Il Consiglio di Stato, con sentenza della Sesta Sezione, ha respinto l’appello contro la decisione del TRGA di Bolzano che aveva confermato la decadenza dell’autorizzazione per una sala scommesse a Silandro, disposta dalla Provincia Autonoma di Bolzano nel 2018.
La decadenza si fondava sull’art. 5-bis della legge provinciale n. 13/1992, che prevede una distanza minima di 300 metri dai luoghi sensibili, come scuole e chiese, per le sale da gioco. L’appellante aveva contestato la norma provinciale, sollevando dubbi di legittimità costituzionale per violazione degli articoli 3, 41 e 97 della Costituzione, sostenendo che il criterio distanziometrico generasse un “effetto espulsivo” delle attività di gioco lecito, limitando la libertà d’impresa.
Il Consiglio di Stato, supportato da una verificazione condotta dall’Università di Padova, ha escluso tale effetto. La perizia ha accertato che a Silandro esistono vaste aree (circa 310.000 m²) e numerosi edifici (285) conformi al Piano Urbanistico Comunale e fuori dalle fasce di rispetto, idonei alla delocalizzazione dell’attività senza compromettere il mercato.
La sentenza ha confermato che la normativa provinciale, finalizzata a tutelare la salute pubblica e prevenire la ludopatia, rientra nella discrezionalità legislativa e bilancia ragionevolmente gli interessi coinvolti, ponendo la tutela della salute (art. 32 Cost.) sopra la libertà d’impresa (art. 41 Cost.). Il criterio del “raggio” per misurare le distanze è stato giudicato plausibile e coerente con normative regionali analoghe e con la giurisprudenza della Corte Costituzionale. ac/AGIMEG