Il Comune di Roma ha presentato un ricorso al Consiglio di Stato per chiedere la riforma della sentenza del Tar del Lazio che aveva invalidato Delibera dell’Assemblea capitolina con la quale era stato imposto il divieto di installare apparecchi con vincita in denaro all’interno di una sala giochi poiché secondo il Collegio le scuole dell’infanzia non rientrano tra i luoghi sensibili.
Il Consiglio di Stato ha precisato che “il punto controverso, come si è detto, consiste nello stabilire se la scuola dell’infanzia sia istituto di istruzione o di mera formazione, atteso che l’obbligo della distanza minima dai luoghi in cui sono praticate le attività di gioco e scommessa è pacificamente applicabile ai primi, non anche ai secondi”.
“L’art. 1 del d. lgs. n. 59 del 2004, tra le finalità della scuola dell’infanzia, indica, in particolare, al comma 1, anche quello di assicurare: “la continuità educativa con il complesso dei servizi all’infanzia e con la scuola primaria.” a conferma del fatto che la scuola dell’infanzia pur “nella sua autonomia e unitarietà didattica e pedagogica” è parte integrante del sistema di istruzione nazionale“.
“Nello stesso senso depone il successivo articolo 3, comma 2, dove si legge che: “Nell’esercizio dell’autonomia delle istituzioni scolastiche sotto attuate opportune forme di coordinamento didattico, anche per assicurare il raccordo in continuità con il complesso dei servizi all’infanzia e con la scuola primaria”, dove il riferimento al “coordinamento didattico” ribadisce che, accanto agli obiettivi formativi, ve ne sono altri di natura più strettamente didattica, sebbene di carattere propedeutico alla scuola primaria, come ulteriormente confermato dall’art. 4, comma 2, a mente del quale: “La scuola primaria, della durata di cinque anni, è articolata in un primo anno, raccordato con la scuola dell’infanzia e teso al raggiungimento delle strumentalità di base, e in due periodi didattici biennali.” come pure, dal punto di vista organizzativo, dall’art. 4, comma 6 secondo cui: “Le scuole statali appartenenti al primo ciclo possono essere aggregate tra loro in istituti comprensivi anche comprendenti le scuole dell’infanzia esistenti sullo stesso territorio”.
“In mancanza di prospettazioni difensive di segno diverso, non v’è motivo per discostarsi dal precedente di cui sopra – favorevole a ricomprendere tra gli istituti scolastici anche le scuole dell’infanzia – che, pertanto, dev’essere confermato”.
Per questi motivi il Consiglio di Stato accoglie il ricorso del Comune di Roma e riforma la sentenza appellata confermando che a distanza minima di 500 metri prescritta dall’art. 6 della deliberazione di Assemblea Capitolina n. 92 del 5 dicembre 2019 anche in presenza di una scuola dell’infanzia, in quanto riconducibile nel novero degli “istituti scolastici di qualsiasi ordine e grado”. ac/AGIMEG