Distanziometro, Consiglio di Stato conferma la revoca della licenza per un centro scommesse troppo vicino a un cimitero

Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso presentato da una società attiva nel settore delle scommesse, confermando la precedente decisione del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania che aveva annullato la licenza ex art. 88 T.U.L.P.S. rilasciata per l’apertura di un punto scommesse a Napoli.

Al centro della vicenda vi è la violazione della distanza minima dai luoghi sensibili, prevista dalla Legge Regionale Campania n. 2/2020, secondo cui le attività legate al gioco non possono essere situate a meno di 250 metri da luoghi considerati sensibili. In questo caso, il punto scommesse risultava troppo vicino al Cimitero di San Giovanni a Teduccio, che il Tar aveva qualificato come luogo di culto, anche in ragione della presenza di una cappella all’interno dello stesso complesso.

Nel ricorso in appello, la società aveva sostenuto che i cimiteri non dovrebbero essere considerati luoghi di culto, in quanto strutture pubbliche la cui funzione è regolata da norme laiche e sanitarie. Inoltre, aveva contestato il mancato adeguamento del Regolamento comunale del Comune di Napoli alle disposizioni della legge regionale, ritenendo quindi superate le norme comunali alla base della precedente interpretazione.

Il Consiglio di Stato ha però ritenuto infondato il ricorso, confermando che la vicinanza al cimitero rientra legittimamente tra i limiti imposti dalla normativa regionale per tutelare i soggetti più vulnerabili rispetto al rischio di dipendenza da gioco. È stato inoltre chiarito che, anche in assenza di un’esplicita funzione religiosa continuativa, i cimiteri possono essere considerati luoghi sensibili in quanto strettamente connessi alla sfera del culto e della memoria collettiva. lp/AGIMEG