Consiglio di Stato conferma la revoca dell’autorizzazione per una sala giochi a Bressanone (BZ): “Distanziometro provinciale legittimo e non produce effetti espulsivi”

Il Consiglio di Stato, Sezione Sesta, ha respinto l’appello di una società, confermando la sentenza del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Bolzano che aveva disposto la decadenza dell’autorizzazione per la gestione di una sala giochi a Bressanone.

La controversia nasce da un provvedimento provinciale del 2016, che aveva revocato l’autorizzazione del 2008 per la sala giochi, in applicazione di una norma provinciale che impone distanze minime dai “luoghi sensibili” (scuole, chiese, ospedali) per tutelare la salute pubblica e contrastare la ludopatia. La società aveva contestato il provvedimento, denunciando l’illegittimità costituzionale della normativa per violazione degli articoli 3, 41, 117 e 118 della Costituzione, sostenendo che la legge producesse un “effetto espulsivo”, rendendo impossibile l’attività di gioco lecito nel territorio comunale.

Il Consiglio di Stato, dopo un’istruttoria dettagliata, ha rigettato le argomentazioni della società. Fondamentale è stata una verificazione tecnica, che ha escluso l’effetto espulsivo. L’analisi ha accertato che a Bressanone esistono aree disponibili, circa il 26% della superficie urbanisticamente utilizzabile (730.000 m² con 485 edifici), idonee a ospitare sale da gioco nel rispetto delle distanze previste. Inoltre, la sala potrebbe essere trasferita a breve distanza dalla sede attuale senza compromettere il mercato locale, dove la società opera in regime di monopolio.

Il Collegio ha confermato la legittimità costituzionale della normativa provinciale, richiamando una sentenza della Corte Costituzionale del 2019 che riconosce alle Regioni il potere di regolamentare le distanze dai luoghi sensibili per proteggere la salute pubblica. La limitazione alla libertà d’impresa è stata ritenuta proporzionata rispetto all’interesse prevalente di tutela della salute, in particolare per prevenire la ludopatia. Il criterio del “raggio” per calcolare le distanze è stato giudicato ragionevole. ac/AGIMEG