Il titolare di una sala giochi di Bolzano ha presentato ricorso al Consiglio di Stato per chiedere la riforma della sentenza del Tar provinciale che aveva confermato la legittimità del provvedimento di chiusura dell’attività poiché non rispettava la distanza minima da una Comunità comprensoriale.
Il Consiglio di Stato ha precisato che “in primis va ricordato che per le considerazioni svolte è stata ritenuta corretta la conclusione del Giudice di prime cure che la Comunità comprensoriale andava ricompresa nel novero dei “luoghi sensibili” della novella 2016.
Emerge, pertanto chiaramente che l’autorizzazione rilasciata in data 26.07.2016 non avrebbe potuto essere rilasciata, in quanto in tale data era infatti già operativo il divieto normativo di cui al citato art. 5-bis comma 1-bis della L.P. 13/92, in quanto la “sala dedicata” è situata entro il raggio di 300 metri dal Distretto socio-sanitario e dalla Comunità Comprensoriale
Inoltre, la legge provinciale n. 10/2016, entrata in vigore il 1° giugno 2016, ha ampliato, con introduzione dell’art. 5-bis comma 1-bis, i siti sensibili previsti all’art. 5 bis comma 1 della legge provinciale n. 13/1992 in presenza dei quali sono vietate, per ragioni di tutela delle fasce deboli della popolazione dal rischio della c.d. ludopatia, sale giochi nel raggio di 300 metri, prevedendo: “Per la concessione dell’autorizzazione all’esercizio di sale da giochi e di attrazione ai sensi del comma 1 sono inoltre considerati luoghi sensibili tutte le strutture sanitarie e socio-assistenziali pubbliche e private che svolgono attività di accoglienza, assistenza e consulenza”. La norma non contiene alcuna specificazione che la struttura deve possedere i connotati di tutte e tre le attività.
Il Legislatore provinciale nell’elencare le attività che devono essere svolte all’interno delle predette strutture ha indicato tutte quelle attività che comportano un accesso ai soggetti deboli alla cui tutela la disciplina è preordinata, per cui è sufficiente che una di queste attività sia svolta, perché ci sia l’accesso alla struttura dei soggetti tutelati.
Pertanto, tale essendo la ratio della disposizione, è sufficiente che la struttura ivi allocata svolga “attività di assistenza e consulenza” è del tutto conforme alla norma e non restrittiva”.
Per questi motivi il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso e confermato la sentenza del Tar di Bolzano facendo rimanere chiusa la sala giochi. ac/AGIMEG