E’ stato presentato un ricorso al Tar della Puglia che contesta il provvedimento di chiusura di una sala scommesse predisposto dal Questore di Taranto a causa della insufficiente distanza da una scuola. Il Tribunale ha affermato: “Pare difettare, in base al principio del tempus regit actum, il presupposto dell’annullamento d’ufficio ex art. 21-nonies della L. n. 241 del 1990 e ss.mm. dell’illegittimità originaria della licenza di cui all’art. 88 T.U.L.P.S. n. 773/1931 rilasciata alla ricorrente in data 25 novembre 2019 in quanto la circostanza che, al momento del rilascio della prefata licenza di p.s., fosse effettivamente inibito, anche in mancanza di disposizione formale in tal senso del Dirigente scolastico e fosse, quindi, rispettata la distanza legale minima dai luoghi sensibili (calcolata rispetto all’ulteriore ingresso utilizzato), è situazione di fatto che è stata verificata, a seguito di autodichiarazione dell’interessata, dalla Polizia Municipale di Taranto ed attestata dalla stessa a mezzo di annotazione del 10 novembre 2019, atto pubblico con forza fidefacente; in tale situazione di fatto, la motivazione fornita dall’Amministrazione resistente in punto di prevalenza dell’interesse pubblico alla rimozione della licenza rispetto al contrapposto interesse privato alla sua conservazione appare del tutto generica; non vi è, in ultimo, certezza, allo stato, sulla utilizzabilità (in piena sicurezza) dell’ingresso in questione e sulla misurazione, secondo il criterio legale del percorso pedonale più breve nel rispetto del Codice della Strada, della effettiva distanza del Punto Scommesse in questione dall’ingresso”. Con questa motivazione, il Tar della Puglia ha accolto l’istanza cautelare della ricorrente poiché non vi è chiarezza su quale sia il percorso pedonale più breve tra la scuola e la sala scommesse. Infine, è stata fissata la trattazione di merito per il 13 aprile 2021. ac/AGIMEG