“La consulenza tecnica d’ufficio è stata depositata, ma il Consiglio di Stato a tutt’oggi non si è pronunciato sulla questione di costituzionalità”. Con questa motivazione il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa – Sezione Autonoma di Bolzano ha rinviato al 25 settembre 2019 la discussione del ricorso contro il distanziometro di Badia (BZ). Oggetto della decisione è l’ordinanza n. 18/2017 dell’ 8.5.2017 del Comune di Badia avente ad oggetto “la rimozione degli apparecchi di giochi” e la sospensione dell’attività di un pubblico esercizio per “la violazione dell’art. 11 della L.P. n. 58/1988 e quindi la sussistenza, entro il raggio di 300 m, di diversi siti sensibili, tra cui edifici scolastici. Per i giudici tra i motivi di gravame è centrale “la prospettata questione d’illegittimità costituzionale dell’art. 11 della L.P. n. 58/1988, sotto il profilo del contrasto con l’art. 41 Cost., in quanto, secondo l’assunto di parte ricorrente, il citato articolo di legge, laddove impone dei rigorosi limiti distanziali degli esercizi pubblici che mettono a disposizione giochi leciti rispetto a un catalogo di siti individuati come ‘luoghi sensibili’, di fatto produrrebbe un effetto espulsivo di tale attività, di per sé lecita, dall’intero territorio del Comune di Badia in cui si trova l’esercizio pubblico gestito dal ricorrente”. lp/AGIMEG