La norma transitoria sul distanziometro “non si applica in tutti i casi in cui vi sia un cambiamento della situazione giuridica o fattuale”, ovvero “quando il medesimo soggetto trasferisca la propria attività in nuovi locali”oppure “quando nei medesimi locali venga ad operare un nuovo soggetto”. Lo ribadisce il Tar Veneto respingendo il ricorso di una esercente che era subentrata nella gestione di una tabaccheria di Lonigo, in provincia di Vicenza. In questi casi – spiega ancora il Collegio nella sentenza – non vi è “un affidamento consolidato circa l’assenza di misure di prevenzione logistica in capo al nuovo gestore dell’esercizio”. Oltretutto, nella tabaccheria in questione “non erano installati apparecchi per il gioco (quelli preesistenti erano stati rimossi dalla precedente titolare dell’esercizio), sicché la SCIA presentata dalla ricorrente riguardava una “nuova collocazione” di apparecchi per il gioco, da assoggettare alla nuova disciplina”. La donna aveva comunque provato a sostenere che il distanziometro avesse un effetto espulsivo, ma il tribunale ribatte che in base a una perizia redatta dal Comune “i giochi leciti possono essere insediati in varie zone della città, per una superficie che si stima pari a circa il 38% del territorio comunale”. Lo studio della ricorrente, al contrario, “risulta inattendibile in quanto esclude arbitrariamente dal computo delle aree disponibili varie zone artigianali/industriali nonché un lotto commerciale e numerosi edifici idonei a ospitare le attività di gioco lecito, previo semplice mutamento di destinazione d’uso”. gr/AGIMEG