Il titolare di una sala giochi di Bressanone, in provincia di Bolzano, ha presentato un ricorso al Consiglio di Stato per chiedere la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo provinciale con cui è stato respinto il ricorso per l’annullamento del provvedimento di chiusura della sala per la mancata distanza minima dai cosiddetti luoghi sensibili.
I giudici di Palazzo Spada hanno precisato che “la questione di legittimità costituzionale della normativa su cui si fonda il provvedimento impugnato sarebbe rilevante per la decisione della controversia, attesa la necessaria applicazione alla fattispecie sottesa al presente giudizio della norma di legge provinciale contestata, e non manifestamente infondata, per violazione degli articoli 3, 41, 117, comma 2, lett. h), e lett. e), 117, comma 3, e 118, comma 3 Cost.”
“L’appellante, con memoria conclusionale, ha rappresentato che il carattere omnicomprensivo del dedotto divieto di esercizio è stato oggetto di allegazione probatoria, essendo stata allegata all’impugnazione perizia tecnica, da cui emergerebbe una superficie complessivamente preclusa all’esercizio dell’attività di sala giochi pari al 99,27% della superficie totale del Comune di Bressanone“.
“Il Collegio – ritenuto che la parte appellante, attraverso la perizia depositata in primo grado, ha fornito un principio di prova sul c.d. effetto escludente della legge provinciale in contestazione con riferimento al territorio comunale di Bressanone e tenuto conto che la consulenza tecnica d’ufficio disposta e depositata in altri giudizi aventi analogo oggetto non ha riguardato il detto territorio comunale, ritenuto altresì che la questione inerente al c.d. effetto espulsivo della norma provinciale potrebbe assumere rilievo in sede di delibazione sulla non manifesta infondatezza della prospettata questione di legittimità costituzionale, con specifico riferimento ad un possibile vulnus agli artt. 3 e 41 Cost. – dispone, ai sensi dell’art. 66 c.p.a., una verificazione“.
Il Collegio dunque concede i seguenti termini: “al verificatore, il termine di giorni 45 (quarantacinque) dalla data di inizio dell’attività di verificazione per la trasmissione alle parti costituite di una bozza di relazione di verificazione; alle parti, il termine di giorni 15 (quindici), decorrente dalla data di ricezione della predetta bozza, per la trasmissione al verificatore di eventuali osservazioni; al verificatore, l’ulteriore termine di giorni 15 (quindici), decorrente dalla scadenza dell’ultimo termine, per il deposito della relazione finale di verificazione, nella quale dovrà procedersi all’esame anche delle predette eventuali osservazioni”. ac/AGIMEG