuttavia ha negato l’autorizzazione visto che all’interno del centro commerciale si trovano diversi luoghi sensibili, come un’attività di compro-oro e uno sportello bancomat. Per la sala tuttavia si dovrebbe applicare una deroga inserita nella legge regionale, ovvero quella che prevede che il distanziometro “non si applica qualora l’insediamento dell’attività qualificata come luogo sensibile ai sensi della presente legge sia successivo alla installazione degli apparecchi per il gioco lecito o all’insediamento dell’attività di raccolta scommesse”. Il Tar tuttavia osserva che questa disposizione si applica solo in casi ben determinati, “è consentita solo a favore delle attività, allo stato, in regola ovvero di quelle che già rispettano i 500 metri di distanza dai luoghi sensibili ovvero attività non soggette a ricollocazione ai sensi dell’art. 7 della l.r. n. 26/2017 e che potrebbero, invece, in futuro trovarsi a distanza inferiore a seguito dell’insediamento di nuovi luoghi sensibili”. Il Collegio esamina poi anche la situazione particolare della sala in questione, sottolineando che alcuni luoghi sensibili hanno avviato l’attività in un periodo precedente: una gioielleria, in particolare, “ha iniziato la propria attività di compravendita di oro usato addirittura prima della stessa apertura della sala giochi”. rg/AGIMEG